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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00436/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, fondato sull'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, con cui l'Ufficio aveva rideterminato un maggior reddito sulla base di indici di capacità contributiva: numerose quote di unità immobiliari, disponibilità finanziarie per acquisti patrimoniali, autovetture, motoveicolo e immobile. La CTP aveva solo parzialmente accolto il ricorso del contribuente; la CTR, in appello dell'Ufficio, aveva ulteriormente rideterminato il maggior reddito. In Cassazione il contribuente ha dedotto cinque motivi: errata qualificazione di alcuni cavalli come da equitazione anziché da affezione; considerazione illegittima di due autovetture e di un dato fattuale ritenuto inesistente; omessa considerazione del reddito del nucleo familiare e della documentazione del coniuge, oltre a violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, della circolare n. 49/2007 e dello Statuto del contribuente; illegittima applicazione del nuovo redditometro a un periodo d'imposta anteriore alla riforma; illegittima irrogazione delle sanzioni per infedele dichiarazione in assenza di dolo o colpa. L'Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo in sintesi che la CTR aveva erroneamente applicato anche i parametri del nuovo redditometro per ragioni di equità e che aveva comunque errato nel quantificare il reddito come mera sommatoria delle voci del prospetto, epurato dei cavalli.

La decisione

Il procedimento è stato dichiarato estinto perché il contribuente aveva depositato istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti prevista dalla L. n. 197/2022, producendo la documentazione della domanda, del versamento della prima rata e della ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha rilevato che la controversia rientrava tra quelle incluse nell'elenco trasmesso dall'Agenzia ai sensi dell'art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023, e che non risultava alcun diniego ai sensi dell'art. 1, comma 200, L. n. 197/2022. Conseguentemente il giudizio di legittimità è stato dichiarato estinto; le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente dimostra di avere validamente aderito alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti e non risulta un diniego dell'Amministrazione nei termini previsti, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
  • La definizione agevolata della lite tributaria prevale sulla decisione dei motivi di ricorso e incidentali, rendendo superfluo l'esame del merito della pretesa fiscale.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la regola indicata dalla disciplina speciale applicabile e restano a carico di chi le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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