Cassazione Civile, Ordinanza n. 09063/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La società committente propose opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da due architetti per il pagamento del compenso relativo alla progettazione architettonica di un fabbricato residenziale. Sosteneva che il progetto fosse inutilizzabile perché non conforme alle norme tecniche di attuazione urbanistiche del Comune, e che vi fosse stato anche uno sforamento del budget di spesa. Il Tribunale accolse l’opposizione, negando il compenso; la Corte d’appello riformò parzialmente, riconoscendo ai professionisti un compenso ridotto perché ritenne che parte dell’attività progettuale fosse stata utile e proficuamente utilizzata dalla committenza e dal tecnico subentrato. Con il ricorso per cassazione la società censurò: 1) la violazione dell’art. 1176 c.c., sostenendo che la prestazione del progettista, in quel contesto, era di risultato e che l’inutilizzabilità del progetto escludeva ogni compenso; 2) la violazione delle norme sulla consulenza tecnica, perché la CTU non avrebbe potuto valutare l’utilità dell’attività preparatoria; 3) la violazione dell’art. 345 c.p.c. per asserita novità in appello della domanda di compenso anche in presenza di responsabilità; 4) la violazione della disciplina tariffaria professionale; 5) l’erroneo calcolo delle spese della fase monitoria e di esecuzione; 6) l’omesso computo di un acconto già versato nella compensazione tra crediti; 7) la violazione delle regole sulle spese di lite, poiché l’opponente sosteneva di essere risultata vittoriosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il progetto redatto dagli architetti fosse inutilizzabile e che, in mancanza del risultato promesso, il compenso non fosse esigibile. Ha ritenuto assorbiti tutti gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, quando l’incarico professionale di progettazione è finalizzato a un risultato concretamente utilizzabile e conforme alla normativa urbanistica, la mancata realizzazione di tale risultato legittima il committente a rifiutare il pagamento; non è sufficiente valorizzare, ai fini del compenso, una generica utilità di attività preparatorie se il progetto complessivo non è conforme e non è spendibile per l’opera commissionata.
Norme richiamate
impone al professionista la diligenza del buon padre di famiglia; la sua violazione integra inadempimento contrattuale e, nel caso di progettazione inutilizzabile, può comportare la perdita del diritto al compenso.
richiamato come limite di responsabilità solo quando la prestazione implichi problemi tecnici di particolare difficoltà.
consente al committente di rifiutare la prestazione e quindi il pagamento quando il professionista non abbia adempiuto correttamente e il progetto sia irrealizzabile o inutilizzabile.
dedotto nel motivo relativo ai limiti della consulenza tecnica d’ufficio.
dedotto nel motivo relativo ai limiti della consulenza tecnica d’ufficio.
dedotto nel motivo relativo ai limiti della consulenza tecnica d’ufficio.
dedotto come norma che preclude domande nuove in appello.
art. 15 L. 143/1949
richiamato dalla ricorrente per contestare la percentuale tariffaria applicata ai compensi professionali.
art. 19 L. 143/1949
richiamato dalla ricorrente per contestare la percentuale tariffaria applicata ai compensi professionali.
richiamato in tema di spese e fase monitoria in caso di revoca del decreto ingiuntivo.
richiamato dalla ricorrente per la liquidazione delle spese.
richiamato dalla ricorrente per la liquidazione delle spese.
richiamato dalla ricorrente per la liquidazione delle spese.
richiamato per la compensazione tra reciproci crediti e debiti, con contestazione dell’omesso computo dell’acconto versato.
richiamato per la regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
Massime di principio
- Il progettista incaricato di redigere un progetto edilizio deve fornire un elaborato concretamente utilizzabile, non solo corretto sul piano tecnico interno, ma anche conforme alla normativa urbanistica e idoneo a consentire la realizzazione dell’opera commissionata.
- Se il progetto è inutilizzabile o irrealizzabile per errori progettuali imputabili al professionista, il committente può legittimamente rifiutare il compenso ai sensi dell’eccezione di inadempimento, senza che rilevi la mera esecuzione di attività preparatorie astrattamente utili.
- La valutazione della responsabilità del professionista va compiuta in relazione al risultato contrattualmente promesso e all’interesse concreto del committente, non attraverso una scissione atomistica delle singole fasi dell’attività professionale.
- La successiva utilità di singole attività preparatorie o il loro eventuale impiego da parte di un tecnico subentrante non fondano, di per sé, un diritto al compenso in presenza di un contratto professionale rimasto inadempiuto quanto al risultato essenziale.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su prestazioni professionali, l’accertamento dell’inadempimento che renda il progetto inutilizzabile travolge le statuizioni di merito sul compenso e comporta la necessità di riesaminare anche spese e regolazione finale dei rapporti economici tra le parti.
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