Cassazione Civile, Ordinanza n. 09113/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2003 con cui l'Amministrazione finanziaria rettificava la dichiarazione IVA della società, recuperando maggiore imposta e irrogando sanzioni. L'Ufficio contestava, da un lato, l'omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi e, dall'altro, con riguardo ad acquisti di autovetture usate di provenienza intracomunitaria, l'indebito ricorso al regime del margine e il mancato addebito dell'IVA per rivalsa su due cessioni di autovetture. La CTR, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l'appello dell'Agenzia ritenendo insussistenti i presupposti per il regime agevolato e affermando che la contribuente avrebbe potuto verificare la situazione dalla documentazione tecnica disponibile. La società ricorreva per cassazione con otto motivi: 1) violazione degli artt. 101 c.p.c. e 24 Cost. per asserita irrituale notifica dell'appello, già oggetto di querela di falso; 2) nullità del procedimento di secondo grado per notifica dell'appello presso indirizzo diverso dal domicilio eletto; 3) violazione dell'art. 7 l. n. 890/1982 sulla notifica postale, per firma illeggibile, assenza del destinatario, mancata indicazione della persona ricevente e mancata CAN; 4) violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto invitare la parte rimasta contumace a munirsi di difensore tecnico; 5) violazione degli artt. 52 d.P.R. n. 633/1972 e 7 l. n. 212/2000 per la ritenuta nullità dell'avviso derivante dalla nullità del PVC, firmato dal figlio del legale rappresentante e non da quest'ultimo; 6) violazione delle norme sul regime del margine IVA e sul riparto dell'onere della prova; 7) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che tutte le autovetture erano state immatricolate per la prima volta in altro Paese UE da soggetti che svolgevano attività di leasing, noleggio o commercio; 8) violazione degli artt. 10 l. n. 212/2000 e 8 d.lgs. n. 546/1992 per la disapplicazione delle sanzioni. Nel corso del giudizio la contribuente rappresentava anche l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata ex d.l. n. 119/2018, ma non risultavano sviluppi sul punto.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara inammissibili i primi tre motivi perché le censure sulla notifica dell'appello sono, per un verso, inconferenti o non verificabili alla luce degli atti e, per altro verso, carenti di specificità; richiama inoltre il principio per cui l'eventuale notifica irregolare dell'avviso di ricevimento postale è questione da far valere con querela di falso, della quale però non sono stati portati a conoscenza gli esiti. Rigetta il quarto motivo osservando che non esiste nel sistema processuale tributario un obbligo del giudice di invitare il convenuto non costituito a munirsi di difensore tecnico prima della contumacia. Dichiara inammissibile il quinto motivo perché la questione relativa alla nullità del PVC non era stata ritualmente riproposta in appello dalla parte vittoriosa in primo grado, sicché doveva intendersi rinunciata ex art. 346 c.p.c., principio applicabile anche alla parte contumace in appello. Respinge il sesto motivo, riaffermando che il regime del margine IVA è speciale, derogatorio e di stretta interpretazione, per cui, quando l'Amministrazione contesti elementi oggettivi e specifici, spetta al contribuente provare la propria buona fede e la diligenza richiesta per verificare i presupposti del regime; nel caso concreto la CTR aveva correttamente applicato tale regola, rendendo irrilevanti gli elementi meramente formali. Dichiara inammissibile il settimo motivo perché volto, in sostanza, a una rivalutazione del merito e delle prove, senza indicare un fatto decisivo ritualmente introdotto e non esaminato. Dichiara inammissibile anche l'ottavo motivo perché la questione sulla disapplicazione delle sanzioni doveva considerarsi rinunciata, non essendo stata riproposta in appello. La pronuncia si conclude con il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame, ma la Corte ne esclude la fondatezza o l'ammissibilità nei singoli casi
invocato per censurare l'asserita irritualità della notifica dell'appello, ma la censura è ritenuta inconferente/inammissibile
art. 24 Cost.
richiamato insieme all'art. 101 c.p.c. per sostenere una lesione del contraddittorio, ma senza accoglimento
artt. 16, 17, 20 e 53 d.lgs. n. 546/1992
richiamati per contestare la notifica dell'appello nel processo tributario; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità
nel testo novellato dalla l. n. 31/2008
la Corte afferma che, anche se manchino le generalità del destinatario o la firma sia illeggibile, la notifica postale resta valida; l'eventuale contestazione richiede gli strumenti idonei a colpire l'atto pubblico
richiamato in tema di querela di falso; la Corte osserva che la proposizione della querela non sospende automaticamente il giudizio di cassazione
richiamato per attribuire all'avviso di ricevimento della raccomandata efficacia di atto pubblico, con conseguente limitazione delle modalità di contestazione
la Corte nega che esso imponga al giudice tributario di invitare la parte non costituita a munirsi di difensore tecnico prima della declaratoria di contumacia
art. 52 comma 6 d.P.R. n. 633/1972
invocato per sostenere la nullità dell'accertamento derivante dalla dedotta nullità del PVC; la questione è però ritenuta rinunciata per mancata riproposizione in appello
richiamato insieme all'art. 52 d.P.R. 633/1972 a sostegno della nullità dell'atto impositivo; la Corte non entra nel merito per rinuncia della questione
indicato come fonte del regime del margine IVA; la Corte ribadisce che è un regime speciale, facoltativo e derogatorio, da interpretare restrittivamente
richiamato dal ricorrente nei motivi sul regime del margine e sul riparto dell'onere probatorio
richiamato per la disapplicazione delle sanzioni, ma la questione è ritenuta rinunciata per mancata riproposizione in appello
richiamato per la disapplicazione delle sanzioni nel processo tributario; la Corte lo considera non più scrutinabile per rinuncia
la Corte afferma che domande ed eccezioni non accolte in primo grado e non espressamente riproposte in appello devono intendersi rinunciate, regola applicabile anche all'appellato contumace
richiamato nella costituzione dell'Agenzia ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione
citato per la prospettata adesione alla definizione agevolata, senza sviluppi decisivi nel giudizio
Massime di principio
- Nel processo tributario, le censure sulla notificazione dell'appello devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorrente deve riportare nel ricorso gli elementi essenziali degli atti contestati, in modo da consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del vizio dedotto.
- La proposizione della querela di falso contro la notificazione o l'avviso di ricevimento non sospende automaticamente il giudizio di cassazione; in mancanza di prova dell'esito favorevole della querela, la censura resta inammissibile o inconferente.
- L'appellato che sia risultato vittorioso in primo grado, anche se contumace in appello, ha l'onere di riproporre espressamente le domande o eccezioni non accolte; in difetto, esse si intendono rinunciate e non sono più riesaminabili in cassazione.
- Il regime del margine IVA è un regime speciale, facoltativo e derogatorio rispetto al regime ordinario, da interpretare restrittivamente: quando l'Ufficio contesta con elementi oggettivi e specifici l'indebita fruizione del beneficio, grava sul contribuente l'onere di provare la propria buona fede e la diligenza nell'accertamento dei presupposti di applicazione.
- In tema di cessioni di autoveicoli usati, la diligenza esigibile dal cessionario comprende la verifica dei precedenti intestatari nei limiti dei dati della carta di circolazione e di altri elementi facilmente reperibili; non è sufficiente un affidamento meramente formale sulla documentazione o sulle dichiarazioni del cedente.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, se la censura non indica un fatto storico specificamente dedotto nel giudizio di merito e realmente trascurato dalla sentenza impugnata.
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