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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22749/2021 del 12/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003, recuperando IRPEG, IVA e IRAP oltre sanzioni, sul presupposto dell’inesistenza delle operazioni fatturate da un’altra ditta. La società aveva impugnato l’atto deducendo difetto di motivazione e di prova circa la fittizietà delle operazioni; i giudici di merito avevano accolto il ricorso e confermato l’annullamento dell’accertamento, ritenendo non dimostrata la pretesa. In cassazione l’Agenzia ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che, una volta forniti indizi gravi, precisi e concordanti sulla falsità delle fatture, incombeva sul contribuente provare l’effettività delle prestazioni; 2) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., per omessa valutazione delle circostanze poste a base della presunzione; 3) violazione dell’art. 7 L. 212/2000, assumendo che l’avviso fosse adeguatamente motivato mediante richiamo al p.v.c. e indicazione delle ragioni della ripresa. La società ha resistito chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma fondato. Ha affermato che, in materia di fatture relative a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, l’amministrazione può provare l’inesistenza anche mediante presunzioni semplici; se il giudice reputa congrui gli elementi indiziari dell’Ufficio, grava sul contribuente l’onere di fornire prova piena dell’effettiva esecuzione delle prestazioni documentate. Ha censurato la CTR per avere svalutato isolatamente un solo elemento e per non avere compiuto una valutazione complessiva e unitaria dei dati indiziari indicati nell’accertamento. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione dell’avviso, perché esso richiamava il p.v.c. e indicava specificamente le ragioni della ripresa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    disciplina l’onere della prova; in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti addotte dall’Ufficio, il contribuente deve provare l’effettività delle operazioni contestate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato quale parametro della valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    dedotto come motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dedotto per insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione alla prova presuntiva

  • art. 7 L. 212/2000

    la motivazione dell’avviso è sufficiente quando indica le ragioni della pretesa e consente al contribuente di difendersi

  • art. 39 D.P.R. 600/1973

    consente la rettifica della base imponibile anche sulla base di presunzioni

  • art. 54 D.P.R. 633/1972

    per l’IVA, la prova dell’inesistenza delle operazioni può essere fornita anche per presunzioni

  • art. 917/1986, art. 39, comma 1, lett. d)

    richiamato per evidenziare analoga previsione in materia di imposte dirette

Massime di principio

  • In tema di fatture relative a operazioni inesistenti, l’amministrazione finanziaria può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gli elementi addotti siano valutati unitariamente e siano idonei a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Se l’Ufficio fornisce una base presuntiva adeguata sull’inesistenza delle operazioni fatturate, il contribuente deve dimostrare in modo pieno l’effettività delle prestazioni contestate e non può limitarsi a invocare la sola esistenza formale delle fatture.
  • Il giudice di merito non può limitarsi a una valutazione atomistica o apodittica degli indizi dell’accertamento, ma deve esaminarli nel loro complesso e motivare in modo logicamente coerente l’eventuale esclusione della loro rilevanza presuntiva.
  • La sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento va distinta dalla fondatezza nel merito della pretesa tributaria: un atto è motivato quando espone le ragioni essenziali della ripresa e consente al contribuente di difendersi, anche per relationem al processo verbale richiamato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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