Cassazione Civile, Ordinanza n. 20526/2022 del 27/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medico)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da un'azienda sanitaria locale avverso un decreto ingiuntivo che le aveva imposto di pagare integralmente al medico convenzionato i compensi previsti dall'Accordo Integrativo Regionale per la medicina generale relativamente alle voci "NCP, nucleo di cure primarie" per attività in rete, "ADI, accessi domiciliari integrati" e "Zone disagiate". L'azienda aveva ridotto unilateralmente tali importi mensili per assistito, pur a fronte di prestazioni rimaste invariate. Nei gradi di merito l'opposizione era stata respinta, ritenendosi illegittima la riduzione unilaterale dei compensi perché contrastante con la vincolatività della contrattazione collettiva e con le indicazioni regionali e commissariali, che avrebbero imposto al più una riapertura dei tavoli negoziali. Con il ricorso per cassazione l'ASL ha articolato sette motivi: (1) violazione di norme statali e regionali sul contenimento della spesa sanitaria e sulla conformazione ai livelli essenziali di assistenza, sostenendo che gli atti aziendali e commissariali fossero autoritativi e che gli incentivi oggetto di causa, essendo facoltativi e fuori dai LEA, non dovessero essere erogati integralmente; (2) errore nel ritenere necessaria una modifica consensuale dell'AIR, poiché gli atti regionali avrebbero previsto solo la riapertura dei tavoli di concertazione e avrebbero comunque lasciato salvi i contenimenti già disposti dalle ASL; (3) riproposizione della tesi della legittimità della rimodulazione unilaterale dei compensi in attuazione del piano di rientro; (4) violazione dell'art. 1326 c.c., assumendo che la riduzione riguardasse prestazioni facoltative e che il comportamento del medico, il quale avrebbe potuto non aderire alle nuove condizioni, valesse come conclusione di un nuovo accordo; (5) violazione della disciplina dell'Accordo Collettivo Nazionale e dell'AIR, sostenendo che i compensi per i nuclei di cure primarie e le altre voci ridotte avessero natura incentivante e non corrispettiva; (6) violazione degli artt. 40 e 40-bis d.lgs. n. 165/2001, per asserita nullità delle clausole del contratto decentrato incompatibili con la programmazione economica; (7) violazione della legge sul contenzioso amministrativo, sostenendo che gli atti amministrativi di riduzione non potessero essere disapplicati. Il controricorrente ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile sotto il profilo formale, respingendo le eccezioni di inammissibilità legate alla struttura dell'atto e alla mancata sinteticità. Nel merito, però, ha rigettato tutti i motivi, confermando la decisione di merito. Ha affermato che il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale con il SSN, per gli aspetti economici, è disciplinato da accordi collettivi nazionali e integrativi cui devono conformarsi i rapporti individuali; che le norme sul piano di rientro e sul contenimento della spesa non autorizzano la singola ASL a ridurre unilateralmente i compensi pattuiti in contrattazione collettiva; che le esigenze finanziarie sopravvenute devono essere perseguite attraverso le procedure di negoziazione collettiva e nei rispettivi ambiti di competenza, non mediante interventi unilaterali sul trattamento economico; che il carattere volontario dell'adesione ad alcune forme organizzative non esclude il diritto al compenso previsto per le prestazioni rese secondo contratto; che l'art. 40 d.lgs. n. 165/2001 non consente una modifica unilaterale del contenuto economico della contrattazione integrativa se non nei casi e limiti di nullità genetica delle clausole o dei poteri eccezionali previsti dalla legge; e che l'atto di riduzione non è espressione di potestà autoritativa, ma si colloca in un rapporto privatistico-paritetico, sicché non può essere sottratto ai principi dell'autonomia privata né giustificato come esercizio di potere amministrativo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 173, 176, 178 e 180
richiamata dalla ricorrente per sostenere il vincolo di contenimento della spesa sanitaria; la Corte precisa che tali norme non autorizzano la riduzione unilaterale dei compensi convenzionali, perché il rapporto con i medici è comunque disciplinato da convenzioni e accordi collettivi.
Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, art. 6
invocata come base del contenimento della spesa e del piano di rientro, ma non ritenuta idonea a derogare alla contrattazione collettiva del rapporto convenzionale.
L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 278 e 281
richiamata a sostegno del contenimento finanziario, senza che ciò legittimi un intervento aziendale unilaterale sui compensi pattuiti.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. b)
norma richiamata per il piano di rientro e la riduzione della spesa, interpretata nel senso che gli obiettivi finanziari vanno perseguiti senza alterare unilateralmente gli accordi collettivi.
