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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22765/2021 del 12/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2006, con i quali l’Ufficio ha rettificato il reddito d’impresa della società, recuperando IRAP e IVA con sanzioni e accessori, e ha conseguentemente rideterminato per trasparenza il reddito da partecipazione dei soci. L’accertamento si fondava sulle risposte fornite a un questionario e su una serie di incongruenze ritenute sintomatiche di antieconomicità della gestione, oltre che su uno studio di settore e sulla ricostruzione delle percentuali di ricarico. I contribuenti avevano contestato davanti al giudice tributario il computo del costo del venduto, la determinazione delle percentuali di ricarico e la metodologia seguita dall’Ufficio. La CTP aveva accolto solo parzialmente i ricorsi, mentre la CTR aveva rigettato gli appelli dei contribuenti e accolto quelli incidentali dell’Ufficio. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) nullità degli avvisi per difetto di legittimazione del sottoscrittore, asseritamente privo di qualifica dirigenziale; 2) violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo e sul contraddittorio, sostenendo che mancassero i presupposti di grave incongruenza e che l’Ufficio avesse errato nel calcolo del costo del venduto e dei ricarichi; 3) omessa/insufficiente motivazione sulla quantificazione del costo del venduto del caffè, richiamando fatture e libro inventari.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva una questione nuova non trattata nella sentenza impugnata; inoltre la Corte ha ribadito che l’avviso di accertamento può essere sottoscritto anche da un funzionario della carriera direttiva delegato, senza necessità della qualifica dirigenziale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in parte, introduceva per la prima volta in memoria una censura sul contraddittorio e, per il resto, non investiva una specifica statuizione della sentenza ma mirava a una diversa lettura delle risultanze istruttorie e del ragionamento indiziario del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. Il terzo motivo è stato inammissibile perché formulato ai sensi del previgente art. 360, n. 5, c.p.c., non più censurabile nella forma di omessa/insufficiente motivazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In cassazione non sono deducibili questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata, salvo che risultino già decise o comunque rilevabili dagli atti nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
  • L’avviso di accertamento è validamente sottoscritto anche da un funzionario della carriera direttiva o da un delegato del dirigente; non è necessaria, di per sé, la qualifica dirigenziale del sottoscrittore.
  • L’accertamento analitico-induttivo può essere fondato su un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, tra cui antieconomicità della gestione, incongruenze rispetto agli studi di settore e anomalia degli indici di rotazione del magazzino.
  • La valutazione del compendio indiziario e la ricostruzione del maggior reddito costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorretti da motivazione logicamente congrua.
  • La censura di omessa o insufficiente motivazione ai sensi del previgente art. 360, n. 5, c.p.c. non è più proponibile nei termini antecedenti alla riforma applicabile al caso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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