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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30129/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una donna condannata in giudizio abbreviato, poi in appello, per aver concorso nel trasporto di cocaina acquistata a Carrara e rinvenuta nella sua borsa all’arrivo in stazione, occultata in un involucro di caffè. La Corte territoriale ha ritenuto provata la sua consapevolezza della natura della sostanza, anche sulla base delle dichiarazioni del coimputato/convivente e di ulteriori elementi indiziari: convivenza e frequentazione di un’abitazione utilizzata per lo spaccio, precedenti viaggi del convivente per acquistare cocaina, assenza di redditi leciti, dinamica del viaggio e separazione in stazione. Nel ricorso per cassazione la difesa contesta: 1) l’affermazione del dolo di concorso, sostenendo che si sarebbe fondata su meri elementi ambientali e su una chiamata in correità contraddittoria; 2) la valutazione delle dichiarazioni del coimputato, in particolare la prima versione accusatoria e la successiva ritrattazione nello stesso verbale, senza adeguato vaglio di attendibilità e senza riscontri individualizzanti; 3) l’uso del quadro investigativo sulle pregresse attività di spaccio del convivente come prova di un concorso della ricorrente; 4) l’omessa riqualificazione del fatto nell’ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, valorizzando il ruolo accessorio della donna; 5) la violazione del contraddittorio e delle regole di utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato, poiché non escusso in dibattimento nel rito abbreviato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il motivo sul preteso vizio di formazione della prova dichiarativa, osservando che la difesa aveva comunque optato per il rito abbreviato semplice dopo il rigetto della richiesta condizionata e che, in tale rito, le dichiarazioni rese al pubblico ministero sono utilizzabili se acquisite legittimamente e con difesa presente. Ha poi ritenuto infondati i motivi sulla chiamata in correità e sui riscontri esterni, valorizzando la duplice versione del coimputato e spiegando che la ritrattazione parziale non elide l’attendibilità della prima dichiarazione se il giudice ne motiva logicamente le ragioni e la corrobora con riscontri individualizzanti. Ha quindi escluso il vizio relativo al dolo, rilevando che la Corte d’appello aveva fondato la responsabilità, in via principale, sulla piena consapevolezza della ricorrente circa la cocaina trasportata; la parte sul dolo eventuale era solo rafforzativa. Infine, ha dichiarato inammissibile la richiesta di lieve entità perché non devoluta in appello e comunque richiedente una valutazione di merito complessiva sulla offensività del fatto, non proponibile per la prima volta in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La detenzione/trasporto di cocaina a fini di spaccio integra il delitto base; la lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza e non può essere invocata per la prima volta in cassazione se non devoluta in appello.

  • art. 114 c.p.

    L’attenuante del contributo di minima importanza non impone automaticamente la riqualificazione del fatto nell’ipotesi di lieve entità, trattandosi di valutazioni distinte.

  • art. 42 c.p.

    Richiamato dalla difesa per contestare l’affermazione del dolo; la Corte conferma che l’elemento soggettivo va desunto da un compendio probatorio coerente e non da presunzioni indebite.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma sul concorso di persone; la responsabilità concorsuale può essere affermata sulla base di elementi indiziari e dichiarativi individualizzanti.

  • art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.

    La chiamata in correità acquista valore probatorio solo se supera il vaglio di attendibilità intrinseca e trova riscontri esterni individualizzanti; la ritrattazione non esclude di per sé l’attendibilità se spiegata con motivazione congrua.

  • art. 533 c.p.p.

    La condanna richiede prova oltre ogni ragionevole dubbio, soddisfatta quando la motivazione valorizzi in modo coerente chiamata in correità e riscontri convergenti.

  • art. 111 Cost.

    Il principio del contraddittorio nella formazione della prova è richiamato dalla difesa, ma nel rito abbreviato opera come deroga consensuale al modello dibattimentale.

  • art. 526, comma 1-bis, c.p.p.

