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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35792/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi riuniti promossi dalla curatela di un fallimento per far dichiarare inefficace, ai sensi della legge fallimentare, il pagamento di euro 78.000 eseguito dopo il fallimento mediante assegni girati da una società a un imprenditore individuale. Nel primo giudizio si costituirono gli eredi dell'imprenditore, che chiamarono in causa la società traente; nel secondo giudizio la società chiamò in causa gli stessi eredi chiedendo, in caso di accoglimento della domanda del fallimento, la restituzione della somma ai sensi dell'art. 2033 c.c. Il tribunale dichiarò inammissibili le domande della curatela; la corte d'appello riformò la decisione, ritenne legittimata passiva la società che aveva emesso e fatto circolare gli assegni, condannò la società a restituire al fallimento la somma e, in via di regresso, condannò gli eredi a restituire alla società la stessa somma a titolo di indebito oggettivo. Gli eredi ricorrevano per cassazione con due motivi: 1) la domanda di ripetizione d'indebito proposta dalla società sarebbe stata nuova e quindi inammissibile, perché introdotta solo con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; 2) la corte d'appello avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda di condanna del fallimento alle spese proposta dagli eredi, nonostante il rigetto della domanda nei loro confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo ammissibile la modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. perché avvenuta nelle scansioni processuali consentite, sulla base degli stessi fatti storici e in connessione con la medesima vicenda sostanziale, senza pregiudizio del contraddittorio. Ha invece accolto il secondo motivo: ha rilevato che la corte d'appello, pur avendo sostanzialmente escluso la legittimazione passiva degli eredi rispetto alla domanda della curatela, non aveva regolato le spese nei loro confronti secondo il criterio della soccombenza. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza limitatamente a tale profilo e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha condannato il fallimento a rifondere agli eredi le spese dei gradi di merito. Ha inoltre posto a carico degli eredi le spese del giudizio di legittimità in favore della società resistente.

Norme richiamate

  • art. 42 l.fall.

    richiamato come base dell'inefficacia degli atti/pagamenti compiuti dopo il fallimento.

  • art. 44 l.fall.

    richiamato come norma che rende inefficaci i pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento e individua il soggetto passivamente legittimato all'azione di inefficacia.

  • art. 2033 c.c.

    utilizzato per qualificare la domanda di ripetizione della somma da parte di chi aveva eseguito il pagamento, in quanto eseguito senza causa debendi nei confronti dell'accipiens.

  • art. 183 c.p.c.

    la memoria ex art. 183, comma 6, consente la modifica della domanda anche quanto a petitum e causa petendi, purché resti collegata alla vicenda sostanziale dedotta e non pregiudichi il contraddittorio.

  • art. 91 c.p.c.

    applicato al regolamento delle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare l'omessa pronuncia sulla domanda di spese.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    usato dalla Corte di cassazione per provvedere direttamente nel merito sulla regolazione delle spese, senza rinvio.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato nella parte finale sul contributo unificato, escludendo i presupposti del versamento aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di primo grado, la modifica della domanda consentita dall'art. 183 c.p.c. può investire anche gli elementi oggettivi della pretesa, purché la nuova domanda resti connessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta e non alteri in modo lesivo il contraddittorio o la durata del processo.
  • La nozione di "modificazione" della domanda è più ampia della mera emendatio formale: può ricomprendere anche una diversa qualificazione giuridica della pretesa o la proposizione di una domanda incompatibile con quella originaria, se riferita agli stessi fatti storici e proposta nelle preclusioni consentite.
  • In materia di pagamenti effettuati dopo il fallimento mediante assegni girati, la legittimazione passiva dell'azione di inefficacia va individuata nel soggetto che ha eseguito il pagamento rilevante ai sensi della disciplina fallimentare, mentre il recupero interno tra i soggetti della catena del pagamento può essere regolato, se ne ricorrono i presupposti, dalla ripetizione d'indebito.
  • Quando il giudice di merito ometta di pronunciare sulla regolazione delle spese rispetto a una parte rimasta sostanzialmente vittoriosa, la Corte di cassazione può correggere direttamente l'omissione in sede di legittimità, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Il principio di soccombenza impone la rifusione delle spese in favore della parte risultata vittoriosa anche quando la pronuncia di merito abbia implicitamente escluso la fondatezza della domanda nei suoi confronti, pur senza esplicita statuizione nel dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoInadempimento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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