Cassazione Civile, Ordinanza n. 09071/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa di ripetizione dell'indebito relativa a due conti correnti intestati a una società cooperativa, sui quali sarebbero stati addebitati interessi anatocistici, spese e commissioni non dovute. Secondo la prospettazione del ricorrente, tali somme avrebbero dovuto essere sottratte ai saldi passivi maturati sui conti; la banca creditrice, invece, aveva riscosso l'importo complessivo dal fideiussore della società debitrice, il quale aveva poi ceduto al ricorrente il proprio credito restitutorio. Con il primo motivo si deduceva la violazione dell'art. 1421 c.c. per non avere la Corte d'appello rilevato d'ufficio la nullità delle fideiussioni contenenti clausole frutto di un'intesa anticoncorrenziale, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2021. Con il secondo motivo si censurava la decisione per violazione di varie norme in tema di nullità, garanzia personale, anatocismo e ripetizione dell'indebito, sostenendo che anche nel contratto autonomo di garanzia il garante può opporre la nullità, quantomeno parziale, del contratto base, inclusa la clausola anatocistica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la nullità invocata non potesse essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità perché la deduzione della riproduzione di clausole ABI nel contratto di garanzia richiedeva accertamenti di fatto non consentiti nel giudizio di cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando il principio secondo cui nel contratto autonomo di garanzia il garante può opporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative, ivi compresa la nullità della clausola anatocistica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il rilievo officioso della nullità contrattuale è ammissibile solo se non richieda accertamenti fattuali preclusi nel giudizio di legittimità.
Richiamato in tema di anatocismo; la nullità della clausola anatocistica può essere fatta valere anche dal garante autonomo nei confronti della banca.
Richiamato per la nullità anche parziale del contratto base e delle relative clausole.
Richiamato quale norma sulla nullità per contrarietà a norme imperative o illiceità.
Richiamato nel quadro delle nullità per illiceità della causa.
Richiamato in tema di fideiussione/garanzia rispetto all'obbligazione principale.
Richiamato quale norma sulla ripetizione dell'indebito.
Richiamato come vizio di violazione/falsa applicazione di legge denunciato nel ricorso.
Richiamato come vizio motivazionale denunciato nel ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al requisito di motivazione della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il rilievo officioso di una nullità contrattuale è precluso quando la sua verifica presupponga accertamenti in fatto non compiuti nei gradi di merito.
- Nel contratto autonomo di garanzia il garante può opporre alla banca l'eccezione di nullità, anche parziale, del contratto base se la nullità deriva da contrarietà a norme imperative.
- La clausola anatocistica, ove nulla, può essere fatta valere anche in sede di eccezione dal garante autonomo, perché impedisce al creditore di conseguire indirettamente un risultato vietato dall'ordinamento.
- Una volta formatosi il giudicato interno sulla qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia, tale qualificazione resta ferma nel giudizio di cassazione.
- Il rilievo di una nullità fondata su clausole contrattuali asseritamente riproduttive di modelli anticoncorrenziali non è deducibile per la prima volta in cassazione se richiede accertamenti fattuali ulteriori.
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