Cassazione Civile, Ordinanza n. 09069/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, ha cassato il provvedimento impugnato e, poiché il termine perentorio entro il quale la proroga avrebbe dovuto essere disposta era ormai decorso, ha deciso nel merito annullando il provvedimento di terza proroga del trattenimento. Ha inoltre condannato le amministrazioni intimate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e di merito in favore del ricorrente.
Esito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di espulsione prefettizio e dal successivo trattenimento di un cittadino nigeriano presso il C.P.R. di Torino, convalidato e poi più volte prorogato. In particolare, il Questore ha chiesto e ottenuto una terza proroga del trattenimento ai sensi dell’art. 14, comma 5, del D.Lgs. 286/1998, assumendo che permanessero le condizioni di legge. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo, con due motivi di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 14, comma 5, D.Lgs. 286/1998 e dell’art. 15 della Direttiva 2008/115/CE: da un lato, perché per le proroghe successive alla prima sarebbero necessari elementi concreti che rendano probabile l’identificazione dello straniero o che rendano necessaria la proroga per organizzare il rimpatrio, elementi che nel caso concreto non risultavano; dall’altro, perché mancava la prova dei presupposti legali della proroga e, in particolare, non risultava un accordo bilaterale Italia-Nigeria in materia di rimpatri. Il ricorrente evidenziava che l’istanza della Questura si fondava su una richiesta di identificazione trasmessa al Ministero dell’Interno molti mesi prima, già utilizzata per le precedenti proroghe, senza alcun riscontro successivo. La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, qualificando il vizio della decisione del Giudice di Pace come motivazione meramente apparente: il giudice di merito si era limitato a richiamare in modo stereotipato le ragioni della Questura, senza confrontarsi con le specifiche difese dell’interessato e senza verificare in concreto la sussistenza dei presupposti più stringenti richiesti per la terza proroga del trattenimento.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, D.Lgs. 286/1998
"qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà..."; "trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio"; "in ogni caso il periodo massimo di trattenimento... non può essere superiore a novanta giorni"
Per la proroga successiva alla prima non basta la mera pendenza dell’attività amministrativa o l’attesa di risposta, ma occorrono elementi concreti e specifici che rendano probabile l’identificazione oppure rendano necessaria la proroga per organizzare il rimpatrio.
art. 15, paragrafi 3, 5 e 6, Direttiva 2008/115/CE
È richiamato come parametro sovranazionale coerente con la disciplina interna del trattenimento e delle proroghe, nel senso di una rigorosa tipizzazione dei presupposti e dei limiti temporali.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge prospettati nel ricorso.
art. 13 Cost.
La libertà personale è diritto inviolabile e la sua limitazione è assoggettata a riserva assoluta di legge; ne deriva la necessità di un controllo giurisdizionale rigoroso sui presupposti del trattenimento.
Massime di principio
- Il trattenimento dello straniero in vista del rimpatrio costituisce una misura di privazione della libertà personale ammessa solo nei casi e nei tempi rigidamente previsti dalla legge; l’autorità amministrativa non dispone di discrezionalità oltre tali limiti.
- Per le proroghe successive alla prima del trattenimento, il giudice deve verificare in concreto la sussistenza di presupposti più stringenti rispetto a quelli richiesti per la prima proroga: occorrono elementi concreti che rendano probabile l’identificazione oppure che rendano necessaria la proroga per organizzare il rimpatrio.
- La motivazione del provvedimento di convalida o proroga del trattenimento non può essere apparente o stereotipata: deve dare conto in modo specifico delle ragioni poste a base della richiesta amministrativa e della loro congruenza con la finalità del rimpatrio.
- Quando il provvedimento è adottato su modulo prestampato o mediante mero richiamo alle ragioni dell’amministrazione, senza confronto con le difese dell’interessato, ricorre un vizio di motivazione apparente idoneo a comportare la cassazione del provvedimento.
- Il controllo giurisdizionale sulle proroghe del trattenimento è particolarmente rigoroso perché incide su un diritto costituzionalmente protetto; non sono ammissibili proroghe fondate sulla sola inerzia o sull’attesa di sviluppi amministrativi non specificamente documentati.
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