Cassazione Civile, Ordinanza n. 22765/2021 del 12/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2006, con i quali l’Ufficio ha rettificato il reddito d’impresa della società, recuperando IRAP e IVA con sanzioni e accessori, e ha conseguentemente rideterminato per trasparenza il reddito da partecipazione dei soci. L’accertamento si fondava sulle risposte fornite a un questionario e su una serie di incongruenze ritenute sintomatiche di antieconomicità della gestione, oltre che su uno studio di settore e sulla ricostruzione delle percentuali di ricarico. I contribuenti avevano contestato davanti al giudice tributario il computo del costo del venduto, la determinazione delle percentuali di ricarico e la metodologia seguita dall’Ufficio. La CTP aveva accolto solo parzialmente i ricorsi, mentre la CTR aveva rigettato gli appelli dei contribuenti e accolto quelli incidentali dell’Ufficio. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) nullità degli avvisi per difetto di legittimazione del sottoscrittore, asseritamente privo di qualifica dirigenziale; 2) violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo e sul contraddittorio, sostenendo che mancassero i presupposti di grave incongruenza e che l’Ufficio avesse errato nel calcolo del costo del venduto e dei ricarichi; 3) omessa/insufficiente motivazione sulla quantificazione del costo del venduto del caffè, richiamando fatture e libro inventari.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva una questione nuova non trattata nella sentenza impugnata; inoltre la Corte ha ribadito che l’avviso di accertamento può essere sottoscritto anche da un funzionario della carriera direttiva delegato, senza necessità della qualifica dirigenziale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in parte, introduceva per la prima volta in memoria una censura sul contraddittorio e, per il resto, non investiva una specifica statuizione della sentenza ma mirava a una diversa lettura delle risultanze istruttorie e del ragionamento indiziario del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. Il terzo motivo è stato inammissibile perché formulato ai sensi del previgente art. 360, n. 5, c.p.c., non più censurabile nella forma di omessa/insufficiente motivazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva delegato; non è necessaria la qualifica dirigenziale.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
anche per l’accertamento IVA la sottoscrizione può provenire da un funzionario della carriera direttiva delegato, senza necessità di dirigente.
art. 17 c.c.n.l. comparto agenzie fiscali 2002-2005
viene richiamato per individuare il funzionario di terza area quale soggetto idoneo alla sottoscrizione dell’atto impositivo.
art. 2697 c.c.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta carenza di prova e legittimazione, ma il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma richiamata in relazione ai presupposti dell’accertamento analitico-induttivo.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331
richiamato come base normativa dell’accertamento fondato su gravi incongruenze e studi di settore.
art. 6, commi 2 e 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dai ricorrenti in relazione al contraddittorio e agli obblighi informativi dell’Amministrazione.
art. 112 c.p.c.
richiamato per lamentare omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
parametro di impugnazione dei primi due motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la censura di omessa/insufficiente motivazione è stata ritenuta non più proponibile nella formulazione previgente applicabile al caso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non sono deducibili questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata, salvo che risultino già decise o comunque rilevabili dagli atti nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- L’avviso di accertamento è validamente sottoscritto anche da un funzionario della carriera direttiva o da un delegato del dirigente; non è necessaria, di per sé, la qualifica dirigenziale del sottoscrittore.
- L’accertamento analitico-induttivo può essere fondato su un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, tra cui antieconomicità della gestione, incongruenze rispetto agli studi di settore e anomalia degli indici di rotazione del magazzino.
- La valutazione del compendio indiziario e la ricostruzione del maggior reddito costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorretti da motivazione logicamente congrua.
- La censura di omessa o insufficiente motivazione ai sensi del previgente art. 360, n. 5, c.p.c. non è più proponibile nei termini antecedenti alla riforma applicabile al caso.
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