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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20545/2022 del 27/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società fallita impugnava per cassazione il decreto del Tribunale di Roma che, accogliendo l’opposizione proposta da una banca cessionaria di crediti, aveva ammesso al passivo del fallimento, con privilegio, il credito derivante da un finanziamento garantito da pegno su quote di un fondo immobiliare. Il giudice delegato aveva in precedenza ammesso il credito solo in chirografo, dubitando dell’efficacia e validità del pegno. Nel ricorso per cassazione il fallimento deduceva, in modo cumulativo e disordinato, violazione di norme sostanziali e processuali e omesso esame di fatti decisivi, richiamando la relazione del curatore e una relazione peritale per sostenere che l’insolvenza della società fosse conclamata e che l’operazione fosse connessa a una gestione eterodiretta da soggetti bancari, con conseguente nullità del pegno e sua inopponibilità al fallimento; inoltre sosteneva la sussistenza dei presupposti della revocatoria ex art. 2901 c.c. e art. 66 l.f., affermando che il pregiudizio derivasse in re ipsa dalla costituzione della garanzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era formulato in modo promiscuo, cumulando violazioni di legge e omesso esame di fatti senza una chiara e specifica critica alla decisione impugnata. Soprattutto, ha osservato che il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi del Tribunale, limitandosi a riproporre valutazioni fattuali e materiali istruttori già esaminati in merito alla natura dell’operazione e alla mancanza di prova dell’eventus damni richiesto per la revocatoria. In cassazione non è consentito un riesame del fatto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    La censura di violazione di legge deve essere specifica e riferita alla decisione impugnata; non può essere formulata in modo generico e cumulativo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    Il vizio deve essere chiaramente dedotto e correlato a un fatto storico decisivo realmente trascurato dal giudice di merito.

  • art. 98 legge fallimentare

    Disciplina l’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore escluso o ammesso in modo non soddisfacente.

  • art. 33 legge fallimentare

    La relazione del curatore può essere richiamata come elemento istruttorio, ma il suo contenuto non sostituisce la necessaria critica alla motivazione del decreto impugnato.

  • art. 1343 c.c.

    Invocato per sostenere la nullità per illiceità della causa, ma la Corte rileva l’assenza di una critica specifica alla decisione di merito.

  • art. 1344 c.c.

    Invocato per la frode alla legge, ma senza sviluppo argomentativo idoneo a confrontarsi con il decisum.

  • art. 1345 c.c.

    Invocato per il motivo illecito determinante, senza concreta illustrazione del nesso con la garanzia pignoratizia.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per prospettare la nullità del pegno, ma senza dimostrare in sede di legittimità un vizio effettivamente scrutinabile.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in modo generico, senza specificare in che modo il giudice avrebbe violato le regole di valutazione della prova.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato insieme ad altre norme, ma senza una censura autonoma e intelligibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell’onere della prova, ma la Corte evidenzia che il ricorso non contesta in modo puntuale l’accertamento di merito sulla mancanza di prova dell’eventus damni.

  • art. 2901 c.c.

    Per la revocatoria ordinaria è necessario allegare e provare l’eventus damni; non basta affermare in astratto che il pregiudizio esista in re ipsa.

  • art. 66 l.f.

    La revocatoria fallimentare richiede comunque la dimostrazione dei presupposti dell’azione, non surrogabile da mere deduzioni assertive.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione il ricorso è inammissibile quando cumula in modo indistinto violazioni di legge e vizio motivazionale senza consentire di individuare con chiarezza le singole censure e il loro rapporto con la decisione impugnata.
  • Il ricorrente deve confrontarsi direttamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la semplice riproposizione di atti, relazioni o valutazioni di fatto già esaminate dal giudice di merito non integra una critica ammissibile.
  • Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito: è precluso chiedere alla Corte un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove.
  • Nell’azione revocatoria ordinaria o fallimentare non è sufficiente affermare che il pregiudizio sia in re ipsa; occorre contestare specificamente gli accertamenti di merito sulla sussistenza dell’eventus damni e sugli altri presupposti dell’azione.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione di un fatto storico realmente decisivo e trascurato, non la mera valorizzazione di elementi probatori o di argomenti probabilistici.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAzione revocatoriaFideiussione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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