Cassazione Civile, Ordinanza n. 09075/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un soggetto conveniva in giudizio l'altro per ottenere la condanna alla restituzione di euro 29.647,21, oltre accessori, deducendo che si trattasse di somme date in prestito. Il convenuto resisteva negando la conclusione di un contratto di mutuo e affermando che le dazioni di denaro corrispondevano invece al pagamento di retribuzioni dovute per prestazioni lavorative rese in precedenza in favore dell'attore. In primo grado la domanda veniva rigettata per mancata prova del titolo restitutorio; in appello l'attore censurava la mancata valorizzazione di alcuni assegni da lui emessi e del loro incasso, sostenendo inoltre l'inutilizzabilità e inattendibilità della prova testimoniale avversaria, anche per la pendenza di un procedimento per falsa testimonianza a carico di due testi. In cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava violazione di norme in tema di mutuo, pagamento, arricchimento senza causa, ripetizione dell'indebito e onere della prova, sostenendo che bastasse dimostrare la dazione delle somme e che spettasse al destinatario provare una diversa causale; con il secondo deduceva violazione dell'art. 345 c.p.c. e nullità della sentenza per il mancato esame di documenti sopravvenuti riguardanti la vicenda penale dei testimoni, documenti che a suo dire avrebbero inciso sulla valutazione della prova testimoniale e sul riconoscimento del rapporto di prestito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, quando si chiede la restituzione di somme asseritamente date a mutuo, l'attore deve provare integralmente i fatti costitutivi della pretesa, quindi non solo la consegna del denaro ma anche il titolo da cui deriva l'obbligo restitutorio; la mera produzione di assegni o la prova della dazione non bastano a dimostrare il mutuo, specie se il convenuto contesta la causale e ne allega una diversa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la documentazione tardivamente prodotta in appello era irrilevante: anche a prescindere dalla contestata attendibilità dei testimoni, restava comunque insoddisfatto l'onere probatorio gravante sull'attore circa l'esistenza del rapporto di mutuo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1813 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di mutuo, ma la Corte ribadisce che il creditore deve comunque provare il titolo del diritto alla restituzione
art. 1277 c.c.
richiamato dal ricorrente, senza accoglimento della prospettazione difensiva
art. 1197 c.c.
richiamato dal ricorrente, senza incidenza sulla soluzione della causa
art. 2041 c.c.
invocato in via subordinata dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo
art. 2697 c.c.
l'attore che agisce per la restituzione di somme date a mutuo deve provare sia la dazione sia il titolo costitutivo del diritto; la contestazione del convenuto di una diversa causale non sposta l'onere della prova su di lui
art. 113 c.p.c.
richiamato nel ricorso, ma non rilevante ai fini dell'accoglimento
art. 132 c.p.c.
dedotto come vizio della sentenza, ma la Corte non vi ha ravvisato alcuna nullità
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
richiamato come parametro dei motivi di ricorso
art. 345 c.p.c.
la documentazione prodotta in appello è stata ritenuta inammissibile e comunque irrilevante
art. 112 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo, ma non ritenuto violato
art. 372 c.p.
invocato per contestare la credibilità dei testi, senza effetto sulla decisione
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
art. 372 c.p.
richiamato con riferimento al procedimento penale per falsa testimonianza a carico di alcuni testi
Massime di principio
- Chi agisce in giudizio per la restituzione di somme asseritamente date a mutuo deve provare l'intero fatto costitutivo della pretesa, e quindi non soltanto l'avvenuta dazione del denaro ma anche l'esistenza del titolo negoziale o giuridico che fonda l'obbligo di restituzione.
- La mera produzione di assegni o la dimostrazione del pagamento non bastano, di per sé, a provare un contratto di mutuo, perché la dazione di denaro può corrispondere a causali diverse.
- La contestazione del convenuto circa la diversa causale della dazione non integra, di regola, un'eccezione in senso sostanziale idonea a invertire l'onere della prova: resta fermo l'onere dell'attore di dimostrare il proprio titolo.
- Solo se il convenuto alleghi una causale comunque implicante un'obbligazione restitutoria diversa da quella dedotta, può aprirsi il tema dell'eventuale prova della restituzione da parte dell'accipiens.
- Documenti nuovi o tardivamente prodotti in appello sono irrilevanti se, comunque, non possono colmare la mancanza di prova del fatto costitutivo gravante sull'attore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09063/2023 del 31/03/2023
- ordinanza_civile · 31 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09069/2023 del 31/03/2023
- ordinanza_civile · 31 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09071/2023 del 31/03/2023
- ordinanza_civile · 31 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09073/2023 del 31/03/2023
- ordinanza_civile · 31 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09074/2023 del 31/03/2023
- ordinanza_civile · 31 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09076/2023 del 31/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →