Cassazione Civile, Ordinanza n. 22746/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
Una candidata inserita utilmente in una graduatoria di concorso pubblico bandito da un comune per posti di istruttore amministrativo agiva davanti al giudice del lavoro chiedendo di accertare il proprio diritto all'assunzione a tempo indeterminato mediante scorrimento della graduatoria, con conseguente ordine di assunzione, regolarizzazione contributiva e risarcimento del danno da ritardo. Deduceva che l'amministrazione, invece di attingere alla graduatoria del concorso già espletato, aveva coperto numerosi posti attraverso una selezione interna riservata al personale dipendente e aveva poi ulteriormente scelto di procedere con altre modalità selettive. Il Tribunale, rilevando il possibile carattere amministrativo della controversia, ha sollevato d'ufficio regolamento di giurisdizione. Il ricorso ha riguardato dunque il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nelle controversie sullo scorrimento della graduatoria e sulla scelta della pubblica amministrazione di non utilizzare quella graduatoria per coprire i posti vacanti.
La decisione
La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che, quando la pretesa allo scorrimento della graduatoria è consequenziale alla contestazione della scelta dell'amministrazione di coprire i posti mediante altra procedura selettiva o comunque di non avvalersi della graduatoria preesistente, la controversia investe l'esercizio del potere amministrativo e tutela una situazione di interesse legittimo, con conseguente devoluzione al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. La causa è stata quindi rimessa al giudice amministrativo, con cassazione della sentenza richiamata nel provvedimento di regolamento. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4
riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici, includendovi anche quelle in cui si contesti la scelta dell'amministrazione di procedere ad altra selezione invece di utilizzare la graduatoria esistente.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 34, comma 12
richiamata solo per la proroga di un anno del termine di validità della graduatoria concorsuale.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la domanda del candidato utilmente collocato in graduatoria che miri allo scorrimento per ottenere l'assunzione, se fondata sulla sola pretesa al diritto all'assunzione e non sulla contestazione di atti autoritativi di organizzazione della procedura, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Quando invece la pretesa allo scorrimento deriva dalla contestazione del provvedimento con cui l'amministrazione decide di coprire i posti vacanti mediante una diversa procedura selettiva o di non utilizzare la graduatoria esistente, la controversia investe l'esercizio del potere amministrativo e ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo.
- La scelta della pubblica amministrazione di attingere a una diversa graduatoria o di bandire una nuova selezione, anziché procedere allo scorrimento di quella precedente, è atto espressione di discrezionalità amministrativa e, se contestato, attribuisce al candidato una posizione di interesse legittimo.
- L'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 opera come norma di riparto della giurisdizione per le controversie concorsuali relative all'assunzione, comprendendo anche le pretese che incidono sulla legittimità della scelta amministrativa di non utilizzare la graduatoria preesistente.
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