Cassazione Penale, Sentenza n. 30197/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti, poi rideterminato a nove mesi di arresto e euro 2.400 di ammenda a seguito del riconoscimento della continuazione tra contravvenzioni in materia di guida in stato di ebbrezza e violazione degli obblighi in materia di sicurezza/limitazioni di circolazione. Nell'interesse del condannato erano state proposte più istanze in sede di sorveglianza: affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. 309/1990, differimento dell'esecuzione della pena per infermità, affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. e detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'affidamento ex art. 94 e rigettato le altre richieste, ritenendo non integrata una condizione di infermità psichica tale da imporre il differimento e valutando negativamente il quadro personale, sociale e prognostico. Il ricorso per cassazione articolava tre censure: 1) nullità/violazione del diritto di difesa perché l'ordinanza e il successivo ordine di carcerazione sarebbero stati notificati tardivamente al difensore e al procuratore speciale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere escluso l'infermità psichica rilevante ai fini del differimento, nonostante una perizia in altro procedimento descrivesse un quadro di grave decadimento cognitivo, intossicazione cronica da alcol, incapacità di partecipare coscientemente al processo e bisogno di cura, tutela e controllo; 3) illogicità della motivazione sul giudizio prognostico di ricaduta nel reato, nonostante dal gennaio 2023 non risultassero ulteriori reati.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che l'ordine di esecuzione di pene concorrenti ha natura amministrativa e i suoi eventuali vizi non sono fatti valere con ricorso per cassazione, ma davanti al giudice dell'esecuzione competente ex art. 665 c.p.p. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che il Tribunale di sorveglianza non ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di differimento della pena per grave infermità fisica o psichica e, soprattutto, ha motivato in modo poco persuasivo e logicamente debole a fronte di un quadro clinico e personale che mostrava un'irrimediabile compromissione delle facoltà intellettuali, una cronica intossicazione da alcol e una marcata carenza di adesione alle cure. La Corte ha sottolineato che, quando gli elementi acquisiti offrano un serio supporto alla prospettazione difensiva, il giudice deve procedere ad accertamenti tecnici concreti e, se necessario, nominare un perito. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Trieste per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Richiamato come base della richiesta di affidamento in prova in casi di dipendenza; nel caso concreto la relativa istanza è stata dichiarata inammissibile per difetto delle prescritte certificazioni.
art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354
Norma invocata per l'affidamento in prova al servizio sociale e, nella lettura della Corte, collegata al meccanismo della detenzione domiciliare sostitutiva previsto dal comma 1-ter dell'art. 47-ter ord. pen.
art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.
"quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il Tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato"
La detenzione domiciliare in questa ipotesi presuppone una previa verifica della ricorrenza delle condizioni che imporrebbero o legittimerebbero il differimento della pena e consente una esecuzione alternativa, per un periodo determinato e prorogabile.
Richiamato come disciplina del rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, quale presupposto del meccanismo di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.
Richiamato come disciplina del rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena; la Corte afferma che il differimento può operare anche per grave infermità psichica alla luce della sentenza costituzionale n. 199 del 2019.
Indicato quale criterio per individuare il giudice dell'esecuzione competente a conoscere dei vizi dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti, atto qualificato come amministrativo.
Richiamato dal Tribunale di sorveglianza per la nomina del curatore speciale al soggetto incapace nel procedimento di sorveglianza.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
È la base formale dei motivi di ricorso dedotti: violazione di legge processuale e sostanziale, omessa osservanza di norme a pena di nullità e vizio di motivazione.
Richiamato per la proposizione del ricorso/riassunto nelle forme previste.
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Una delle fattispecie contravvenzionali oggetto delle pene concorrenti poi ricondotte sotto il vincolo della continuazione.
art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Ulteriore titolo contravvenzionale incluso nel provvedimento di esecuzione e nella rideterminazione della pena.
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Ulteriore disposizione richiamata nel quadro dei reati/illeciti per cui vi è stata condanna.
art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
Ulteriore titolo contravvenzionale incluso nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.
Richiamato per l'oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In materia di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità, il giudice deve effettuare una valutazione comparativa e in concreto, non limitata all'astratta disponibilità di presidi sanitari in carcere, ma estesa alla reale adeguatezza del trattamento terapeutico e all'incidenza dell'ambiente detentivo sul quadro clinico specifico.
- Il differimento può essere disposto anche quando l'infermità sia di natura psichica, se la prosecuzione dell'esecuzione appare contraria al senso di umanità o priva di significato rieducativo; se invece il condannato conserva una partecipazione consapevole a un percorso trattamentale e sussistono esigenze di controllo per ragioni di pericolosità sociale, può operare la detenzione domiciliare sostitutiva prevista dall'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.
- Quando il materiale clinico acquisito offre un serio supporto alla richiesta difensiva, il giudice non può limitarsi a valorizzare in modo selettivo e ambiguo un singolo passaggio delle relazioni in atti, ma deve fondare il diniego su dati tecnici concreti e, se necessario, disporre ulteriori accertamenti o nominare un perito.
- L'ordine di esecuzione di pene concorrenti ha natura amministrativa; i vizi che lo riguardano non si fanno valere con ricorso per cassazione, ma davanti al giudice dell'esecuzione competente.
- Nel giudizio prognostico sulla concessione di benefici penitenziari o misure alternative, il giudice deve motivare in modo coerente e completo, confrontandosi con l'intero quadro fattuale e clinico acquisito, specie quando la difesa prospetti una situazione di grave vulnerabilità personale e sanitaria.
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