Cassazione Civile, Ordinanza n. 09074/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Nel corso del giudizio di legittimità ha depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, producendo documentazione attestante il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito in legge. Successivamente la stessa parte ricorrente ha anche formalmente rinunciato al ricorso, con accettazione della rinuncia da parte dell'Agenzia delle Entrate controricorrente.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso ritualmente accettata dalla controricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha compensato le spese tra le parti in ragione dell'esito complessivo della controversia e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ritenendo che tale previsione non operi in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché riferita solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
È richiamato solo come base normativa del pagamento delle somme prodotte dalla società ai fini dell'istanza di cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è norma di stretta interpretazione.
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
È indicata come norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Cass. n. 29822/2018
È richiamata a sostegno della compensazione delle spese e della non applicabilità del contributo unificato aggiuntivo in caso di rinuncia al ricorso.
Cass. n. 10198/2018
È richiamata in senso conforme sul regolamento delle spese.
Cass. n. 23175/2015
È richiamata a sostegno dell'interpretazione restrittiva dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate in ragione dell'esito complessivo della controversia.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo nei casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Le disposizioni che prevedono un aggravio economico in conseguenza dell'esito sfavorevole dell'impugnazione hanno natura eccezionale e devono essere interpretate in senso stretto.
Come è indicizzato
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