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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09073/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società committente)

La controversia

Una società aveva affidato a un geometra, con più convenzioni succedutesi nel tempo, un incarico avente ad oggetto la predisposizione di una variante al piano di lottizzazione per realizzare un centro commerciale su un terreno di sua proprietà, nonché tutte le attività necessarie o utili per ottenere l’edificabilità e il massimo della volumetria, incluse le interlocuzioni con la pubblica amministrazione. Dopo l’insorgere di contrasti sul compenso, la società aveva chiesto la declaratoria di nullità delle convenzioni per violazione delle norme che delimitano le competenze professionali dei geometri, con conseguente accertamento che nulla fosse dovuto al professionista e condanna alla restituzione di quanto già percepito. In subordine aveva chiesto la risoluzione per grave inadempimento. Il tribunale aveva accolto le domande principali, ritenendo il contratto nullo perché avente ad oggetto attività riservate agli ingegneri. In appello il professionista aveva sostenuto che la reale causa del contratto fosse un’attività di assistenza e intermediazione presso la pubblica amministrazione, pienamente lecita, e che comunque la nullità fosse solo parziale, con diritto a trattenere quanto riferibile ad attività autonomamente lecite. In cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362 e 1343 c.c. e dell’art. 16 r.d. n. 274/1929, per avere la corte territoriale interpretato il contratto solo sulla base del dato letterale e non della complessiva condotta delle parti; 2) violazione degli artt. 1419, comma 1, e 2231 c.c., per non avere ravvisato una nullità parziale e per non avere riconosciuto un giusto compenso per le prestazioni eventualmente lecite e separabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto a ottenere una nuova valutazione del contenuto dei contratti e privo della necessaria specifica indicazione/trascrizione degli atti rilevanti; ha inoltre osservato che l’interpretazione della corte di merito era congrua e che, in ogni caso, l’incarico riguardava attività riservate agli ingegneri, con conseguente nullità radicale del rapporto ex art. 2231 c.c. e insussistenza del diritto al compenso. Ha respinto anche il secondo motivo, ritenendo corretta la qualificazione dell’incarico come unitario e inscindibile: l’attività svolta presso la pubblica amministrazione era funzionalmente compenetrata con la predisposizione del piano di lottizzazione, sicché non era configurabile una nullità parziale né un autonomo diritto al compenso per prestazioni separabili. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    La censura sulla violazione dei canoni ermeneutici non è stata accolta, perché il ricorrente mirava in sostanza a una nuova interpretazione del contratto, non consentita in cassazione se la motivazione di merito è congrua.

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta illiceità della causa; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di nullità del rapporto per contrasto con norme imperative e per l’oggetto dell’incarico.

  • art. 16 r.d. n. 274/1929

    La norma delimita le competenze professionali dei geometri; la Corte ha ribadito che essa non consente ai geometri la progettazione di opere che comportino strutture in cemento armato, riservate agli ingegneri, né attività ad esse inscindibilmente connesse.

  • art. 2231 c.c.

    Se la prestazione professionale è riservata a soggetti iscritti in albi e il prestatore non è abilitato o non appartiene alla categoria competente, il contratto è radicalmente nullo e non sorge diritto al compenso.

  • art. 1419, primo comma, c.c.

    La nullità di una parte del contratto si estende all’intero negozio quando la parte colpita è inscindibilmente connessa al resto e i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza di essa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotto dal ricorrente.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche perché non indicava adeguatamente i documenti e non ne trascriveva i passaggi rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione dei canoni di interpretazione del contratto è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova ricostruzione del contenuto negoziale e dei fatti di causa.
  • Per censurare l’interpretazione di un contratto è necessario indicare specificamente i documenti rilevanti e trascriverne o riassumerne i passaggi essenziali; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell’onere di autosufficienza.
  • Quando un incarico professionale comprende attività riservate a una diversa categoria abilitata, il rapporto è radicalmente nullo e il professionista privo del titolo richiesto non ha diritto al compenso.
  • La nullità ex art. 2231 c.c. opera anche se il professionista abbia svolto attività accessorie o strumentali, quando esse sono inscindibilmente connesse alla prestazione illecita principale e non è configurabile un autonomo segmento utile e lecito.
  • La nullità parziale è esclusa se la parte invalida del contratto non ha autonoma esistenza economico-funzionale e i contraenti non avrebbero concluso l’accordo senza quella componente.
  • L’accertamento dell’oggetto concreto dell’incarico professionale e della sua riconducibilità a prestazioni riservate è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione specifica di legge.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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