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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01132/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES e IVA relativo all’anno d’imposta 2006, con cui l’amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione una minusvalenza di Euro 2.000.000 ritenuta indebitamente dedotta in relazione alla cessione di una partecipazione azionaria, nonché l’IVA portata in detrazione su una fattura di Euro 60.000 emessa da un soggetto ritenuto non affidabile o per operazione insussistente. La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato il recupero, articolando sette motivi: violazione delle norme sul reddito d’impresa e sull’accertamento (art. 109, comma 5, TUIR; art. 39 d.P.R. 600/1973; art. 2697 c.c.) per sostenere la legittimità della minusvalenza e della provvista utilizzata per l’acquisto della partecipazione; nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.; violazione dell’art. 116 c.p.c. per omessa valutazione della prova documentale; violazione delle norme IVA (artt. 21, 54 e 55 d.P.R. 633/1972; art. 2697 c.c.) per l’illegittimo diniego della detrazione; richiesta di applicazione del favor rei in tema di sanzioni ex d.lgs. 158/2015. In sostanza la società sosteneva che la minusvalenza fosse giustificata da ragioni economiche reali legate alla perdita di valore della partecipazione e che la prestazione fatturata fosse effettiva, con conseguente detraibilità dell’IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano, sotto varie etichette, a una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa, osservando che la sentenza impugnata aveva adeguatamente ricostruito il ragionamento decisorio, imperniato sull’abuso del diritto in relazione alla minusvalenza e sulla mancanza di prova dell’effettività della prestazione ai fini IVA. In particolare, ha escluso che vi fosse un vizio di motivazione apparente, ha dichiarato precluso il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto dell’art. 348-ter c.p.c. in quanto la decisione di appello era confermativa, ha considerato non deducibile in cassazione una censura volta a contestare la valutazione delle prove, e ha giudicato generico il motivo sul favor rei perché privo dell’indicazione delle sanzioni concretamente irrogate e del relativo confronto con il regime più favorevole. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia non si è costituita con controricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste della violazione di legge, della nullità della sentenza o dell’omesso esame di fatti decisivi, quando la censura mira in sostanza a una diversa ricostruzione del merito.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non renda percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione; non ricorre tale vizio se il ragionamento del giudice di merito è comunque ricostruibile.
  • Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti previsti dall’art. 348-ter c.p.c.
  • In materia tributaria, la deducibilità di una minusvalenza e la legittimità di una operazione economica devono essere supportate da ragioni sostanziali effettive; l’amministrazione può contestare operazioni prive di sostanza economica quando il vantaggio fiscale costituisce l’effetto essenziale dell’operazione.
  • La detrazione IVA non può essere riconosciuta se il contribuente non fornisce prova sufficiente dell’effettività dell’operazione; tuttavia la censura in cassazione non può tradursi in una rivalutazione del compendio istruttorio riservata al giudice di merito.
  • La richiesta di applicazione del regime sanzionatorio più favorevole richiede una specifica indicazione delle sanzioni applicate e del concreto confronto con quelle previste dalla disciplina sopravvenuta più mite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaAbuso del dirittoGiudicato

Testo integrale

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