Cassazione Civile, Ordinanza n. 20270/2025 del 19/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi a IRES, IVA e IRAP per gli anni 2014, 2015 e 2016 e da due provvedimenti di sospensione del rimborso IVA per il 2017 e il 2018. La società contribuente aveva ottenuto una decisione favorevole in appello sul punto principale, mentre l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise. Con il primo motivo l’Agenzia ha dedotto la violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere deducibili costi per carburante documentati da fatture 'netting' prive dell’indicazione dei chilometri percorsi: secondo l’Ufficio, anche dopo l’abolizione dell’obbligo di scheda carburante, restava necessario provare l’inerenza del costo e l’utilizzo dei mezzi strumentali, non essendo sufficiente la mera fatturazione. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria, perché la CTR avrebbe da un lato dato atto della natura di 'cartiera' della società fornitrice G.D.O. Rappresentanze e dall’altro affermato l’esistenza di un rapporto commerciale effettivo, addossando poi all’Amministrazione l’onere di provare la fittizietà dell’operazione. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, oltre che dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’Ufficio aveva fornito indizi gravi della inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate dalla società emittente (assenza di dipendenti e struttura, mancanza di documentazione idonea, elementi investigativi su un sistema societario usato per riciclare proventi illeciti), e che pertanto spettava al contribuente dimostrare l’effettività delle prestazioni. La società ha resistito con controricorso proponendo anche ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia sul giudicato esterno relativo alla deducibilità dei costi carburante in una diversa annualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, ha rigettato il secondo motivo e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto, quanto ai costi carburante in regime di netting, che l’assenza dell’obbligo di scheda carburante non esoneri il contribuente dalla prova dell’inerenza del costo all’attività d’impresa; quanto alle fatture emesse dalla società terza, ha ribadito che, una volta che l’Amministrazione abbia offerto elementi presuntivi seri sulla inesistenza oggettiva delle operazioni, incombe al contribuente la prova contraria dell’effettiva esecuzione delle prestazioni. Il motivo sulla motivazione apparente è stato invece respinto perché la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta non affetta da insanabile contraddizione. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la questione del giudicato esterno era stata assorbita dalla decisione favorevole alla parte contribuente in appello.
Norme richiamate
è richiamato per ribadire che la deducibilità del costo presuppone la sua inerenza all’attività d’impresa e l’idonea prova documentale del relativo sostenimento
è richiamato per il riparto dell’onere della prova: l’Amministrazione deve provare gli elementi indiziari dell’inesistenza dell’operazione, ma il contribuente deve dimostrarne l’effettiva esistenza quando siano contestate operazioni oggettivamente inesistenti
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione di legge invocata per i profili sostanziali
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma richiamata per il vizio di nullità della sentenza e per l’omessa pronuncia
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente o inesistente
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per l’obbligo di motivazione delle sentenze tributarie
art. 1, comma 3-bis, d.P.R. n. 444 del 1997
la sua disciplina non elimina l’onere di provare e documentare l’inerenza del costo per gli acquisti di carburante mediante strumenti elettronici
art. 7, comma 2, lettera p), d.l. n. 70/2011
richiamato per la modifica normativa che ha inciso sull’obbligo di scheda carburante
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in tema di accertamento e disconoscimento di componenti negativi sulla base di elementi presuntivi
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in tema di accertamento IVA e di contestazione di operazioni fittizie
richiamato dal ricorrente incidentale per dedotta omessa pronuncia, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse
art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972
citato nella parte della decisione di merito riportata in sentenza in relazione alla sospensione del rimborso IVA e alle modalità cautelari di tutela del credito
Massime di principio
- Nei rapporti di rifornimento carburante regolati tramite carte aziendali o contratti di netting, la soppressione della scheda carburante non esonera il contribuente dall’onere di provare l’inerenza del costo all’attività d’impresa e la riferibilità concreta del carburante ai mezzi strumentali.
- In materia di IVA e imposte dirette, l’Amministrazione finanziaria può dimostrare l’inesistenza oggettiva delle operazioni anche mediante presunzioni semplici, valorizzando indici come l’assenza di struttura organizzativa, di personale, di mezzi e di documentazione idonea.
- Quando l’Ufficio abbia fornito una prova presuntiva seria della fittizietà delle operazioni fatturate, il contribuente non può limitarsi alla regolarità formale delle fatture o dei pagamenti, ma deve offrire una prova contraria concreta dell’effettiva esecuzione delle prestazioni.
- Una motivazione è apparente o viziata da contraddittorietà solo se contiene affermazioni inconciliabili tali da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico; non ricorre il vizio quando il giudice di merito si limiti a valutare in modo comparativo e complessivo risultanze istruttorie contrapposte.
- Il ricorso incidentale della parte vittoriosa su questioni assorbite è inammissibile per difetto di interesse, salvo che sussista una vera soccombenza su domande o eccezioni esaminate e respinte.
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