Cassazione Civile, Ordinanza n. 22186/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta per rendere inefficace, nei confronti del creditore erariale, un atto di compravendita con cui un soggetto ha venduto a tre familiari e comproprietari pro indiviso la propria quota di 8/16 di alcuni immobili siti in Isernia. Gli immobili risultavano gravati da ipoteca di primo grado a garanzia di un mutuo acceso dal venditore. Il creditore sosteneva che l'atto aveva inciso sulla garanzia patrimoniale generica del debitore, che il credito era anteriore all'atto e che gli acquirenti conoscevano o potevano conoscere il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie. I soccombenti in appello hanno quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse valorizzato presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza per affermare la scientia damni e la conoscibilità del pregiudizio in capo ai terzi acquirenti. In particolare, hanno insistito sul fatto che il valore dei beni, al netto del debito ipotecario, non avrebbe superato la soglia di legge e che il precedente conferimento di ipoteca sulle quote da parte degli acquirenti, quale terzi datori, dimostrerebbe un loro autonomo interesse all'operazione e non la consapevolezza di ledere i creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché non spiegava in modo concreto perché gli indizi valorizzati dalla Corte territoriale sarebbero stati privi dei requisiti richiesti dall'art. 2729 c.c. La decisione di merito aveva infatti basato la valutazione presuntiva su più elementi convergenti: il rapporto di parentela tra le parti, la contiguità economico-patrimoniale derivante dalla comproprietà dei beni, la pregressa conoscenza del mutuo e dell'ipoteca già iscritta, nonché la cronologia degli eventi. La Suprema Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite sulla deducibilità in cassazione della violazione dell'art. 2729 c.c., osservando che non è sufficiente proporre una diversa lettura dei fatti o un differente giudizio probabilistico. Conseguentemente, nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Viene richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria, per la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo verso il creditore.
art. 2729 c.c.
La violazione della norma può essere denunciata solo se il giudice di merito fonda la presunzione su fatti privi di gravità, precisione o concordanza; non è sufficiente lamentare una diversa ricostruzione fattuale.
art. 366 n. 4 c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi e non prospetta una specifica errata interpretazione della norma invocata.
art. 360 c.p.c.
Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di riesame del merito o delle valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di revocatoria ordinaria, la consapevolezza del pregiudizio patrimoniale da parte del terzo acquirente può essere desunta anche per presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e siano valutati complessivamente, non atomisticamente.
- Quando l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, non occorre la prova della specifica conoscenza del singolo credito azionato in giudizio: è sufficiente la conoscenza, o agevole conoscibilità, del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale generica dei creditori.
- La violazione dell'art. 2729 c.c. è denunciabile in cassazione solo se il giudice di merito utilizza fatti-indizio non connotati dai requisiti legali oppure afferma che il ragionamento presuntivo possa fondarsi su presunzioni non qualificate; non è invece ammissibile una censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Il controllo di legittimità sul ragionamento presuntivo non consente una nuova valutazione del fatto, ma solo la verifica della corretta sussunzione del fatto noto nella regola dell'inferenza presuntiva.
- Elementi quali rapporto di parentela, contiguità patrimoniale, pregressa esposizione debitoria nota ai soggetti coinvolti e partecipazione a garanzie reali possono costituire indizi convergenti idonei a sorreggere la scientia damni in una revocatoria onerosa.
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