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato dalla ricorrente nella censura interpretativa, ma la Corte non ne fa una specifica applicazione autonoma, limitandosi a ribadire la lettura sistematica delle norme sul rapporto convenzionale.
artt. 1339, 1418, 1419 e 1374 c.c.
invocati per sostenere la prevalenza delle prescrizioni pubblicistiche e la nullità o integrazione automatica delle clausole; la Corte esclude che possano fondare una riduzione unilaterale del compenso in assenza dei presupposti di nullità genetica della contrattazione integrativa.
L. n. 833 del 1978, art. 48
richiamato quale base del principio di uniformità del rapporto convenzionale su tutto il territorio nazionale; la Corte afferma che resta fermo il ruolo della contrattazione collettiva.
D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8
norma cardine del rapporto convenzionale con i medici di medicina generale; interpretata come fonte che rimette la disciplina economica agli accordi collettivi, non a interventi unilaterali della singola ASL.
Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005, art. 54
richiamato per contestare la natura dei compensi; la Corte, aderendo ai precedenti, ribadisce che i compensi previsti dagli accordi collettivi sono dovuti secondo la disciplina contrattuale vigente.
Accordo Integrativo Regionale Abruzzo, art. 5
norma negoziale da cui derivano le voci retributive oggetto di causa; la Corte ne tutela l'efficacia vincolante contro la riduzione unilaterale dell'ASL.
d.lgs. n. 165/2001, art. 40
la Corte afferma che il comma 4 impone alle amministrazioni di adempiere agli obblighi assunti con i contratti collettivi; la nullità prevista dalla norma è solo quella genetica delle clausole incompatibili con i vincoli di legge e di bilancio.
d.lgs. n. 165/2001, art. 40, comma 3
richiamato per chiarire che la nullità colpisce le clausole contrattuali in contrasto con i vincoli del contratto nazionale o con gli strumenti di programmazione, non già un potere generale di riduzione unilaterale dei compensi già pattuiti.
d.lgs. n. 165/2001, art. 40, commi 3-bis e 3-ter
indicati come ipotesi eccezionali di intervento unilaterale del datore pubblico, circoscritte e temporanee, non estensibili al caso esaminato.
d.lgs. n. 150/2009
richiamato quale intervento legislativo che ha previsto in via eccezionale forme di intervento unilaterale nella contrattazione integrativa, senza però trasformare tale potere in una potestà autoritativa generale.
L. n. 289 del 2002, art. 52
richiamato in collegamento con l'art. 40 d.lgs. n. 165/2001, senza che ciò legittimi la riduzione unilaterale dei compensi convenzionali.
L. n. 2248 del 1865, allegato E, artt. 4 e 5
invocata per la disapplicazione degli atti amministrativi; la Corte esclude l'applicabilità perché gli atti di riduzione non sono espressione di potestà autoritativa ma si inseriscono in un rapporto privatistico-paritetico.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il procedimento in camera di consiglio non partecipata.
art. 360 c.p.c., n. 3
base formale di tutti i motivi di ricorso, tutti proposti per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 366 c.p.c.
la Corte afferma che il ricorso è ammissibile se contiene gli elementi indispensabili a comprendere la censura, senza che sia richiesta una forma rigida o la sinteticità in sé, salvo l'oscurità delle questioni poste.
art. 370, comma 2, c.p.c.
richiamato in relazione all'applicabilità dei requisiti del ricorso anche al controricorso.
art. 118 disp. att. c.p.c.
usato per il rinvio per relationem alla motivazione di precedenti conformi.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per l'attestazione dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel rapporto convenzionale dei medici di medicina generale con il Servizio sanitario, la disciplina economica è rimessa agli accordi collettivi nazionali e integrativi; i rapporti individuali devono conformarvisi e non possono modificarne unilateralmente il contenuto.
- Le esigenze di contenimento della spesa sanitaria e gli obiettivi del piano di rientro non consentono alla singola azienda sanitaria di ridurre in peius i compensi pattuiti in contrattazione collettiva; tali esigenze devono essere perseguite attraverso gli strumenti di negoziazione e programmazione previsti dall'ordinamento.
- L'atto con cui una azienda sanitaria riduce unilateralmente un compenso convenzionale non ha natura autoritativa quando incide su un rapporto privatistico-paritetico; esso va trattato come inadempimento rispetto all'obbligazione contrattuale e non come esercizio di potere amministrativo.
- La nullità prevista dall'art. 40 d.lgs. n. 165/2001 colpisce solo le clausole della contrattazione integrativa invalide ab origine perché contrastanti con i vincoli di legge o di bilancio; non legittima un potere generale e successivo di rideterminazione unilaterale del trattamento economico già pattuito.
- Il carattere volontario dell'adesione a specifiche forme organizzative o assistenziali non esclude il diritto al compenso previsto dagli accordi collettivi per le prestazioni effettivamente rese secondo le condizioni contrattuali.
- Nel giudizio di cassazione, l'inosservanza di criteri di sinteticità non comporta inammissibilità se l'atto contiene comunque gli elementi necessari a rendere intelligibili le censure e a consentirne la valutazione.
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