Cassazione Civile, Ordinanza n. 20554/2022 del 27/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, mediante cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, di IRES relativa alle annualità 2011 e 2012. La società contribuente, dopo avere realizzato un impianto fotovoltaico, aveva inizialmente omesso di considerare in dichiarazione il beneficio fiscale collegato alla cd. Tremonti ambientale per dubbio sulla cumulabilità con l'incentivazione GSE; successivamente, a seguito dell'evoluzione normativa, aveva riportato in dichiarazione per l'anno 2013 le risultanze relative. L'Ufficio ha ritenuto tardiva la rettifica delle dichiarazioni pregresse e ha iscritto a ruolo la maggiore imposta. L'Agenzia delle entrate, ricorrendo per cassazione, ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che il recupero fosse legittimo perché la società non aveva esposto il credito/perdita nella precedente dichiarazione richiamata e dunque l'Ufficio poteva procedere con controllo automatizzato e cartella di pagamento senza previo avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, quando l'Amministrazione verifichi un credito d'imposta erroneamente esposto che non era stato riportato nelle dichiarazioni precedenti, può rettificare errori materiali o di calcolo, ma non può emettere cartella per il recupero del credito non dichiarato, salvo che accerti anche un'illegittima utilizzazione del credito da parte del contribuente. Ha inoltre ribadito che l'obbligo di contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000 non opera in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo ex art. 36-bis, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso concreto, l'incertezza normativa sulla cumulabilità tra incentivazione GSE e cd. Tremonti ambientale aveva determinato una situazione complessa e incerta, meritevole di contraddittorio e quindi di previo avviso di accertamento. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell'Agenzia delle entrate alle spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
viene invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciata violazione di legge
art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
consente il controllo automatizzato e la rettifica di errori materiali o di calcolo; non legittima la cartella per recuperare un credito non dichiarato salvo accertamento dell'illegittima utilizzazione del credito stesso
art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000
l'obbligo di contraddittorio preventivo sussiste solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997
la mancata comunicazione di irregolarità, nelle ipotesi in cui non sia dovuta, non determina la non debenza o la riduzione di sanzioni e interessi
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, il recupero mediante cartella è ammissibile per meri errori materiali o di calcolo, ma non per contestare un credito d'imposta non dichiarato, salvo che l'Ufficio accerti anche una sua indebita utilizzazione.
- Il contraddittorio preventivo previsto dallo Statuto del contribuente non è generalizzato nei procedimenti ex art. 36-bis, ma è necessario soltanto quando la dichiarazione presenti incertezze su aspetti rilevanti.
- Quando l'errore dichiarativo deriva da un obiettivo dubbio interpretativo o da una situazione normativa complessa, l'Amministrazione non può limitarsi alla mera iscrizione a ruolo se la questione richiede una previa interlocuzione con il contribuente.
- La mancata comunicazione di irregolarità non incide automaticamente sulla debenza di sanzioni e interessi nei casi in cui tale comunicazione non sia dovuta.
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