Cassazione Civile, Ordinanza n. 22748/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un candidato ha adito il Tribunale in funzione di giudice del lavoro chiedendo il riconoscimento del diritto all'assunzione presso un ente pubblico, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto utilizzare una graduatoria concorsuale preesistente, approvata per un diverso concorso, invece di indire procedure di mobilità e poi un nuovo reclutamento per la copertura di posti dirigenziali. L'ente ha proposto regolamento di giurisdizione deducendo che la legge regionale richiamata prevedeva sì l'utilizzo degli idonei delle graduatorie di concorsi pubblici per posizioni contrattuali equivalenti, ma con la clausola delle "particolari necessità adeguatamente motivate"; quindi la controversia non riguarderebbe un diritto soggettivo all'assunzione, bensì la scelta discrezionale dell'amministrazione di non fare scorrere la graduatoria e di esercitare il proprio potere di autorganizzazione, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. Il candidato ha resistito al regolamento. Il Procuratore Generale ha concluso per la giurisdizione amministrativa.
La decisione
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha accolto il regolamento di giurisdizione e ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo le parti dinanzi a quel giudice anche per la liquidazione delle spese. Ha ritenuto che la domanda, per come sostanzialmente formulata, non investisse il mero diritto all'assunzione per illegittima esclusione dalla graduatoria, ma contestasse la scelta discrezionale dell'amministrazione di non utilizzare la graduatoria pregressa in presenza di asserite particolari necessità che consentivano di indire nuove procedure. Tale contestazione attiene all'esercizio di un potere amministrativo e dunque alla situazione di interesse legittimo, non alla cognizione del giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001
la controversia sullo scorrimento delle graduatorie è devoluta al giudice amministrativo quando la pretesa all'assunzione dipende dalla contestazione di un provvedimento amministrativo che decide di non coprire i posti mediante scorrimento ma attraverso una diversa modalità di reclutamento.
art. 13 della L.R. n. 37 del 2016
la disciplina regionale richiamata è letta come previsione di utilizzazione degli idonei delle graduatorie, ma con limite delle particolari necessità adeguatamente motivate, quindi non come fonte di un diritto incondizionato all'assunzione.
Massime di principio
- Nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa quando la domanda, valutata in base al petitum sostanziale, mira a sindacare la scelta dell'amministrazione di non utilizzare una graduatoria concorsuale preesistente e di coprire i posti con altra procedura, perché in tal caso viene in rilievo l'esercizio di potere discrezionale e una situazione di interesse legittimo.
- La giurisdizione ordinaria sussiste solo quando si contesti l'attuazione concreta dello scorrimento della graduatoria o si deduca una lesione di un diritto soggettivo già perfetto all'assunzione; se invece si censura la decisione se e come avvalersi della graduatoria, la controversia è devoluta al giudice amministrativo.
- La qualificazione della domanda ai fini del riparto di giurisdizione deve avvenire sulla base del petitum sostanziale e della situazione soggettiva effettivamente dedotta in giudizio, non della sola formula letterale delle conclusioni.
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