Cassazione Civile, Sentenza n. 21780/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della C.T.R. Molise e ha rinviato il giudizio alla stessa Corte territoriale in diversa composizione per un nuovo e motivato esame. Ha inoltre disposto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. Molise che aveva confermato la decisione di primo grado annullando avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni 2003 e 2004 per presunta decadenza dell'azione impositiva. In Cassazione l'Agenzia deduceva (i) omissione di pronuncia sulla questione dei termini di notifica per l'anno 2004 (avviso notificato il 12/12/2009), (ii) nullità della motivazione per mancata indicazione di documenti o ragionamento a sostegno della determinazione in ordine all'uso distorto della disciplina sul raddoppio dei termini, e (iii) errata valutazione sull'applicabilità del raddoppio dei termini nei casi di reati fiscali perseguibili d'ufficio (dichiarazione infedele). La Corte ha ritenuto fondate tutte e tre le censure: il giudice d'appello ha omesso di decidere sul termine di notifica 2004; ha fornito motivazione apparente e insufficiente circa l'allegato uso distorto della norma sul raddoppio; e ha travisato l'applicabilità della disciplina sul raddoppio senza adeguato accertamento dei presupposti.
Norme richiamate
art. 112 cod. proc. civ.
Il giudice è tenuto a pronunciare su tutte le questioni di cui è chiamato a occuparsi: omissione di pronuncia su motivo d'appello costituisce vizio procedurale.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Prevede il 'raddoppio' (in realtà un nuovo termine) dei termini di decadenza per accertamento quando sussistono seri indizi di reato e l'obbligo di denuncia; applicabile agli ambiti IRPEF (e, per ragioni analoghe, IVA) come interpretato dalla giurisprudenza.
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
art. 38, comma 4, d.P.R. 29/9/1973, n. 600
Consente la determinazione sintetica del reddito; è la norma di riferimento per l'accertamento sintetico contestato.
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
art. 36 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546
Richiama i criteri di motivazione delle decisioni nel processo tributario; la motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione.
art. 132 cod. proc. civ.
art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Individua i vizi di motivazione che rendono nulla la sentenza se priva di chiaro e percepibile ragionamento logico-giuridico.
art. 360 cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizi di diritto e motivazione).
art. 37, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (comma 24)
art. 37, comma 24, d.l. 04/07/2003 n. 223
Modifica la disciplina dei termini di accertamento prevedendo il raddoppio in presenza di obbligo di denuncia per reati fiscali; richiede accertamento dei presupposti.
D.Lgs. n. 74/2000
Elenca i reati tributari (es. dichiarazione infedele) la cui sussistenza può legittimare l'obbligo di denuncia e quindi l'applicazione del raddoppio dei termini.
Sentenza Corte Costituzionale n. 247/2011
sentenza Corte Cost. 25/07/2011, n. 247
Stabilisce che il presupposto per il raddoppio è l'obbligo di denuncia del pubblico ufficiale, non l'effettiva presentazione della denuncia; tuttavia l'uso distorto della norma da parte dell'ufficio può essere rilevato e ostare all'applicazione del raddoppio se adeguatamente dimostrato.
D.Lgs. n. 128/2015 e Legge n. 208/2015
D.Lgs. n. 128/2015, art. 2; Legge n. 208/2015, commi 130-132
Le modifiche ai termini di accertamento non incidono sugli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore del decreto: per atti notificati nel 2009 vale la disciplina previgente (applicabilità del raddoppio secondo i criteri temporali 'ratione temporis').
art. 15 d.P.R. n. 602/1973
art. 15 d.P.R. 29/9/1973, n. 602
Norma che consente l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle somme dovute in base agli avvisi; rilevante per l'impugnazione delle cartelle di pagamento conseguenti.
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
art. 57 d.P.R. 26/10/1972, n. 633
Riferimento analogo per l'IVA: il raddoppio è applicabile anche all'IVA secondo i medesimi criteri 'ratione temporis' quando ricorrono reati tributari perseguibili d'ufficio.
Massime di principio
- Il giudice d'appello è obbligato a esaminare e decidere su tutte le questioni dedotte dalle parti: l'omissione integra un vizio procedurale rilevante in Cassazione.
- Il 'raddoppio' dei termini di accertamento per reati fiscali non è automatico né discrezionale del funzionario: si tratta di un nuovo termine che richiede l'accertamento oggettivo dei seri indizi di reato e dell'obbligo di denuncia, verifica che compete al giudice.
- Per tributi soggetti a sanzioni penali (IRPEF, IVA) la disciplina sul raddoppio può essere applicata anche se la denuncia non è stata effettivamente presentata, purché sussista l'obbligo di denunciarla (orientamento Corte Cost.).
- La mera affermazione giudiziale che l'ufficio abbia fatto un 'uso distorto' della norma sul raddoppio è insufficiente: il giudice deve indicare i documenti e il percorso logico che dimostrano l'uso improprio.
- Le modifiche legislative successive ai fatti non eliminano gli effetti degli atti già notificati: va applicata la disciplina vigente ratione temporis alla data di notifica degli avvisi.
- In situazioni analoghe, chi impugna per decorrenza dei termini deve provare le date di notifica e il relativo termine decadenziale; l'Amministrazione, se invoca il raddoppio, deve invece dimostrare l'esistenza degli elementi che legittimano il nuovo termine (seri indizi di reato/obbligo di denuncia).
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