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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35801/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di un’altra società per un credito chirografario pari alla differenza tra: da un lato, i debiti che si era accollata in favore della fallita; dall’altro, il valore di autoveicoli e crediti che la fallita le aveva ceduto. In sostanza, la pretesa era ottenere la compensazione parziale tra le reciproche poste e l’ammissione al passivo per il residuo. Il giudice delegato aveva escluso la compensazione, ritenendo inopponibile alla massa la cessione dei veicoli perché trascritta dopo il fallimento, e aveva considerato la cessione dei crediti come atto anomalo di pagamento, inefficace ex art. 67 l. fall. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall., aderendo a tale ricostruzione e aggiungendo che mancava prova della data certa della notifica/accettazione della cessione per opporla al fallimento. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 45 l. fall. e vizio motivazionale, sostenendo che la vendita dei veicoli si era perfezionata prima del fallimento con il solo consenso e che la pubblicità PRA era solo dichiarativa; inoltre richiamava trascrizioni effettuate il giorno dell’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro imprese; 2) violazione degli artt. 1260 ss. c.c., 56 e 67 l. fall., 2914 c.c. e 45 l. fall., sostenendo che la cessione dei crediti non fosse un pagamento anomalo ma un mezzo di estinzione pattuito contestualmente all’accollo, che la scientia decoctionis non potesse desumersi dal solo accollo, e che i crediti fossero stati incassati prima del fallimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’art. 45 l. fall. rende inefficaci verso i creditori le formalità pubblicitarie compiute dopo il fallimento; tale regola si applica anche ai veicoli, beni mobili registrati soggetti a pubblicità al PRA, sicché è irrilevante che il contratto traslativo fosse stato concluso prima se la trascrizione è successiva alla dichiarazione di fallimento. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché il tribunale aveva fondato la decisione su una autonoma ratio decidendi: dalla scrittura di accollo emergeva che le modalità di estinzione del debito sarebbero state individuate successivamente, e la cessione di credito, quando è compiuta in funzione solutoria e non è prevista sin dall’origine dell’obbligazione, integra un mezzo anomalo di pagamento soggetto a revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2, l. fall. La Corte ha anche richiamato la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza, ritenendo non superata la prova contraria e valorizzando l’accollo di circa 150.000 euro come indice di consapevolezza. È stato inoltre affermato che, non essendo validamente censurata la ratio autonoma sulla revocatoria, la doglianza sulla compensazione ex art. 2914 c.c. era priva di interesse.

Norme richiamate

  • art. 45 l. fall.

    "le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori"

    Le formalità pubblicitarie compiute dopo la dichiarazione di fallimento non sono opponibili alla massa dei creditori; la regola si applica anche alla trascrizione di alienazioni di autoveicoli al PRA.

  • art. 2683 c.c.

    Gli autoveicoli sono beni mobili registrati soggetti a speciale disciplina della pubblicità.

  • art. 98 l. fall.

    È il rimedio di opposizione allo stato passivo contro il provvedimento del giudice delegato.

  • art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.

    La cessione di credito, se compiuta in funzione solutoria per estinguere un debito scaduto, integra un mezzo anomalo di pagamento ed è soggetta a revocatoria fallimentare.

  • artt. 1260 ss. c.c.

    La cessione del credito ha causa variabile e va qualificata in concreto secondo la reale finalità perseguita dalle parti.

  • art. 56 l. fall.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina delle compensazioni e dei rapporti tra crediti e fallimento.

  • art. 2914, comma 1, n. 2, c.c.

    Per l’opponibilità della cessione al fallimento rileva la prova della data certa della notificazione o dell’accettazione prima della dichiarazione di fallimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Dedotto come vizio di violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dedotto come vizio motivazionale su fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia fallimentare, ai fini dell’opponibilità alla massa, non conta solo la data dell’atto di trasferimento, ma anche il tempestivo compimento delle formalità di pubblicità richieste dalla legge; se tali formalità sono eseguite dopo la dichiarazione di fallimento, l’atto resta inefficace verso i creditori.
  • La disciplina dell’art. 45 l. fall. si estende anche ai beni mobili registrati, come gli autoveicoli: la mancata trascrizione al PRA prima del fallimento rende il trasferimento inopponibile alla massa, anche se il contratto era già stato concluso.
  • La cessione di credito, quando sia utilizzata come strumento di estinzione di un debito e non sia stata prevista ab origine al sorgere dell’obbligazione, può integrare un mezzo anormale di pagamento e quindi essere assoggettata a revocatoria fallimentare.
  • Per qualificare la cessione di credito ai fini della revocatoria occorre guardare alla causa concreta e alla funzione solutoria effettivamente perseguita dalle parti, non alla sola forma negoziale adottata.
  • L’elemento soggettivo della revocatoria fallimentare può essere provato anche per presunzioni e indizi, e la conoscenza dello stato di insolvenza può desumersi da circostanze oggettive che rendano percepibile la decozione a un operatore medio prudente.
  • Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a giustificare il risultato, il ricorso che non colpisca utilmente una di esse è inammissibile per difetto di interesse rispetto alle altre censure.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniCompensazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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