Cassazione Civile, Ordinanza n. 35892/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di accertamento IRPEF e addizionale regionale emessi nei confronti di due soci di una società a responsabilità limitata, in relazione a maggiori redditi di capitale asseritamente derivanti dalla distribuzione di utili extracontabili della società, già oggetto di separati avvisi di accertamento notificati alla società stessa. In un giudizio era anche stata notificata una cartella di pagamento fondata su ruolo straordinario per pericolo per la riscossione. In appello la commissione tributaria regionale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per uno degli avvisi relativi a una socia, aveva confermato l’annullamento degli atti per quest’ultima in parte qua e aveva invece rigettato il ricorso originario dell’altro socio. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità/illegittimità della notifica degli avvisi alla società presupposto, assumendo che la notificazione avrebbe dovuto seguirsi ex art. 140 c.p.c. e non ex art. 60, co. 1, lett. e), d.P.R. 600/1973; 2) nullità della sentenza per carenza di motivazione sul presupposto dell’irreperibilità assoluta del legale rappresentante della società; 3) violazione delle norme in tema di accertamento induttivo e di redditi di capitale, sostenendo che l’Ufficio dovesse provare i costi correlati ai maggiori ricavi e che la prova contraria del contribuente fosse stata svalutata; 4) omesso esame di fatti decisivi e dei documenti prodotti a prova dei maggiori costi/rimanenze; 5) errata esclusione dell’applicazione dell’art. 47 T.U.I.R. sulla tassazione parziale degli utili distribuiti; 6) omessa pronuncia sulle censure relative alle sanzioni, che il ricorrente riteneva non irrogabili per difetto dei presupposti soggettivi di dolo o colpa. L’Agenzia delle Entrate, nel frattempo, ha ottenuto la definizione agevolata e l’estinzione del giudizio limitatamente alla socia che vi aveva aderito.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha revocato il decreto presidenziale di estinzione solo nella parte in cui esso aveva inciso anche sul giudizio relativo al socio che non aveva aderito alla definizione agevolata. Ha dichiarato l’estinzione del giudizio iscritto al n. 28929/2017 R.G. per intervenuta definizione agevolata della posizione della socia, con spese a carico di chi le aveva anticipate. Quanto al ricorso del socio rimasto in giudizio, la Corte ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi: i primi due perché il socio non ha interesse a far valere il vizio di notifica dell’atto presupposto notificato alla società, essendo tale doglianza riservata alla società stessa; i terzo e quarto perché generici e, in sostanza, diretti a un riesame del merito non consentito in cassazione. Ha ritenuto infondati il quinto motivo, affermando che nella società a ristretta base non opera la riduzione dell’art. 47 T.U.I.R. sugli utili extracontabili, e il sesto motivo, poiché il rigetto dell’impugnazione implica il rigetto anche delle censure sulle sanzioni. In conclusione ha rigettato il ricorso del socio, con condanna alle spese e con l’ulteriore statuizione sul contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il socio non ha interesse a contestare il vizio di notifica dell’atto presupposto alla società.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della notifica per irreperibilità relativa; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma invocata per la notificazione dell’avviso alla società in caso di irreperibilità assoluta; la Corte afferma che il socio non può dolersi del relativo vizio notificatorio.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente tra le norme sull’accertamento; la Corte non accoglie la censura perché generica e tesa al riesame del merito.
art. 39, commi 1 e 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente in tema di accertamento induttivo; la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità.
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente; non incide sulla decisione di legittimità per difetto di specificità del motivo.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente; la Corte non affronta nel merito la doglianza per genericità.
art. 45 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Norma invocata dal ricorrente sulla nozione di redditi di capitale; la Corte richiama il principio secondo cui, per utili extracontabili in società a ristretta base, non opera la presunzione di mitigazione della tassazione.
art. 47 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
"gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell'articolo 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare"
La Corte esclude l’applicazione della disposizione agli utili extracontabili di società a ristretta base, poiché non essendo mai transitati in contabilità non vi è una doppia imposizione da attenuare.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte rileva che le doglianze sul riparto probatorio sono formulate in modo generico e non specifico.
Richiamato per le presunzioni; la Corte non ne affronta autonomamente l’applicazione per difetto di specificità dei motivi.
Richiamato per le presunzioni semplici; la censura viene dichiarata inammissibile perché volta a sollecitare una nuova valutazione di merito.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato per il vizio di motivazione della sentenza tributaria; la doglianza è stata respinta perché inammissibile o infondata nei termini prospettati.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia sulle sanzioni; la Corte afferma che il rigetto della domanda principale comporta implicitamente il rigetto della censura sulle sanzioni.
art. 5, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dal ricorrente per contestare i presupposti soggettivi delle sanzioni; la Corte ritiene implicitamente sussistente quantomeno la colpa del contribuente.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Norma sulla definizione agevolata che ha determinato l’estinzione del giudizio relativo alla socia che vi aveva aderito.
Richiamato per l’istanza di fissazione dell’udienza successiva al decreto di estinzione parziale.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il rito camerale della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Il socio di una società di capitali non è legittimato a dolersi del vizio di notificazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, perché tale vizio può essere fatto valere dalla sola società; il socio può invece contestare i propri atti di accertamento deducendo i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria che lo riguardano.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: è inammissibile la censura che si limita a contestazioni generiche o che, sotto veste di violazione di legge o omesso esame, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
- In tema di utili extracontabili di società a ristretta base partecipativa, non si applica la riduzione dell’art. 47 T.U.I.R., perché gli utili non essendo mai transitati in contabilità non generano una duplicazione d’imposta da attenuare.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata rigetta la domanda o l’impugnazione in modo incompatibile con la pretesa della parte, poiché il rigetto implica logicamente il diniego anche delle questioni accessorie, comprese quelle sulle sanzioni.
- Quando il contribuente non fornisce prova specifica e puntuale di costi deducibili o di fatti impeditivi della pretesa fiscale, la doglianza sul riparto dell’onere della prova non può essere accolta se si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito di causa.
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