Cassazione Civile, Ordinanza n. 00436/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, fondato sull'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, con cui l'Ufficio aveva rideterminato un maggior reddito sulla base di indici di capacità contributiva: numerose quote di unità immobiliari, disponibilità finanziarie per acquisti patrimoniali, autovetture, motoveicolo e immobile. La CTP aveva solo parzialmente accolto il ricorso del contribuente; la CTR, in appello dell'Ufficio, aveva ulteriormente rideterminato il maggior reddito. In Cassazione il contribuente ha dedotto cinque motivi: errata qualificazione di alcuni cavalli come da equitazione anziché da affezione; considerazione illegittima di due autovetture e di un dato fattuale ritenuto inesistente; omessa considerazione del reddito del nucleo familiare e della documentazione del coniuge, oltre a violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, della circolare n. 49/2007 e dello Statuto del contribuente; illegittima applicazione del nuovo redditometro a un periodo d'imposta anteriore alla riforma; illegittima irrogazione delle sanzioni per infedele dichiarazione in assenza di dolo o colpa. L'Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo in sintesi che la CTR aveva erroneamente applicato anche i parametri del nuovo redditometro per ragioni di equità e che aveva comunque errato nel quantificare il reddito come mera sommatoria delle voci del prospetto, epurato dei cavalli.
La decisione
Il procedimento è stato dichiarato estinto perché il contribuente aveva depositato istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti prevista dalla L. n. 197/2022, producendo la documentazione della domanda, del versamento della prima rata e della ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha rilevato che la controversia rientrava tra quelle incluse nell'elenco trasmesso dall'Agenzia ai sensi dell'art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023, e che non risultava alcun diniego ai sensi dell'art. 1, comma 200, L. n. 197/2022. Conseguentemente il giudizio di legittimità è stato dichiarato estinto; le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
costituisce la base normativa dell'accertamento sintetico fondato su indici di capacità contributiva e sulla rideterminazione del reddito.
richiamato dal contribuente per censurare la decisione che avrebbe fondato la pretesa su un dato fattuale ritenuto inesistente.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal contribuente in relazione alla disciplina probatoria del processo tributario.
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal contribuente a sostegno della doglianza sull'accertamento sintetico e sulla considerazione del reddito familiare.
richiamato per la questione della applicazione del nuovo redditometro a un periodo d'imposta anteriore.
art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato per contestare l'irrogazione delle sanzioni in assenza di un comportamento cosciente e volontario.
art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010
richiamato dall'Agenzia nel motivo incidentale per sostenere la non applicabilità del nuovo redditometro al caso concreto.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dall'Agenzia per censurare l'uso di ragioni di equità nella decisione tributaria.
richiamato dall'Agenzia per contestare la decisione resa in base a ragioni di equità anziché secondo diritto.
art. 3, comma 4, D.M. 10 settembre 1992
richiamato dall'Agenzia nel terzo motivo incidentale sulla determinazione del reddito accertabile mediante redditometro.
ha consentito la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, causa dell'estinzione del giudizio.
art. 1, comma 197, L. n. 197 del 2022
richiamato per il deposito della documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata.
art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022
è la norma applicata per dichiarare l'estinzione del processo in presenza della regolare definizione della lite.
art. 1, comma 200, L. n. 197 del 2022
la Corte ha rilevato l'assenza di diniego previsto da tale comma come presupposto per l'estinzione.
art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023
richiamato come base dell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate per agevolare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra di avere validamente aderito alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti e non risulta un diniego dell'Amministrazione nei termini previsti, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
- La definizione agevolata della lite tributaria prevale sulla decisione dei motivi di ricorso e incidentali, rendendo superfluo l'esame del merito della pretesa fiscale.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la regola indicata dalla disciplina speciale applicabile e restano a carico di chi le ha anticipate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00422/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00423/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00425/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00426/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00427/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00428/2024 del 08/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →