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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30188/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputato, amministratore unico di una società fallita, per condotte di bancarotta connesse a una cessione di ramo d'azienda e a irregolarità nella contabilità. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione di legge e del principio di offensività, perché la cessione del ramo d'azienda sarebbe stata priva di reale depauperamento, poiché i beni trasferiti erano da rottamare e la società fallita avrebbe anzi risparmiato costi di smaltimento; 2) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale, sostenendo che il dolo era stato desunto solo da una clausola contrattuale, senza valorizzare il parziale pagamento del prezzo, che dimostrerebbe la reale commercialità dell'operazione; 3) violazione di legge e vizio motivazionale per la mancata riqualificazione della bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice documentale, assumendo che le irregolarità contabili fossero solo formali, che i veicoli non registrati fossero stati demoliti e che l'omessa contabilità dal 2012 fosse giustificata dall'inattività della società; 4) vizio di motivazione e travisamento della prova per il mancato esame del nesso causale tra dissesto ed esposizione creditoria verso la pubblica amministrazione, sostenendo che il fallimento sarebbe dipeso dal mancato incasso di un credito verso la Provincia di Catanzaro a causa della mancanza del DURC, e non dalla gestione societaria contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi e il quarto aspecifici e manifestamente infondati, perché non si confrontavano con la ratio decidendi delle sentenze di merito e miravano a una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha valorizzato che la cessione del ramo d'azienda comprendeva non solo beni strumentali ma anche il pacchetto dei contratti di appalto in corso, che il prezzo era stato pagato solo in minima parte, che l'operazione era connotata da elementi di opacità e da un rapporto a parti correlate, e che il dolo della bancarotta distrattiva è dolo generico, non richiedendosi la consapevolezza dello stato di insolvenza né uno specifico scopo di danno. Anche il terzo motivo è stato ritenuto generico e comunque infondato, perché le irregolarità contabili accertate integravano la bancarotta fraudolenta documentale nella sua componente di tenuta fraudolenta delle scritture e, in parte, di omessa tenuta, con sufficienza del dolo generico per la prima e del dolo specifico per la seconda, mentre la contestazione cumulativa consentiva di ritenere integrata la fattispecie sulla base delle condotte accertate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    dedotta come norma di riferimento per la censura di inosservanza o erronea applicazione della legge penale

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    richiamato per i vizi di motivazione, contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    richiamato per l'inammissibilità del gravame per aspecificità

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 216, comma 1, n. 1 R.D. n. 267/1942

    richiamato come norma incriminatrice per bancarotta fraudolenta patrimoniale

  • art. 216, comma 1, n. 2 R.D. n. 267/1942

    richiamato per la bancarotta fraudolenta documentale nelle ipotesi di sottrazione/omessa tenuta e di tenuta irregolare delle scritture

  • art. 217, comma 1, n. 3 R.D. n. 267/1942

    evocato dalla difesa come ipotesi di riqualificazione in bancarotta semplice documentale

  • art. 219, comma 2, n. 1 R.D. n. 267/1942

    richiamato nella contestazione quale aggravante della bancarotta

  • art. 223, comma 1 R.D. n. 267/1942

    richiamato nella contestazione dei reati fallimentari

  • art. 2555 c.c.

    utilizzato per definire il complesso aziendale come insieme di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa

  • art. 1456 c.c.

    richiamato per evidenziare che non era stato esercitato il diritto di risoluzione contrattuale nonostante l'inadempimento

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    citato come norma sulla enunciazione dei motivi nei limiti strettamente necessari

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, quando le sentenze di primo e secondo grado sono sovrapponibili nella valutazione delle prove, la motivazione di appello può integrarsi con quella di primo grado in un unico percorso argomentativo, purché la risposta alle censure sia effettiva e non meramente apparente.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione deve consistere in una illogicità evidente e percepibile ictu oculi; non è consentita una nuova valutazione del merito né la sostituzione della ricostruzione fattuale ritenuta più plausibile dal ricorrente.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti, senza indicare puntualmente gli atti o gli elementi trascurati, integra aspecificità e comporta inammissibilità.
  • In tema di bancarotta distrattiva, la cessione di un ramo d'azienda può assumere natura depauperatrice quando abbia a oggetto beni e fattori produttivi idonei a generare avviamento e non sia adeguatamente remunerata, specie se l'operazione consente di proseguire l'attività sotto altra veste scaricando la debitoria sulla massa.
  • La bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede il dolo generico: è sufficiente la consapevole destinazione del patrimonio sociale a finalità diverse dalla garanzia dei creditori, senza necessità di provare la conoscenza dello stato di insolvenza o uno specifico intento di nuocere ai creditori.
  • Nella bancarotta fraudolenta documentale, le ipotesi di omessa/sottratta tenuta delle scritture e di tenuta irregolare delle stesse sono alternative ma possono coesistere nella contestazione; l'accertamento di una sola condotta, se sorretta dal relativo elemento soggettivo, è sufficiente a integrare il reato.
  • Per la tenuta fraudolenta delle scritture contabili è richiesto il dolo generico, mentre per l'omessa o sottratta tenuta delle scritture è richiesto il dolo specifico; tuttavia, nella contestazione cumulativa, la prova piena di una delle condotte può rendere superfluo l'esame dell'altra.
  • La mancata registrazione di beni, crediti o rapporti significativi e le lacune sistematiche della contabilità sono indici idonei a impedire la ricostruzione del patrimonio e dell'andamento degli affari e possono fondare la bancarotta documentale fraudolenta.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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