Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30138/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte esamina il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato un sequestro preventivo disposto per il profitto di due reati tributari contestati a un imprenditore, in proprio e quale legale rappresentante di una società: utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti per evadere IRPEF/IVA sugli anni d'imposta 2019-2023 e indebita compensazione mediante crediti IVA inesistenti per gli anni 2019-2021. I motivi dedotti erano quattro: 1) carenza di motivazione sul periculum in mora, ritenuto fondato dal giudice su formule generiche e senza dati concreti e attuali di dispersione patrimoniale; 2) erronea determinazione del profitto confiscabile e erronea declaratoria di inammissibilità del motivo per difetto di interesse, sostenendosi che non può duplicarsi il profitto tra imposta evasa e credito compensato derivante dallo stesso credito IVA fittizio; 3) violazione del principio di proporzionalità e di minima offensività per il sequestro di un veicolo IVECO, qualificato come bene strumentale essenziale all'attività aziendale; 4) insussistenza del fumus commissi delicti, anche perché un avviso di accertamento tributario sugli stessi fatti era stato annullato. La Corte rileva che alcuni motivi erano in realtà riferibili solo alla società, rispetto alla quale il ricorrente non aveva titolo processuale per agire in assenza di procura speciale.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Quello proposto nell'interesse della società è inammissibile per difetto di legittimazione del legale rappresentante a proporre ricorso per la società senza procura speciale. Nel ricorso proposto in proprio, i motivi secondo, terzo e quarto sono inammissibili perché riguardano questioni proprie dell'ente e, comunque, il secondo è privo di interesse concreto e attuale, poiché il sequestro eseguito era di importo notevolmente inferiore al profitto complessivo individuato; il primo motivo, unico scrutinabile perché riferito a beni personali, è manifestamente infondato perché il Tribunale e il GIP avevano motivato il sequestro preventivo secondo i principi delle Sezioni Unite sul periculum in mora nei sequestri finalizzati alla confisca. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una concisa motivazione anche sul periculum in mora, salvo i casi di cose la cui illecita detenzione o circolazione ne consenta la confiscabilità ex lege

  • art. 240 c.p.

    richiamato come confisca cui può essere finalizzato il sequestro preventivo

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato come base del sequestro del profitto dei reati tributari e della confisca del profitto

  • art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001

    richiamato per la confisca per equivalente nei confronti dell'ente

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    reato tributario contestato per utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti

  • art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    reato tributario contestato per indebita compensazione tramite crediti IVA inesistenti

  • art. 323 c.p.p.

    citato dal ricorrente nel motivo sul profitto confiscabile, ma la Corte non ne fa una specifica applicazione decisoria

  • Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01

    le Sezioni Unite sono richiamate per il principio secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere sorretto da motivazione sul periculum in mora rapportato all'anticipazione dell'effetto ablativo

Massime di principio

  • Nel ricorso contro un sequestro preventivo, il difetto di procura speciale impedisce al legale rappresentante di impugnare in cassazione nell'interesse della società, determinando l'inammissibilità dei motivi proposti per conto dell'ente.
  • L'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale: è insussistente quando il provvedimento cautelare ha colpito beni per un valore nettamente inferiore al profitto complessivamente individuato e la censura non è idonea a ottenere un'utilità effettiva.
  • Le doglianze sulla proporzionalità del sequestro di beni strumentali dell'impresa sono inammissibili se prospettate dall'indagato in proprio quando incidono esclusivamente sulla sfera giuridica della società.
  • Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p., la motivazione sul periculum in mora è necessaria e deve essere ancorata a ragioni concrete che giustifichino l'anticipazione dell'effetto ablativo; tuttavia la motivazione può ritenersi adeguata quando il giudice richiami correttamente i principi affermati dalle Sezioni Unite e li applichi al caso concreto.
  • Le contestazioni sul fumus commissi delicti non sono scrutinabili in cassazione quando si risolvono in censure di merito su elementi fattuali e quando, in ogni caso, il motivo investe profili riferibili alla sola società e non alla posizione personale del ricorrente.
  • Non è sufficiente dedurre, in astratto, la duplicazione del profitto tra imposta evasa e crediti indebitamente compensati per ottenere l'annullamento del sequestro, se il vincolo reale risulta comunque inferiore al profitto complessivo contestato e manca un interesse concreto alla rideterminazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestroDichiarazione fraudolentaIndebita compensazioneSequestro preventivo
RamiProcesso penaleReati tributariMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.