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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30189/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda il sequestro preventivo di un fabbricato residenziale in corso di realizzazione, disposto in relazione alla ipotizzata violazione edilizia per interventi eseguiti in concorso con altri soggetti e, per alcuni, anche in relazione a profili amministrativi connessi alla SCIA. I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro, deducendo due censure: con la prima hanno sostenuto che il progetto assentito con la seconda SCIA potesse beneficiare della disciplina premiale del cd. Piano Casa regionale, poiché gli interventi migliorativi previsti avrebbero dovuto consentire l'incremento di superficie utile anche se alcune soluzioni erano già state in parte contemplate nel primo progetto; con la seconda hanno denunciato violazione della normativa regionale e omessa motivazione, affermando che la prima SCIA non aveva fruito di alcuna premialità, poiché non vi era stato aumento di SUL e la distribuzione delle superfici su 11 livelli sarebbe stata già consentita dallo strumento urbanistico, mentre l'incremento di un livello in demolizione e ricostruzione non costituirebbe un bonus ma una previsione ordinaria. La Corte non ha esaminato il merito di tali doglianze e ha ritenuto preliminarmente che il ricorso fosse inammissibile perché proposto in proprio da soggetti che non risultavano proprietari dei beni sequestrati, appartenenti alla società, senza allegazione di un interesse concreto e attuale al dissequestro; ha inoltre rilevato l'assenza di valide procure speciali per agire nell'interesse dell'ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che gli indagati, pur astrattamente legittimati a proporre riesame e ricorso in materia di sequestro preventivo, non avessero dedotto né dimostrato uno specifico interesse attuale e concreto alla rimozione del vincolo su beni intestati alla società e non loro. Ha aggiunto che, comunque, non risultavano allegate procure speciali idonee a conferire al difensore il potere di agire nell'interesse della persona giuridica, con ulteriore ragione di inammissibilità per difetto di rappresentanza. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 1, c.p.p.

    individua il fondamento del sequestro preventivo del fabbricato oggetto del procedimento

  • art. 324 c.p.p.

    richiamato come disciplina del riesame in materia di sequestri preventivi, rispetto alla quale non è consentita una censura meramente motivazionale in cassazione

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    richiamato per affermare che l'impugnazione richiede un interesse concreto e attuale, non essendo sufficiente la sola legittimazione astratta

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    richiamato come norma che impone di dedurre specificamente l'interesse ad impugnare

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    richiamato quale base dell'inammissibilità per difetto di interesse all'impugnazione

  • art. 322 c.p.p.

    richiamato per distinguere tra soggetti astrattamente legittimati al riesame/appello cautelare reale e requisito ulteriore dell'interesse concreto e attuale

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato edilizio contestato

  • art. 113 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone in colpa/reato colposo, nel capo di imputazione menzionato

  • art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001

    norma incriminatrice richiamata per la denunciata violazione edilizia relativa all'intervento sul fabbricato

  • art. 19, comma 6, legge n. 241 del 1990

    richiamato solo per alcuni indagati nel capo contestato, in relazione a profili autorizzatori/amministrativi connessi alla SCIA

  • art. 3 della legge Regione Basilicata n. 25 del 2009

    richiamato dai ricorrenti quale base della disciplina premiale del cd. Piano Casa invocata per sostenere la legittimità del progetto

  • art. 7 della legge Regione Basilicata n. 25 del 2009

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi per cui la prima SCIA non avrebbe fruito di alcuna premialità

  • art. 11, comma 9, lett. a), c) ed e), della legge Regione Basilicata n. 28 del 2007

    richiamato come disposizione che individua gli interventi cui si applica l'incremento premiale di superficie utile

  • art. 17 delle NTA del piano di lottizzazione

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che la distribuzione delle superfici su 11 livelli fosse già consentita dallo strumento urbanistico

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali non è sufficiente la legittimazione astratta del soggetto che impugna: è necessario che l'impugnante alleghi un interesse concreto e attuale alla rimozione del vincolo, correlato a un pregiudizio giuridicamente apprezzabile derivante dal sequestro.
  • L'interesse ad impugnare non può essere desunto automaticamente dal mero fatto di essere indagato, socio o rappresentante dell'ente proprietario del bene; quando il bene è della persona giuridica, l'impugnazione proposta in proprio dal singolo richiede una specifica deduzione dell'utilità concreta perseguita.
  • Per agire nell'interesse di una persona giuridica nel procedimento cautelare reale è necessaria una valida procura speciale; in difetto, il rapporto processuale non si instaura validamente e il ricorso è inammissibile.
  • In sede di ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo non è consentito trasformare formalmente la denuncia di violazione di legge in una critica al merito della motivazione, se ciò implica un sindacato non ammesso sulla valutazione compiuta dal giudice del riesame.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniAbuso edilizio
RamiProcesso penaleReati edilizi
IstitutiInutilizzabilità della prova

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