Cassazione Penale, Sentenza n. 30128/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La Corte d'appello di Bari, decidendo sulla domanda ex art. 314 c.p.p. proposta da un soggetto assolto/riformato in relazione a una precedente condanna per detenzione di stupefacenti, aveva rigettato la richiesta di indennizzo per la pena asseritamente già scontata, ritenendo che in realtà non vi fosse stata alcuna detenzione, ma aveva accolto la domanda per i giorni di arresto in flagranza sofferti dal 13 al 15 maggio 1992, liquidando l'indennizzo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha impugnato l'ordinanza con due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per mancata verifica officiosa della fungibilità della custodia cautelare rispetto alle successive pene definitive, sostenendo che dai provvedimenti di cumulo delle pene risultava un possibile scomputo del periodo già sofferto; (2) errore di diritto sulla valutazione del silenzio dell'indagato circa il possesso di sostanze stupefacenti, assumendo che tale comportamento, insieme al mero possesso di dosi confezionate singolarmente, integrasse colpa grave ostativa all'indennizzo. La difesa della persona interessata ha depositato memoria, ma con richieste ritenute non valutabili in quanto proposte in un procedimento introdotto dal Ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico, perché il ricorrente si è limitato a ipotizzare un mancato controllo officioso sulla eventuale fungibilità/scomputo del periodo di detenzione, senza indicare elementi concreti dai quali inferire che tale periodo fosse già stato conteggiato nelle pene successive. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, poiché la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, il silenzio serbato dall'indagato in interrogatorio nell'esercizio della facoltà difensiva non costituisce condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Conseguentemente il Ministero ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e al rimborso delle spese sostenute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione demandata alla Corte d'appello di Bari.
Norme richiamate
norma sulla riparazione per ingiusta detenzione, applicata dalla Corte d'appello e oggetto del giudizio di legittimità
dedotto dal ricorrente per vizio di motivazione
dedotto dal ricorrente per violazione di legge e errore di diritto
richiamato per il principio di fungibilità della pena e per la verifica officiosa dello scomputo del periodo di custodia cautelare
art. 64, comma 3, lett. b), c.p.p.
richiamato come base della facoltà dell'indagato di non rispondere
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
reato per il quale era stata originariamente pronunciata la condanna poi riformata
art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188
disposizione richiamata per affermare che il silenzio dell'indagato non è condotta ostativa alla riparazione
richiamati nella giurisprudenza citata come strumenti di acquisizione documentale officiosa
Massime di principio
- Nel procedimento per riparazione per ingiusta detenzione, il giudice ha poteri istruttori officiosi e deve verificare anche d'ufficio se il periodo di custodia cautelare sia stato o sia computabile ex art. 657 c.p.p. nella pena definitiva, in applicazione del principio di fungibilità.
- Tuttavia, la censura di legittimità sulla mancata verifica officiosa è inammissibile se formulata in modo meramente ipotetico e priva di specifici elementi fattuali che consentano di ritenere davvero mancato lo scomputo del periodo di detenzione.
- In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il silenzio serbato dall'indagato in interrogatorio nell'esercizio della facoltà difensiva non integra, di per sé, condotta gravemente colposa ostativa all'indennizzo.
- Per escludere la riparazione non basta richiamare in astratto la situazione di fatto che ha determinato l'arresto; occorre dimostrare una concreta condotta dell'interessato qualificabile come causa ostativa secondo i parametri dell'art. 314 c.p.p.
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