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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30191/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile, perché ritenuto tardivo, l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Bari. Il difensore ha ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che l'atto di impugnazione era stato invece depositato tempestivamente il 17 aprile 2023 con le modalità previste dall'art. 111-bis c.p.p., nel rispetto del termine di 45 giorni decorrente dal deposito della motivazione della sentenza di primo grado e, inoltre, che andavano computati i 15 giorni ulteriori previsti per il caso di assenza dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha verificato direttamente gli atti, trattandosi di eccezione processuale, e ha accertato che la sentenza di primo grado era stata deliberata il 2 dicembre 2022 con termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, scaduto il 2 marzo 2023; da tale data decorreva il termine di 45 giorni per impugnare ex art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p., scaduto il 16 aprile 2023 e considerato il 17 aprile 2023 per la festività domenicale; a ciò si aggiungevano ulteriori 15 giorni per l'assenza dell'imputata ex art. 585, comma 1-bis, c.p.p. Ne è conseguita la tempestività dell'appello e l'erroneità della declaratoria di inammissibilità. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità è consentito l'esame diretto degli atti quando sia dedotto un errore processuale relativo alla tempestività dell'impugnazione.
  • La tempestività dell'appello va verificata computando il termine dalla scadenza del termine concesso per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, secondo le regole dell'art. 585 c.p.p.
  • Se l'ultimo giorno del termine cade in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno non festivo utile.
  • Quando ricorrono i presupposti di legge, al termine base per impugnare va sommato il termine ulteriore previsto per l'assenza dell'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione è illegittima se fondata su una errata individuazione della data di deposito dell'atto, risultando decisivo l'accertamento della rituale e tempestiva presentazione dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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