    Opera nel giudizio dibattimentale e non impedisce l’utilizzazione, nel rito abbreviato, di dichiarazioni acquisite legittimamente in fase di indagine.

  • art. 190 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in tema di prova, ma non determina inutilizzabilità nel rito abbreviato delle dichiarazioni già acquisite lecitamente.

  • art. 191 c.p.p.

    La violazione di divieti probatori può condurre a inutilizzabilità patologica; nel caso concreto non è stata riscontrata alcuna violazione del genere.

  • art. 511 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla lettura degli atti, ma non utile a escludere l’utilizzabilità delle dichiarazioni nel rito abbreviato.

  • art. 438, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente di formulare contestualmente richiesta di abbreviato condizionato e opzione per l’abbreviato puro; una volta scelto il rito abbreviato non condizionato, non è deducibile il mancato esame della prova richiesta e non ammessa.

  • art. 438, comma 6, c.p.p.

    La scelta del rito abbreviato puro preclude la successiva contestazione del rigetto della richiesta di abbreviato condizionato.

  • art. 438, comma 6-bis, c.p.p.

    Le dichiarazioni acquisite in modo legittimo sono utilizzabili nel giudizio abbreviato, salvo divieti probatori assoluti.

  • art. 64 c.p.p.

    Richiamato per affermare che l’interrogatorio del coimputato si è svolto con le garanzie difensive previste.

  • art. 65 c.p.p.

    Richiamato come presidio delle garanzie nell’interrogatorio del dichiarante.

  • art. 388 c.p.p.

    Richiamato come norma di garanzia processuale relativa all’assistenza difensiva nell’atto dichiarativo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato, la mancata escussione dibattimentale di un coimputato le cui dichiarazioni siano state legittimamente acquisite in indagine non integra di per sé un vizio deducibile in cassazione, perché il contraddittorio dibattimentale è strutturalmente derogato per scelta dell’imputato.
  • La scelta del rito abbreviato puro dopo il rigetto dell’abbreviato condizionato preclude la successiva censura del diniego di integrazione probatoria richiesta; non è quindi deducibile in cassazione la mancata assunzione di una prova alla quale l’imputato ha rinunciato aderendo al rito alternativo.
  • La chiamata in correità è utilizzabile per fondare la condanna solo se il giudice verifica in modo unitario attendibilità intrinseca e riscontri esterni individualizzanti; tuttavia, la ritrattazione del dichiarante non elimina automaticamente il valore della prima versione, se il giudice ne spiega logicamente le ragioni e la corrobora con altri elementi convergenti.
  • I riscontri richiesti dall’art. 192 c.p.p. non devono essere necessariamente autonomamente decisivi, ma devono collegare specificamente il fatto-reato alla persona del chiamato; un contesto meramente ambientale non basta, mentre sono valorizzabili dati concreti riferiti alla presenza dell’imputato, alla dinamica dell’azione e alla coerenza complessiva del quadro probatorio.
  • L’elemento soggettivo nel concorso in un reato di spaccio può essere desunto da una pluralità di indici convergenti e dalla complessiva implausibilità della versione alternativa, senza ricorrere a presunzioni astratte.
  • La qualificazione del fatto come lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva della concreta offensività e del ruolo del singolo concorrente; se tale questione non è stata devoluta in appello, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione quando richieda apprezzamenti di merito.
  • Il riconoscimento dell’attenuante del contributo di minima importanza non comporta automaticamente la lieve entità del fatto, perché le due valutazioni operano su piani diversi: una concerne il contributo del concorrente, l’altra la complessiva offensività della condotta.
  • Le dichiarazioni rese al pubblico ministero con assistenza difensiva, se acquisite in modo legittimo, sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato; l’inutilizzabilità sorge solo in presenza di una violazione di divieti probatori assoluti.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniRiti alternativiImpugnazioniProveSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieInutilizzabilitàLieve entità
IstitutiConcorso di personeDolo eventualeInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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