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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08262/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'intimazione di pagamento notificata nel 2018 per il mancato pagamento di più cartelle esattoriali, nonché di un avviso di intimazione precedente e di alcuni estratti di ruolo dai quali il contribuente aveva appreso l'esistenza di ulteriori cartelle. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile; in appello la CTR aveva in parte confermato l'impostazione di inammissibilità e in parte respinto nel merito le doglianze. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto sette motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe recepito acriticamente le difese degli uffici; 2) nullità per avere ritenuto inammissibile il ricorso per mancata prova della data di notifica dell'atto impugnato, nonostante la tempestività fosse ricavabile dagli atti; 3) violazione delle norme sulla prova documentale e sul disconoscimento delle copie fotostatiche, per avere la CTR ritenuto irrilevante il tempestivo disconoscimento delle relate di notifica; 4) omessa pronuncia sul disconoscimento e sul mancato procedimento di verificazione; 5) nullità per avere ritenuto notificata una specifica cartella nonostante, secondo il ricorrente, mancasse prova della notifica; 6) nullità per avere considerato regolari alcune notifiche eseguite a soggetto diverso dal destinatario senza produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative; 7) violazione delle norme sulla notificazione via PEC, assumendo l'inesistenza di alcune notifiche perché provenienti da indirizzi non risultanti in registri pubblici. La Corte ha rigettato integralmente il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse una motivazione effettiva e non meramente apparente; ha osservato che, anche a fronte di un difetto allegatorio sulla data di notifica, la CTR aveva comunque esaminato il merito dell'appello, superando il profilo di inammissibilità; ha affermato che il disconoscimento delle copie fotostatiche deve essere specifico e inequivoco e che, in difetto, le copie si hanno per riconosciute; ha escluso l'omessa pronuncia sul punto; ha reputato infondate le censure sulla prova della notifica di una cartella e sulle notifiche eseguite con modalità idonee, richiamando la disciplina della raccomandata informativa; ha dichiarato inammissibili le doglianze sulla notifica via PEC per difetto di autosufficienza e comunque perché l'eventuale provenienza dell'indirizzo da registro diverso da quello indicato dal ricorrente non incide di per sé sulla validità della notifica in assenza di specifico pregiudizio difensivo. Nulla è stato statuito sulle spese per mancata costituzione delle agenzie fiscali. Il ricorrente è stato inoltre ritenuto tenuto al pagamento del contributo unificato aggiuntivo ex lege.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge e di nullità processuale vengono esaminate distinguendo tra errori di motivazione, errori di diritto e vizi di omessa pronuncia, ma il motivo è respinto o dichiarato inammissibile quando non coglie la ratio decidendi o difetta di autosufficienza.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca il minimo costituzionale; non basta che sia sintetica o riproduttiva di atti di parte, purché la decisione sia riconducibile all'organo giudicante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per valutare la sufficienza della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva; la mera trascrizione di atti di parte non determina nullità se il contenuto decisionale è chiaro e imputabile al giudice.

  • art. 21 D.Lgs. 546/1992

    Il termine per impugnare gli atti tributari è perentorio; la tempestività va verificata sulla base degli atti e delle risultanze disponibili.

  • art. 19 D.Lgs. 546/1992

    Le eccezioni relative a vizi propri di atti presupposti non possono essere esaminate se l'atto è divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini.

  • art. 2946 c.c.

    Per i crediti erariali il termine ordinario di prescrizione richiamato è decennale, decorrente dal momento in cui il tributo è dovuto o dall'ultimo atto interruttivo.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire contro estratti di ruolo non autonomamente impugnabili.

  • art. 2712 c.c.

    Le riproduzioni meccaniche fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se non specificamente disconosciute.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento delle copie fotostatiche deve essere specifico e inequivoco, indicando chiaramente il documento e le difformità rispetto all'originale; in difetto, la copia si ha per riconosciuta.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato nel contesto della contestazione dell'autenticità delle sottoscrizioni sulle relate di notifica.

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento della scrittura privata deve avvenire tempestivamente e in modo specifico.

  • art. 215 c.p.c.

    In mancanza di disconoscimento efficace, la scrittura si considera riconosciuta.

  • art. 216 c.p.c.

    La verificazione presuppone un valido disconoscimento della scrittura privata.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    comma 1, lett. a) e b-bis)

    La notifica effettuata mediante consegna a persone diverse dal destinatario deve essere seguita dall'invio della raccomandata informativa semplice, non necessariamente con avviso di ricevimento, secondo il meccanismo previsto dalla norma.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Richiamato in tema di notificazioni degli atti della riscossione, anche via PEC.

  • art. 3-bis L. 53/1994

    Norma richiamata per contestare la notificazione via PEC degli atti dell'agente della riscossione.

  • art. 57-bis D.Lgs. 82/2005

    Richiamato dal ricorrente nel censurare la validità delle notifiche telematiche.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per l'onere della prova in ordine alla regolarità delle notifiche e alla tempestività delle impugnazioni.

  • art. 21 Cost.

    Non citato testualmente come norma, ma il ragionamento sulla tutela difensiva nella notifica via PEC è impostato in termini di assenza di pregiudizio al diritto di difesa.

Massime di principio

  • La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva del minimo costituzionale della motivazione; non è sufficiente che il giudice si esprima in forma sintetica o richiami argomenti delle parti, se la decisione resta comprensibile e riferibile all'organo giudicante.
  • Nel processo tributario il difetto di allegazione sulla data di notifica dell'atto impugnato non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso se la tempestività è comunque desumibile dagli elementi intrinseci dell'atto o dagli atti di causa; inoltre, se il giudice di appello esamina il merito, il profilo di inammissibilità può risultare superato.
  • Il disconoscimento delle copie fotostatiche di documenti notificatori deve essere specifico, chiaro e univoco: occorre indicare il documento contestato e le difformità rispetto all'originale; dichiarazioni generiche o formule di stile non sono sufficienti a impedire che la copia faccia prova.
  • La contestazione della firma o della scrittura contenuta in una copia fotostatica non autenticata segue la disciplina del disconoscimento ex artt. 214 e 215 c.p.c. e non richiede, di per sé, la querela di falso, ma il documento si ha per riconosciuto in mancanza di un tempestivo e specifico disconoscimento.
  • In caso di notificazione eseguita a soggetto diverso dal destinatario nelle forme che richiedono la raccomandata informativa, la validità della notifica va valutata alla luce della disciplina speciale applicabile; non ogni omissione documentale dedotta in astratto comporta automaticamente l'inesistenza o nullità della notificazione.
  • La contestazione della notifica via PEC dell'atto della riscossione non è di per sé idonea a travolgere la notifica quando il mittente sia comunque individuabile dall'indirizzo telematico e il ricorrente non alleghi uno specifico pregiudizio sostanziale al diritto di difesa.
  • Le impugnazioni degli estratti di ruolo e degli atti presupposti sono soggette a limiti di ammissibilità e di interesse ad agire, specie quando gli atti presupposti risultino regolarmente notificati e non tempestivamente contestati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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