Cassazione Civile, Ordinanza n. 22750/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2003, rettificando IRPEF, IVA e IRAP, oltre sanzioni. Il contribuente lo aveva impugnato deducendone, tra l'altro, l'illegittimità per essere stato notificato prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della L. 212/2000, sostenendo che la sola imminente prescrizione della pretesa non integrasse una valida ragione d'urgenza. La CTR aveva accolto l'appello solo in relazione all'IRAP, confermando per il resto la legittimità dell'accertamento. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha riproposto un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e la nullità dell'avviso emesso ante tempus.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ricordato che la violazione del termine dilatorio di 60 giorni rende illegittimo l'avviso emesso prima della scadenza solo in assenza di specifiche ragioni di urgenza, e che il vizio non deriva dalla sola mancata esplicitazione in motivazione dei motivi di urgenza ma dalla loro effettiva inesistenza. Nel caso concreto ha ritenuto che non operasse il principio invocato dal ricorrente sull'inidoneità dell'imminente decadenza o prescrizione a giustificare l'anticipazione, perché l'avviso era stato emesso a seguito di un processo verbale redatto nell'ambito di indagini penali e conteneva un espresso richiamo alla rilevante pretesa tributaria e alla possibilità di adottare misure cautelari ex d.lgs. 472/1997 a tutela del credito erariale. Tale motivazione è stata reputata idonea a sorreggere l'urgenza; di conseguenza è stata confermata la correttezza della decisione di merito e il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 212/2000
termine dilatorio di 60 giorni
l'inosservanza del termine, dopo accesso/ispezione/verifica con rilascio del PVC, rende illegittimo l'avviso ante tempus salvo specifiche ragioni di urgenza, poste a garanzia del contraddittorio procedimentale.
art. 39 d.P.R. 600/1973
norma posta a base della rettifica dell'imposta ai fini IRPEF.
art. 54 d.P.R. 633/1972
norma posta a base della rettifica dell'imposta ai fini IVA.
art. 22 d.lgs. 472/1997
ipoteca e sequestro conservativo
il richiamo alla possibilità di misure cautelari per fondato timore di perdere la garanzia del credito è stato ritenuto idoneo a sorreggere la motivazione dell'urgenza.
art. 384 c.p.c.
la Corte ha ritenuto di poter definire la questione di diritto senza rinvio, in applicazione della norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente dopo il PVC ha natura garantista del contraddittorio endoprocedimentale e la sua violazione comporta illegittimità dell'avviso se non sussistono specifiche ragioni di urgenza.
- Le ragioni di urgenza che consentono l'emanazione anticipata dell'avviso non coincidono con la mera prossimità della scadenza dei termini accertativi, perché altrimenti la deroga diventerebbe fisiologica e svuoterebbe di contenuto la garanzia del contraddittorio.
- Il vizio dell'avviso ante tempus non deriva dalla sola insufficiente esplicitazione formale dei motivi di urgenza, ma dalla loro effettiva insussistenza in concreto.
- L'urgenza può essere desunta da elementi oggettivi del caso concreto, come la gravità della pretesa, la presenza di indagini penali e il pericolo per la garanzia del credito erariale, specie quando l'atto richiami la possibilità di misure cautelari previste dall'ordinamento tributario.
- Quando il giudice di merito accerta la presenza di una concreta ragione d'urgenza e la motivazione dell'atto consente di ricostruirla, la cassazione può rigettare il ricorso senza rinvio se la questione di diritto è già definita dal consolidato orientamento di legittimità.
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