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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35794/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda del fallimento di dichiarare inefficaci pagamenti per complessivi euro 221.474,47 effettuati dalla società poi fallita in favore della fornitrice durante la pendenza di una procedura di concordato preventivo. In appello la società fornitrice aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado, con rigetto della domanda. Il fallimento, con ricorso principale, ha censurato la sentenza d'appello per violazione degli artt. 44, 67, 167 e 168 l.fall., sostenendo che i pagamenti sarebbero stati comunque inefficaci perché eseguiti senza autorizzazione del giudice delegato e perché il piano di concordato non prevedeva prosecuzione dell'attività di impresa; ha inoltre dedotto ultrapetizione, assumendo che la corte d'appello avesse respinto la domanda anche con riguardo a pagamenti non impugnati dalla controparte. La resistente ha proposto ricorso incidentale: con il primo motivo ha contestato il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione/supremazia della clausola arbitrale estera contenuta nel contratto di fornitura originario, deducendo la violazione della Convenzione di New York e delle norme sul mandato/rappresentanza e sulla prova; con il secondo motivo ha lamentato la mancata accoglienza dell'eccezione di prescrizione dell'azione di inefficacia ex art. 2943 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale perché la sentenza d'appello era sorretta da più rationes decidendi autonome sul punto della giurisdizione, ma la censura investiva solo una di esse; ha poi ritenuto infondato il secondo motivo del ricorso principale, rilevando che dall'atto di appello risultava la richiesta di rigetto integrale della domanda di inefficacia, sicché non vi era ultrapetizione. Il primo motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, perché le doglianze miravano a rimettere in discussione accertamenti di fatto sulla prosecuzione dell'attività d'impresa e sulla funzionalità delle forniture, senza articolare un valido vizio motivazionale; inoltre la Corte ha affermato che il pagamento di crediti sorti durante il concordato, se funzionale alla prosecuzione dell'attività e non lesivo/fraudolento, integra atto di ordinaria amministrazione e non richiede autorizzazione ex art. 167 l.fall. Il secondo motivo del ricorso incidentale è rimasto assorbito. Le spese sono state compensate per un terzo e il fallimento ricorrente è stato condannato a sopportare i restanti due terzi.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere usata per rimettere in discussione accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione non sussiste se l'appellante ha chiesto il rigetto integrale della domanda di primo grado.

  • art. 167 l.fall.

    Il pagamento di crediti sorti durante il concordato, se funzionale alla prosecuzione dell'attività d'impresa e non lesivo della par condicio, è atto di ordinaria amministrazione e non necessita di autorizzazione del giudice delegato; in tal caso non è colpito da inefficacia.

  • artt. 44, 67, 168 l. fall.

    Sono evocati come parametri della dedotta inefficacia dei pagamenti eseguiti nella pendenza del concordato e della successiva procedura fallimentare.

  • art. 2943 c.c.

    È richiamato quale norma di riferimento per l'eccezione di prescrizione dell'azione di inefficacia.

  • art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958

    È invocato per sostenere l'efficacia della clausola compromissoria/arbitrale estera, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di attacco a tutte le rationes decidendi.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla dedotta erronea valutazione delle prove sulla clausola arbitrale e sul subentro contrattuale.

  • art. 1399 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale insieme alle norme sulla rappresentanza per contestare la riferibilità del contratto alla società fallita.

  • art. 2829 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale, ma il testo non consente di precisarne il ruolo sostanziale nella decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura di violazione di legge non può mascherare una richiesta di nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito; quando la decisione si fonda su un accertamento fattuale, occorre un vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti.
  • Se la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e la parte ricorrente ne censura solo una, il motivo è inammissibile perché le altre rationes restano idonee da sole a mantenere ferma la decisione.
  • Nel concordato preventivo, il pagamento di crediti sorti nel corso della procedura, quando sia funzionale alla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista come modalità di esecuzione del concordato e non integri un atto fraudolento o lesivo della par condicio, va qualificato come atto di ordinaria amministrazione e non richiede autorizzazione del giudice delegato ex art. 167 l.fall.
  • L'ultrapetizione non sussiste quando l'appellante chieda la riforma integrale della decisione di primo grado e, quindi, il rigetto totale della domanda avversaria; il giudice di appello può riesaminare l'intero oggetto della domanda nei limiti del devoluto.
  • In tema di giurisdizione o competenza arbitrale, la censura in cassazione deve confrontarsi con tutte le ragioni poste a base della decisione impugnata; l'omessa contestazione di anche una sola ratio autonoma comporta l'inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoConcordato preventivoRisoluzione del contratto
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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