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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21782/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato la pronuncia della CTP che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente riducendo le sanzioni iscritte a ruolo. In cassazione l'Ufficio deduceva tre motivi: (1) omissione della riunione dei due appelli proposti avverso la stessa sentenza (presunta violazione dell'art. 335 c.p.c.); (2) carenza o apparente motivazione della sentenza della CTR, lamentando che la Corte si era limitata a richiamare la decisione di primo grado senza affrontare i motivi d'appello dell'Ufficio (richiamo dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 e art. 360 c.p.c.); (3) errata valutazione in punto di riduzione delle sanzioni, perché la riduzione alla metà del minimo sarebbe stata ingiustificata dato che l'avviso di accertamento non era stato impugnato e mancavano le "eccezionali circostanze" richieste dall'art. 7, ultimo comma, D.Lgs. 472/1997.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che l'omissione della riunione degli appelli costituisca vizio annullabile in cassazione, richiamando la giurisprudenza che considera la riunione un atto meramente ordinatorio e non sanzionato con nullità. Sul secondo motivo ha ritenuto che la CTR non si sia limitata ad adesione formale alla sentenza di primo grado ma abbia motivato il rigetto del gravame indicando le ragioni, escludendo quindi la nullità per mancata motivazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la valutazione circa l'idoneità delle circostanze a giustificare la riduzione delle sanzioni è questione di merito riservata al giudice di merito e non sindacabile in questa sede. La Corte ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di lite quantificate in € 6.000,00 oltre € 200,00 per esborsi e rimborso forfettario del 15% oltre IVA e c.p.a.; nulla a carico di Equitalia Sud S.p.A.

Norme richiamate

  • art. 335 cod. proc. civ.

    "tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza"

    La Corte ha ritenuto che la mancata indicazione formale della riunione non costituisce vizio annullabile in cassazione; la riunione è atto meramente ordinatorio e la sua omissione non comporta automaticamente nullità.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma richiamata con riferimento ai vizi di motivazione denunciabili in cassazione (n.4): la Corte applica i criteri giurisprudenziali per distinguere la mancanza assoluta di motivazione dalla mera insufficienza.

  • art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione al rito tributario e alla necessità di motivazione delle decisioni di merito; la CTR è stata ritenuta sufficientemente motivata ai sensi del processo tributario.

  • art. 7, comma ultimo, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    "eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione"

    La norma autorizza la riduzione delle sanzioni in presenza di circostanze eccezionali; la Corte ha rilevato che l'accertamento dell'esistenza e dell'idoneità di tali circostanze è valutazione di merito riservata al giudice tributario di merito.

  • art. 132, n. 4, cod. proc. civ.

    Richiamato nel quadro delle norme che determinano l'ipotesi di nullità per carenza di motivazione; la Corte individua i limiti della rilevabilità in cassazione (mancanza assoluta, motivazione apparente o contraddittoria).

  • art. 274 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla disciplina della riunione dei giudizi: la riunione ex art. 274 è atto ordinatorio e il mancato rispetto delle regole formali non produce automaticamente nullità.

  • art. 49 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Rinvio della disciplina del codice di procedura civile al processo tributario; utilizzato per argomentare l'applicabilità di alcune disposizioni procedurali.

  • art. 1 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Principio di rinvio al codice di procedura civile per le norme applicabili al processo tributario, richiamato nell'analisi della riunione e delle regole processuali.

  • art. 61 e art. 29 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norme tributarie richiamate in dottrina e giurisprudenza circa la necessità di evitare contrasti di giudicati mediante la riunione delle impugnazioni, ma la loro inosservanza non è sanzionata automaticamente con nullità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato: la Corte osserva che non si applica la riduzione prevista perché la parte soccombente è amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Massime di principio

  • La mancata formale riunione di impugnazioni afferenti alla stessa sentenza non comporta automaticamente nullità impugnabile in cassazione; occorre dimostrare un concreto pregiudizio alla difesa.
  • Il vizio di motivazione rilevante in cassazione è quello di mancanza assoluta o di motivazione apparente/contraddittoria: una motivazione ritenuta appena adeguata o sintetica può essere comunque sufficiente se consente di ricostruire il percorso logico-giuridico del giudice.
  • La valutazione sull'idoneità di circostanze a giustificare la riduzione delle sanzioni è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e, salvo vizi logico-giuridici macroscopici, non è sindacabile in sede di legittimità.
  • Per impugnare proficuamente vizi procedurali o di motivazione è utile dimostrare il concreto pregiudizio subito o l'assenza totale di argomentazione, non la mera insufficienza argomentativa.
  • In contenzioso tributario, il giudice di cassazione tende a rispettare l'area di discrezionalità tecnica del giudice di merito quando le questioni attengono alla valutazione delle circostanze di fatto.

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