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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21870/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello avverso la decisione della CTP; oggetto: impugnazione di più cartelle di pagamento (IRAP 2010, IVA 2005, IRES 2010, IRAP 2011, IRPEF 2006) emesse nei confronti della ricorrente quale coobbligata solidale a seguito di una scissione parziale che aveva trasferito una quota del patrimonio di Informatics News S.r.l. (già TrexonItalia s.r.l.). Questioni principali: legittimità della notifica delle cartelle alla coobbligata (art.25 DPR 602/1973), qualificazione giuridica della scissione (se integrasse cessione di azienda/ramo d'azienda o meno), rilevanza penale delle operazioni ai fini del raddoppio dei termini di accertamento (art.43 DPR 600/1973 e corrispondente art.57 DPR 633/1972), estensione del raddoppio dei termini al coobbligato solidale, ammissibilità di censure non sollevate in appello e questioni procedurali relative alla cessazione della materia del contendere per una cartella definita in autotutela.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di impugnazione: non sussisteva un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo relativo alla cessazione parziale della materia del contendere (errore materiale nel dispositivo corretto); le censure relative alla qualificazione della scissione e all'ampiezza dell'indagine di fatto sono inammissibili perché la qualificazione è rimessa al giudice e il processo tributario è di merito; non è fondata la doglianza sulla mancata deduzione di limiti di responsabilità basati sul patrimonio netto trasferito; infine, è stato chiarito e affermato il principio di diritto secondo cui il raddoppio dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento (art.43 DPR 600/1973, vigente ratione temporis) opera in relazione all'accertamento e al titolo di responsabilità principale e non si estende automaticamente al coobbligato solidale destinatario di un autonomo atto di iscrizione a ruolo. La Corte ha quindi dichiarato inammissibili o infondati i motivi e ha respinto il ricorso; nulla è stato disposto sulle spese di lite in assenza di costituzione dell'agente della riscossione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 25, comma 1

    La notifica delle cartelle di pagamento alla coobbligata solidale è conforme a quanto previsto dall'art.25, comma 1: il coobbligato può essere raggiunto da cartelle in virtù della sua qualità di coobbligato solidale.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43, comma 3 (come modificato dall'art.37, comma 24, d.l. n.223/2006)

    In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione

    Il raddoppio dei termini per l'esercizio dell'azione accertativa opera in presenza di seri indizi di reato e riguarda l'accertamento relativo al periodo in cui è stata commessa la violazione; tuttavia, tale raddoppio si applica all'accertamento e al relativo titolo di responsabilità principale e non si estende automaticamente al coobbligato solidale destinatario di un atto di iscrizione a ruolo separato.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 57

    Per l'IVA è previsto un meccanismo analogo al raddoppio dei termini introdotto dalla stessa novella normativa; la Corte richiama però la necessità che la violazione abbia rilevanza penale per l'operatività della disciplina.

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 11

    La rilevanza penale delle condotte (ai reati tributari) è il presupposto per l'applicazione del raddoppio dei termini: la Corte richiede che la violazione abbia rilevanza penale per applicare la disciplina di cui all'art.43 DPR 600/1973.

  • Legge n. 537/1993, art. 16, comma 12

    Richiamata dalla ricorrente come norma potenzialmente applicabile alla fattispecie di scissione/trasferimento; la Corte valuta comunque la qualificazione dell'operazione alla stregua delle norme tributarie e degli strumenti antielusivi.

  • Codice civile, artt. 2082 e 2555

    Citate dalla ricorrente in rapporto alla disciplina civilistica dell'azienda e dell'oggetto d'impresa; la Corte osserva che la qualificazione dell'operazione societaria è questione rimessa al giudice e non risolvibile a mezzo di doglianze processuali inammissibili.

  • Codice civile, artt. 2506-bis e 2506-quater

    Norme civilistiche richiamate dalla ricorrente relativamente agli effetti della scissione; la Corte rileva che la disapplicazione o l'applicazione di norme civilistiche erano nel thema decidendum e che la decisione sulla qualificazione spetta al giudice.

  • TUIR, art. 173

    Norma fiscale menzionata in relazione alla qualificazione dell'operazione di scissione e alla disciplina fiscale dei trasferimenti; la Corte ha preso in considerazione l'applicazione di norme tributarie per qualificare l'operazione.

  • D.L. n. 223/2006, art. 37, commi 24-25 (conversione L. n. 248/2006)

    Ha introdotto nel sistema la causa normativa che prevede il raddoppio dei termini in presenza di violazioni con obbligo di denuncia penale: principio richiamato per ricostruire il perimetro applicativo del raddoppio.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis (richiamato nella censura)

    La ricorrente richiamava la disciplina del contraddittorio preventivo; la Corte ha ritenuto la sotto-censura inammissibile e inoltre ha escluso pregiudizio in considerazione del fatto che la disciplina antielusiva non è stata ritenuta applicabile nella fattispecie

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art.43 DPR 600/1973 in presenza di violazioni con rilevanza penale opera rispetto all'accertamento e al relativo titolo di responsabilità principale, ma non si estende automaticamente al coobbligato solidale destinatario di un autonomo atto di iscrizione a ruolo.
  • Il coobbligato solidale è raggiunto da un autonomo procedimento di riscossione (iscrizione a ruolo e cartella) e, in sede di impugnazione della cartella, non può utilemente contestare l'operatività del raddoppio dei termini riferito all'avviso di accertamento notificato al debitore principale, perché si tratta di titolo diverso e successivo.
  • La qualificazione giuridica di una scissione (se comporti trasferimento di azienda o ramo, o altro) è questione di merito riservata al giudice; le doglianze processuali che chiedono di escludere una valutazione di merito sono spesso inammissibili.
  • Se l'accertamento sottostante viene definitivamente annullato o definito (es. con sentenza della CTP divenuta definitiva e autotutela dell'Amministrazione), la materia del contendere relativa alla cartella corrispondente può cessare per quella specifica posta.
  • L'applicazione della disciplina relativa al raddoppio dei termini richiede che la fattispecie sia idonea a far sorgere obbligo di denuncia penale (reati previsti dal d.lgs. n.74/2000); non tutte le imposte o fattispecie (es. IRAP in giurisprudenza consolidata) sono suscettibili di produrre tale rilevanza penale.
  • In presenza di scissione parziale, per debiti tributari riferiti a periodi antecedenti all'operazione, la CTR può ritenere che tutte le società partecipanti alla scissione rispondano solidalmente, purché la valutazione sia congruamente motivata.

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