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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20553/2022 del 27/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per l’anno d’imposta 2009, con cui l’Ufficio ha recuperato a tassazione perdite indicate dalla società come scomputabili da anni precedenti, ritenendole invece reddito imponibile e chiedendo imposta, sanzioni e interessi. La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello della società, ritenendo emendabili le dichiarazioni e riconoscendo la possibilità di opporsi in giudizio alla maggiore pretesa fiscale mediante dichiarazioni integrative tardive, con riferimento anche alla detassazione cd. Tremonti ex L. n. 383/2001. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 383/2001, dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 e dell’art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l’omessa e incompleta indicazione degli investimenti agevolabili non fosse liberamente emendabile in qualsiasi momento e che il giudice di merito avesse erroneamente ammesso la rettifica tardiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato. Ha richiamato il principio per cui la dichiarazione dei redditi è, di regola, una dichiarazione di scienza emendabile anche in sede contenziosa quando contenga errori di fatto o di diritto che espongano il contribuente a un prelievo maggiore di quello dovuto; i termini per la dichiarazione integrativa a favore rilevano solo ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione e non precludono la contestazione giudiziale della pretesa fiscale. Nel caso concreto, la mancata tempestiva fruizione dell’agevolazione non dipendeva da scelta discrezionale della società, ma da un’obiettiva incertezza interpretativa sulla cumulabilità di benefici fiscali, poi risolta dal D.M. 5 luglio 2012, art. 19. La sentenza d’appello è stata quindi confermata, con compensazione delle spese per la novità e recente formazione dell’orientamento giurisprudenziale; è stato dato atto della soccombenza dell’amministrazione pubblica ai fini del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

    È il parametro processuale invocato dall’Agenzia per censurare la decisione di merito.

  • art. 4 L. n. 383 del 2001

    Norma agevolativa sulla cd. detassazione Tremonti richiamata per contestare il diritto al beneficio e la sua emendabilità tardiva.

  • art. 5 L. n. 383 del 2001

    Richiamato insieme all’art. 4 quale base della detassazione oggetto di causa.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998

    Consente la presentazione di dichiarazioni integrative per correggere errori o omissioni; il termine opera per la dichiarazione integrativa a favore e per l’eventuale compensazione, non come limite alla difesa contenziosa contro la pretesa tributaria.

  • art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato in combinazione con la disciplina delle dichiarazioni integrative e dei rimborsi; il termine per il rimborso non incide sulla possibilità di contestare in giudizio la cartella.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    La cartella emessa all’esito del controllo automatizzato è considerata atto impositivo impugnabile anche nel merito.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    La cartella emessa come primo e unico atto con cui la pretesa è comunicata è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per il merito della pretesa fiscale.

  • art. 6 D.L. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018

    Le controversie su cartelle da controllo automatizzato possono essere definibili in forma agevolata quando la cartella sia il primo e unico atto impositivo.

  • art. 53 Cost.

    È il parametro costituzionale che impone di evitare un prelievo superiore a quello dovuto in base alla capacità contributiva.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato per affermare l’esigenza di correttezza oggettiva dell’azione amministrativa e di evitare prelievi indebiti.

  • art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997

    È menzionato per precisare che il limite temporale dell’integrativa a favore incide sull’utilizzo in compensazione del credito, non sul contenzioso.

  • art. 1427 c.c. e ss.

    Richiamati per il caso in cui la dichiarazione abbia natura negoziale: l’emendabilità opera solo se l’errore è essenziale e obiettivamente riconoscibile.

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi ha, di regola, natura di mera dichiarazione di scienza e può essere emendata o rettificata anche in sede contenziosa quando l’errore, di fatto o di diritto, comporti l’assoggettamento del contribuente a un tributo maggiore di quello dovuto.
  • Il termine previsto per la dichiarazione integrativa a favore non preclude al contribuente di contestare giudizialmente la cartella di pagamento emessa sulla base dei dati da lui forniti; esso rileva, semmai, per l’utilizzo in compensazione dell’eventuale credito o per il rimborso nei limiti di legge.
  • La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata, è impugnabile anche nel merito della pretesa impositiva.
  • In presenza di un’obiettiva incertezza interpretativa sulla spettanza o cumulabilità di un’agevolazione fiscale, non può imputarsi al contribuente la mancata fruizione tempestiva del beneficio; la successiva dichiarazione integrativa può essere idonea a far valere il diritto all’agevolazione.
  • L’interpretazione delle norme sulle dichiarazioni fiscali deve evitare esiti incompatibili con i principi di capacità contributiva e di correttezza dell’azione amministrativa, impedendo un prelievo indebito solo per un errore dichiarativo emendabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamentoRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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