Cassazione Civile, Ordinanza n. 20552/2022 del 27/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (persona fisica)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 147, comma 5, l. fall., di una presunta supersocietà di fatto composta da una società già fallita, da altre due società di capitali e da una persona fisica, con estensione del fallimento anche ai soggetti ritenuti soci illimitatamente responsabili. La corte d'appello, accogliendo il reclamo della persona fisica, ha revocato tale dichiarazione ritenendo insussistenti gli elementi della società di fatto: in particolare ha escluso la prova di un'attività comune effettivamente svolta in un organismo distinto dai singoli soggetti e di un patrimonio comune. Il curatore ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2497 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente ricondotto i fatti a una direzione e coordinamento abusivi o, comunque, avrebbe affrontato d'ufficio la questione del danno da eterodirezione; inoltre ha contestato che il controllo esclusivo esercitato dalla persona fisica sulle società escludesse la configurabilità di una supersocietà di fatto. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2247, 2297, 2257, 2267 e 2268 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la corte d'appello non avrebbe valorizzato gli indici dell'esercizio in comune dell'impresa e del fondo comune, oltre ai plurimi e reciproci trasferimenti di fondi e alle operazioni svolte tra i soggetti coinvolti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse privo di decisività perché la ratio della sentenza impugnata non si fondava sull'applicazione dell'art. 2497 c.c., bensì sull'accertamento della mancanza dei presupposti della supersocietà di fatto; ha inoltre escluso il vizio di ultrapetizione, osservando che il richiamo alla disciplina dell'eterodirezione costituiva solo un argomento di supporto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la corte d'appello si fosse conformata ai principi di legittimità sulla supersocietà di fatto: la sua esistenza richiede la rigorosa prova di un comune intento sociale, conforme e non contrario all'interesse dei soci, mentre la gestione nell'interesse delle persone fisiche di controllo può semmai rilevare come indice di holding di fatto e di eventuale responsabilità ex art. 2497 c.c., non come prova della società di fatto. La Corte ha quindi confermato la revoca del fallimento e condannato il ricorrente alle spese, dando atto altresì del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 147, comma 5, l. fall.
si applica anche, in via estensiva, quando il soggetto già fallito sia una società di capitali che partecipi a una società di persone; la supersocietà di fatto richiede però rigorosa prova del comune intento sociale conforme all'interesse dei soci.
art. 2497 c.c.
disciplina la responsabilità da direzione e coordinamento; la mera esistenza di condotte riconducibili a eterodirezione non prova di per sé la supersocietà di fatto, potendo al più fondare una responsabilità risarcitoria o l'emersione di una holding di fatto.
art. 112 c.p.c.
non vi è ultrapetizione quando il giudice esamina, anche per completezza argomentativa, profili che non costituiscono la ratio decidendi della decisione impugnata.
art. 2247 c.c.
richiamato per la nozione di contratto di società e per i requisiti dell'esercizio in comune di un'attività economica e del fondo comune.
art. 2297 c.c.
richiamato nel quadro delle norme sulla società semplice e sulla prova dei requisiti della società di fatto.
art. 2257 c.c.
richiamato nel quadro delle regole di amministrazione della società di persone.
art. 2267 c.c.
richiamato nel quadro della responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali.
art. 2268 c.c.
richiamato nel quadro della responsabilità patrimoniale dei soci e dei limiti opponibili ai creditori.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- La supersocietà di fatto tra persone fisiche e/o società non si presume in presenza di rapporti finanziari, scambi di risorse o gestione unitaria di fatto: occorre la prova rigorosa di un'attività comune effettivamente esercitata e di un patrimonio comune destinato al soddisfacimento dell'interesse sociale.
- La gestione esclusiva e accentrata di più società da parte di un medesimo soggetto non basta, da sola, a integrare una supersocietà di fatto; può al più costituire indice di una holding di fatto o di una direzione e coordinamento abusivi.
- L'interesse perseguito deve essere un interesse sociale comune, non coincidente con il mero interesse del dominus o delle singole società: l'allocazione delle operazioni nell'interesse del controllante è semmai elemento contrario alla società di fatto.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice utilizza una norma richiamata dalle parti o un tema giuridico vicino soltanto come supporto argomentativo, purché la decisione sia fondata su una diversa ratio decidendi realmente esaminata.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura che miri a una diversa lettura delle risultanze istruttorie è inammissibile se non indica specifici fatti storici decisivi omessi dal giudice di merito.
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