Cassazione Civile, Ordinanza n. 22176/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale di Roma, dell'opposizione allo stato passivo proposta da un professionista che domandava l'ammissione in privilegio di un credito di euro 60.290,00 per attività di revisione contabile delle poste patrimoniali ed economiche della società poi fallita, svolta in relazione alla predisposizione dei bilanci 2012, 2013 e 2014. Il ricorrente ha dapprima proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale, ma la Corte lo aveva dichiarato improcedibile ritenendo tardiva l'impugnazione per mancata prova della data di comunicazione del decreto e per erronea considerazione della data di deposito. Con il presente ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., il ricorrente ha dedotto errore di fatto: con il primo motivo ha contestato l'affermazione secondo cui non vi sarebbe stata prova della data di comunicazione del decreto; con il secondo ha contestato la ricostruzione della data di pubblicazione/deposito del decreto di rigetto, sostenendo che il provvedimento del Tribunale era stato depositato il 01/07/2021 e non l'11/06/2021, con conseguente tempestività del ricorso originario. Nella fase rescissoria ha poi riproposto i motivi del ricorso per cassazione originario, denunciando: violazione dell'art. 2704 c.c. per avere il Tribunale negato la prova dell'anteriorità dell'incarico al fallimento in mancanza di data certa, nonostante tale anteriorità potesse essere dimostrata anche con altri mezzi e presunzioni; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per non avere il Tribunale valutato circostanze che, secondo il ricorrente, provavano l'effettivo svolgimento dell'attività professionale prima del fallimento (nomina ad amministratore giudiziario, autorizzazioni del G.I.P., relazione del 05/03/2015, approvazione dei bilanci).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ritenendo effettivamente sussistente un errore di fatto nella precedente ordinanza n. 7625/2024: il Tribunale non aveva depositato il provvedimento in data 11/06/2021, ma il 01/07/2021, sicché la notifica del ricorso per cassazione del 14/07/2021 risultava tempestiva. Tuttavia, nella fase rescissoria, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione originario. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente denunciando violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto compiuta dal giudice di merito. Ha parimenti dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre nel caso concreto il Tribunale aveva comunque considerato la mancanza di specifica allegazione e prova delle prestazioni professionali dedotte; il ricorrente non aveva spiegato la decisività delle circostanze invocate rispetto a tale ratio decidendi. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, perché il Fallimento era rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È il rimedio esperito per chiedere la revocazione dell'ordinanza della Cassazione per errore di fatto.
L'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà o svista materiale su un fatto decisivo, purché non cada su un punto controverso né su una valutazione delle risultanze processuali.
Richiamato in relazione al deposito della documentazione relativa alla comunicazione del provvedimento impugnato.
Il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla comunicazione del decreto pronunciato sull'opposizione allo stato passivo.
La mancanza di data certa del conferimento dell'incarico è stata invocata come profilo di violazione di legge; la Corte ha però rilevato che il motivo mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo formalmente proposto per violazione di legge è stato dichiarato inammissibile perché sostanzialmente diretto a chiedere una nuova valutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio attiene all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente di censurare la mera valutazione delle prove o la diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La revoca dell'ordinanza precedente comporta la revoca anche della statuizione sul raddoppio del contributo unificato; all'esito del giudizio rescissorio, essendo il ricorso originario dichiarato inammissibile, permangono i presupposti per l'ulteriore importo.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 238 L.F.
Richiamato nel racconto dei fatti quale base dell'autorizzazione preventiva del G.I.P. in relazione al sequestro preventivo.
Richiamato nel racconto dei fatti quale procedura cautelare nell'ambito della quale furono ottenute autorizzazioni dal G.I.P.
art. 89 L.F.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la funzionalità dell'attività di revisione contabile alla consegna al curatore dei documenti e dei libri contabili regolarizzati.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio sussiste solo quando la decisione sia fondata su una svista materiale o falsa percezione di un fatto incontestabilmente risultante dagli atti; non ricorre quando si contesti la valutazione o la lettura delle prove.
- Nel giudizio di legittimità, un motivo formalmente prospettato come violazione di legge è inammissibile se tende in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione delle risultanze di causa.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omissione di un fatto storico specifico, decisivo e discusso tra le parti; non basta dedurre che il giudice abbia attribuito alle prove un significato diverso da quello prospettato dalla parte.
- Il professionista che insinui un credito al passivo deve allegare e provare non solo il conferimento dell'incarico in data anteriore al fallimento, ma anche l'effettivo svolgimento e completamento delle prestazioni prima della dichiarazione di fallimento.
- Ai fini dell'ammissibilità di un motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., la parte deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e spiegare perché il fatto indicato sia davvero decisivo rispetto al punto deciso dal giudice di merito.
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