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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21860/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Casano propose opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 18.3.2018 che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di assegnazione dell'immobile (ex art. 588 c.p.c.) perché presentata oltre il termine di dieci giorni prima della vendita; deduceva inoltre che, anche se l'opposizione fosse accolta, i successivi atti (decreto di trasferimento e distribuzione del ricavato) non potevano essere considerati immuni dall'effetto di un'annullamento dell'atto presupposto; censurava altresì l'errata valutazione della natura del termine di dieci giorni (perentorio vs ordinatorio) e l'affermazione del Tribunale secondo cui l'istanza avrebbe dovuto essere corredata del deposito delle somme per soddisfare i creditori privilegiati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Casano, confermando il dispositivo di rigetto dell'opposizione. Tuttavia ha corretto la motivazione del Tribunale di Palermo su più punti: (i) ha affermato che un'opposizione tempestiva agli atti esecutivi atta ad accertare la nullità dell'atto impugnato può produrre effetti anche sugli atti successivi (decreto di trasferimento e approvazione della distribuzione) per il principio della nullità derivata; (ii) ha precisato che l'art. 589 c.p.c. richiede nell'istanza soltanto l'offerta di pagamento delle somme dovute e non il deposito immediato dell'intero ammontare per soddisfare i creditori privilegiati; (iii) ha confermato che, anche tenendo conto delle riforme del 2015-2016, il termine di presentazione dell'istanza ex art. 588 c.p.c. deve ritenersi perentorio (o comunque, se ordinatorio, soggetto alla necessità di istanza di proroga prima della scadenza), e la Casano non aveva richiesto la proroga prima della scadenza, con conseguente perdita della facoltà processuale. Il rigetto pertanto è fondato sulla tardività dell'istanza di assegnazione e sulla mancata richiesta di proroga.

Norme richiamate

  • art. 588 c.p.c.

    Stabilisce il termine di presentazione dell'istanza di assegnazione (dieci giorni prima della data fissata per la vendita); la Corte interpreta il termine come perentorio (anche per via interpretativa) alla luce delle riforme e della funzione procedurale dell'istituto, salvo possibilità di rimessione in termini per causa non imputabile.

  • art. 589 c.p.c.

    "deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata"

    L'istanza deve contenere una offerta di pagamento; non è richiesto il deposito immediato delle somme necessarie a soddisfare i creditori anteriori: la Corte chiarisce che l'obbligo è di formulare l'offerta, mentre gli eventuali versamenti e conguagli sono disciplinati successivamente.

  • art. 159 c.p.c.

    Principio secondo cui l'accertamento di nullità produce effetti anche sugli atti successivi; la Corte conferma che l'opposizione agli atti esecutivi può travolgere gli atti derivati (decreto di trasferimento, distribuzione) se l'atto impugnato è annullato.

  • art. 2929 c.c.

    Norma sulla tutela della buona fede dell'acquirente; la Corte chiarisce che la regola non impedisce la sindacabilità degli atti del sub-procedimento liquidatorio (come l'istanza di assegnazione) e non protegge automaticamente l'aggiudicatario quando l'illegittimità riguarda atti liquidatori.

  • art. 617 c.p.c.

    Consente l'opposizione agli atti esecutivi; la Corte ribadisce che un'opposizione tempestiva rilevante può produrre effetti utili anche sugli atti successivi per il principio della nullità derivata.

  • art. 586 c.p.c.

    Disciplina il decreto di trasferimento; la Corte rileva che l'emissione e la mancata impugnazione del decreto non sottraggono automaticamente la decisione sull'opposizione che possa annullare l'atto presupposto.

  • art. 572 c.p.c.

    Regola la vendita senza incanto; la Corte richiama il rapporto tra offerte (compresa l'offerta minima) e istanza di assegnazione, evidenziando l'interferenza dell'istanza con l'aggiudicazione.

  • art. 573 c.p.c.

    Regola l'aggiudicazione e la concorrenza tra offerte e istanza di assegnazione; la Corte sottolinea che l'istanza del creditore, se valida e tempestiva, può impedire l'aggiudicazione per offerta minima quando non sia raggiunto il prezzo base.

  • art. 503 c.p.c. (comma secondo, novellato)

    "L'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene..."

    La novella ha reso marginale la vendita con incanto, incidendo sulla funzione dell'assegnazione e sul regime delle vendite senza incanto, circostanza che la Corte ritiene utile per interpretare la perentorietà del termine di cui all'art. 588.

  • d.l. n. 83/2015 e d.l. n. 59/2016

    Le riforme del 2015-2016 hanno mutato il regime dell'assegnazione e della vendita senza incanto, rafforzando la funzione dell'istanza di assegnazione e giustificando, secondo la Corte, l'interpretazione rigorosa (perentorietà) del termine di presentazione.

Massime di principio

  • Un'opposizione tempestiva agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) volta ad accertare la nullità dell'atto impugnato può produrre effetti anche sugli atti successivi (decreto di trasferimento, progetto di distribuzione) per il principio della nullità derivata: non è sempre necessario impugnare separatamente gli atti consequenziali.
  • Dopo le riforme del 2015-2016 il termine di presentazione dell'istanza di assegnazione ex art. 588 c.p.c. (dieci giorni prima della vendita) va interpretato rigidamente e, in pratica, come perentorio: se si assume natura ordinatoria, la proroga deve essere chiesta prima della scadenza, altrimenti si perde la facoltà.
  • L'art. 589 c.p.c. richiede che l'istanza contenga un'offerta di pagamento non inferiore a quanto previsto; non è necessario il deposito immediato delle somme per soddisfare i creditori anteriori al momento della presentazione dell'istanza.
  • La mancata impugnazione del decreto di trasferimento o della distribuzione non rende automaticamente inammissibile o privo di interesse un'opposizione già proposta in tempo utile: la chiusura del processo esecutivo non fa venir meno l'interesse alla decisione se l'opposizione è comunque idonea a produrre effetti ex tunc.
  • Se si perde il termine per proporre l'istanza di assegnazione è possibile: a) chiedere rimessione in termini per causa non imputabile; b) partecipare alla vendita come terzo offerente presentando un'offerta (anche il creditore può partecipare come offerente), avvalendosi degli strumenti di cui dispone il creditore ipotecario in caso di aggiudicazione.
  • In casi analoghi conviene: proporre l'istanza di assegnazione tempestivamente, non attendere la fase finale; se il termine rischia di scadere, richiedere la proroga prima della scadenza; nell'istanza inserire l'offerta prevista dall'art. 589 ma non si richiede il deposito integrale immediato.

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