Cassazione Penale, Sentenza n. 30189/2026 del 07/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda il sequestro preventivo di un fabbricato residenziale in corso di realizzazione, disposto in relazione alla ipotizzata violazione edilizia per interventi eseguiti in concorso con altri soggetti e, per alcuni, anche in relazione a profili amministrativi connessi alla SCIA. I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro, deducendo due censure: con la prima hanno sostenuto che il progetto assentito con la seconda SCIA potesse beneficiare della disciplina premiale del cd. Piano Casa regionale, poiché gli interventi migliorativi previsti avrebbero dovuto consentire l'incremento di superficie utile anche se alcune soluzioni erano già state in parte contemplate nel primo progetto; con la seconda hanno denunciato violazione della normativa regionale e omessa motivazione, affermando che la prima SCIA non aveva fruito di alcuna premialità, poiché non vi era stato aumento di SUL e la distribuzione delle superfici su 11 livelli sarebbe stata già consentita dallo strumento urbanistico, mentre l'incremento di un livello in demolizione e ricostruzione non costituirebbe un bonus ma una previsione ordinaria. La Corte non ha esaminato il merito di tali doglianze e ha ritenuto preliminarmente che il ricorso fosse inammissibile perché proposto in proprio da soggetti che non risultavano proprietari dei beni sequestrati, appartenenti alla società, senza allegazione di un interesse concreto e attuale al dissequestro; ha inoltre rilevato l'assenza di valide procure speciali per agire nell'interesse dell'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che gli indagati, pur astrattamente legittimati a proporre riesame e ricorso in materia di sequestro preventivo, non avessero dedotto né dimostrato uno specifico interesse attuale e concreto alla rimozione del vincolo su beni intestati alla società e non loro. Ha aggiunto che, comunque, non risultavano allegate procure speciali idonee a conferire al difensore il potere di agire nell'interesse della persona giuridica, con ulteriore ragione di inammissibilità per difetto di rappresentanza. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321, comma 1, c.p.p.
individua il fondamento del sequestro preventivo del fabbricato oggetto del procedimento
art. 324 c.p.p.
richiamato come disciplina del riesame in materia di sequestri preventivi, rispetto alla quale non è consentita una censura meramente motivazionale in cassazione
art. 568, comma 4, c.p.p.
richiamato per affermare che l'impugnazione richiede un interesse concreto e attuale, non essendo sufficiente la sola legittimazione astratta
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
richiamato come norma che impone di dedurre specificamente l'interesse ad impugnare
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
richiamato quale base dell'inammissibilità per difetto di interesse all'impugnazione
art. 322 c.p.p.
richiamato per distinguere tra soggetti astrattamente legittimati al riesame/appello cautelare reale e requisito ulteriore dell'interesse concreto e attuale
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 110 c.p.
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato edilizio contestato
art. 113 c.p.
richiamato come norma sul concorso di persone in colpa/reato colposo, nel capo di imputazione menzionato
art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001
norma incriminatrice richiamata per la denunciata violazione edilizia relativa all'intervento sul fabbricato
art. 19, comma 6, legge n. 241 del 1990
richiamato solo per alcuni indagati nel capo contestato, in relazione a profili autorizzatori/amministrativi connessi alla SCIA
art. 3 della legge Regione Basilicata n. 25 del 2009
richiamato dai ricorrenti quale base della disciplina premiale del cd. Piano Casa invocata per sostenere la legittimità del progetto
art. 7 della legge Regione Basilicata n. 25 del 2009
richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi per cui la prima SCIA non avrebbe fruito di alcuna premialità
art. 11, comma 9, lett. a), c) ed e), della legge Regione Basilicata n. 28 del 2007
richiamato come disposizione che individua gli interventi cui si applica l'incremento premiale di superficie utile
art. 17 delle NTA del piano di lottizzazione
richiamato dai ricorrenti per sostenere che la distribuzione delle superfici su 11 livelli fosse già consentita dallo strumento urbanistico
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali non è sufficiente la legittimazione astratta del soggetto che impugna: è necessario che l'impugnante alleghi un interesse concreto e attuale alla rimozione del vincolo, correlato a un pregiudizio giuridicamente apprezzabile derivante dal sequestro.
- L'interesse ad impugnare non può essere desunto automaticamente dal mero fatto di essere indagato, socio o rappresentante dell'ente proprietario del bene; quando il bene è della persona giuridica, l'impugnazione proposta in proprio dal singolo richiede una specifica deduzione dell'utilità concreta perseguita.
- Per agire nell'interesse di una persona giuridica nel procedimento cautelare reale è necessaria una valida procura speciale; in difetto, il rapporto processuale non si instaura validamente e il ricorso è inammissibile.
- In sede di ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo non è consentito trasformare formalmente la denuncia di violazione di legge in una critica al merito della motivazione, se ciò implica un sindacato non ammesso sulla valutazione compiuta dal giudice del riesame.
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