Cassazione Civile, Ordinanza n. 35798/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della lite fiscale e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state poste, ex lege, a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che aveva solo parzialmente accolto il suo appello avverso un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, in materia di IRES, IRAP e IVA. Il ricorso era affidato a cinque motivi, ma il testo della pronuncia non ne riporta il contenuto specifico. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha poi depositato istanza, con documentazione, deducendo di avere presentato domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, di avere versato quanto dovuto e di non avere ricevuto diniego; ha inoltre rappresentato che l'Agenzia aveva riconosciuto la regolarità della definizione e sgravato i ruoli, dichiarando di non avere più nulla a pretendere. Ha quindi chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese sostanziali e non ha eccepito alcunché in contrario.
Norme richiamate
È stata ritenuta idonea, una volta perfezionata con presentazione dell'istanza e pagamento di quanto dovuto, a determinare la definizione della controversia e quindi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando risulti regolarmente presentata e perfezionata con il pagamento integrale di quanto dovuto, comporta l'estinzione del giudizio pendente per cessazione della materia del contendere.
- Se l'Amministrazione finanziaria non contesta la regolarità della definizione e risulta che abbia sgravato i ruoli e rinunciato a ogni pretesa residua, il giudice deve prendere atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- In caso di estinzione del giudizio per effetto di definizione agevolata, le spese seguono la disciplina legale richiamata dalla Corte e restano a carico della parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
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