Cassazione Civile, Ordinanza n. 22749/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003, recuperando IRPEG, IVA e IRAP oltre sanzioni, sul presupposto dell’inesistenza delle operazioni fatturate da un’altra ditta. La società aveva impugnato l’atto deducendo difetto di motivazione e di prova circa la fittizietà delle operazioni; i giudici di merito avevano accolto il ricorso e confermato l’annullamento dell’accertamento, ritenendo non dimostrata la pretesa. In cassazione l’Agenzia ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che, una volta forniti indizi gravi, precisi e concordanti sulla falsità delle fatture, incombeva sul contribuente provare l’effettività delle prestazioni; 2) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., per omessa valutazione delle circostanze poste a base della presunzione; 3) violazione dell’art. 7 L. 212/2000, assumendo che l’avviso fosse adeguatamente motivato mediante richiamo al p.v.c. e indicazione delle ragioni della ripresa. La società ha resistito chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma fondato. Ha affermato che, in materia di fatture relative a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, l’amministrazione può provare l’inesistenza anche mediante presunzioni semplici; se il giudice reputa congrui gli elementi indiziari dell’Ufficio, grava sul contribuente l’onere di fornire prova piena dell’effettiva esecuzione delle prestazioni documentate. Ha censurato la CTR per avere svalutato isolatamente un solo elemento e per non avere compiuto una valutazione complessiva e unitaria dei dati indiziari indicati nell’accertamento. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione dell’avviso, perché esso richiamava il p.v.c. e indicava specificamente le ragioni della ripresa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
disciplina l’onere della prova; in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti addotte dall’Ufficio, il contribuente deve provare l’effettività delle operazioni contestate
art. 115 c.p.c.
richiamato quale parametro della valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto come motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dedotto per insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo
art. 2727 c.c.
richiamato in relazione alla prova presuntiva
art. 7 L. 212/2000
la motivazione dell’avviso è sufficiente quando indica le ragioni della pretesa e consente al contribuente di difendersi
art. 39 D.P.R. 600/1973
consente la rettifica della base imponibile anche sulla base di presunzioni
art. 54 D.P.R. 633/1972
per l’IVA, la prova dell’inesistenza delle operazioni può essere fornita anche per presunzioni
art. 917/1986, art. 39, comma 1, lett. d)
richiamato per evidenziare analoga previsione in materia di imposte dirette
Massime di principio
- In tema di fatture relative a operazioni inesistenti, l’amministrazione finanziaria può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gli elementi addotti siano valutati unitariamente e siano idonei a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Se l’Ufficio fornisce una base presuntiva adeguata sull’inesistenza delle operazioni fatturate, il contribuente deve dimostrare in modo pieno l’effettività delle prestazioni contestate e non può limitarsi a invocare la sola esistenza formale delle fatture.
- Il giudice di merito non può limitarsi a una valutazione atomistica o apodittica degli indizi dell’accertamento, ma deve esaminarli nel loro complesso e motivare in modo logicamente coerente l’eventuale esclusione della loro rilevanza presuntiva.
- La sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento va distinta dalla fondatezza nel merito della pretesa tributaria: un atto è motivato quando espone le ragioni essenziali della ripresa e consente al contribuente di difendersi, anche per relationem al processo verbale richiamato.
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