Cassazione Civile, Sentenza n. 21859/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione agli atti esecutivi promossa contro pignoramento immobiliare basato su decreto ingiuntivo esecutivo. Il ricorrente deduceva vizi primari: inesistenza/nullità dell'atto di pignoramento per mancanza di procura conferita al difensore (procura rilasciata in sede di ricorso per decreto ingiuntivo e con espressione "anche per la fase esecutiva successiva") e tardività della trascrizione del pignoramento e del deposito della relativa nota in cancelleria (trascrizione compiuta 23/07/2018, oltre 46 giorni dopo la consegna dell'atto il 21/06/2018 e dopo il deposito dell'istanza di vendita). Ha dedotto, inoltre, violazioni di molteplici norme processuali e del dovere di correttezza contrattuale (art. 1175 c.c.).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale del Consorzio (che eccepiva l'intempestività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.) e ha dichiarato assorbito il ricorso principale. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Foggia e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Alessio Di Cianno (proposta il 3 novembre 2020 oltre il termine decadenziale). Per effetto di ciò l'opposizione è stata respinta per inammissibilità e il ricorrente principale condannato alle spese del giudizio di merito, liquidate in euro 1.617,50 per compensi (più rimborso spese generali, IVA e CPA), oltre alle spese di legittimità.
Norme richiamate
Termine perentorio di 20 giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi; la Corte afferma che l'intempestività determina inammissibilità dell'opposizione a prescindere dalla gravità del vizio dedotto (anche se si tratta di vizi 'primari').
Stabilisce che la trascrizione completa l'atto di pignoramento e lo rende opponibile a terzi; la Corte rileva che la trascrizione è un adempimento funzionale ma non indica un termine perentorio specifico per la sua effettuazione.
Prevede la perdita di efficacia del pignoramento se copia e note non vengono depositate nei termini (comma 3 indica il termine di quindici giorni per il deposito di copie), ma la Corte segnala che la norma non contempla espressamente la sanzione per il solo deposito tardivo della nota di trascrizione.
Regola la conversione del pignoramento; il ricorrente sosteneva che la tardiva trascrizione impedirebbe efficacemente l'esercizio del rimedio della conversione, ma la Corte non è entrata nel merito avendo deciso per inammissibilità per tardività.
Prevede i termini per il deposito dell'istanza di vendita; secondo il ricorrente ciò presuppone che la trascrizione sia già avvenuta, ma la Corte non ha deciso il punto sostanziale per via dell'inammissibilità temporale dell'opposizione.
Prevede la cancellazione della trascrizione in caso di estinzione del processo per tardivo deposito dell'istanza di vendita; citata dal ricorrente a supporto dell'importanza della trascrizione tempestiva.
Regola documentazione ipocatastale connessa alla trascrizione; il ricorrente l'ha richiamato per sostenere che la trascrizione debba precedere l'istanza di vendita.
Stabilisce l'ordine di trattazione (questioni di rito prima del merito). La Corte ha osservato che il Tribunale di merito aveva implicitamente rigettato l'eccezione di intempestività e che il ricorso incidentale poteva essere esaminato prioritariamente in base al principio della ragione più liquida.
Consente alla Corte di cassazione, in presenza di una decisione di cassazione senza necessità di istruzioni integrative, di decidere nel merito. La Corte ha applicato tale disposizione per dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione.
Norma sulla propagazione delle nullità; la Corte ha ricordato che l'opposizione agli atti esecutivi è finalizzata a contestare singoli atti e non opera automaticamente la propagazione delle nullità, per cui tali vizi devono essere tempestivamente fatti valere.
Richiama il dovere di correttezza; il ricorrente l'ha invocato per censurare la condotta del creditore, ma la Corte non ha affrontato il merito per via dell'inammissibilità procedurale.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 7
Norma sulle tabelle di liquidazione del compenso; il ricorrente chiedeva una decurtazione del compenso dell'avvocato resistente per condotte abusive, ma la Corte ha liquidato le spese in favore del resistente e non ha ritenuto applicabili riduzioni ulteriori.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
Norme sul contributo unificato; la Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, per la fattispecie.
Massime di principio
- L'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. è soggetta a un termine decadenziale di 20 giorni; la mancata proposizione nel termine comporta l'inammissibilità dell'opposizione, indipendentemente dalla gravità del vizio dedotto (anche se si tratta di 'vizi primari').
- I vizi relativi alla rappresentanza (mancanza di procura, ius postulandi) devono essere fatti valere tempestivamente entro il termine per proporre opposizione; non operano di regola meccanismi automatici di propagazione della nullità che esulino dalla regola della decadenza.
- La trascrizione del pignoramento è un adempimento essenziale per rendere opponibile il vincolo a terzi, ma la giurisprudenza non riconosce automaticamente che ogni ritardo nella trascrizione comporti la perdita di efficacia del pignoramento: occorre valutare i termini e le specifiche previsioni normative e probatorie.
- Se si invocano vizi 'primari' che si ripetono sugli atti successivi, la via corretta per evitare la decadenza è agire immediatamente (es. istanza al giudice dell'esecuzione o impugnazione dell'ultimo atto interessato entro i termini), non attendere oltre il termine per l'opposizione agli atti esecutivi.
- La parte vittoriosa in primo grado può proporre ricorso incidentale per eccepire questioni pregiudiziali quali l'intempestività; la Corte di legittimità può esaminarlo prioritariamente se la sua definizione rende superfluo l'esame del merito (principio della 'ragione più liquida').
- In caso di rigetto per inammissibilità, il ricorrente soccombente è condannato alle spese giudiziali; le contestazioni sulla liquidazione del compenso dell'avvocato vanno fondate e provate, ma non sospendono l'applicazione dei principi processuali di decadenza.
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