Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22745/2021 del 12/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico dipendente)

La controversia

Il soggetto ricorrente aveva domandato all'INPS il riscatto ai fini pensionistici di complessivi 3 mesi e 14 giorni, relativi a periodi di aspettativa senza assegni fruiti quando era docente a tempo determinato. L'INPS aveva respinto l'istanza con provvedimento del 17 aprile 2020, ritenendo che il periodo richiesto fosse già coperto ai fini del diritto da un part time continuativo. Il docente aveva allora adito la Corte dei conti per ottenere il riconoscimento del riscatto, la sostituzione del provvedimento di diniego e la quantificazione dell'onere. A fronte della contestazione dell'INPS sulla giurisdizione del giudice contabile, il ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che la controversia spettasse alla Corte dei conti.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto il regolamento preventivo di giurisdizione e hanno dichiarato la giurisdizione del giudice contabile. La Corte ha affermato che la controversia, pur proposta anche con domanda di condanna dell'ente previdenziale all'adozione di un provvedimento in luogo di quello negativo impugnato, resta funzionalmente connessa al diritto a pensione del pubblico dipendente e, quindi, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. Le parti sono state rimesse al giudice contabile anche per le spese del giudizio di regolamento.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

  • giurisdizione esclusiva della Corte dei conti

    Comprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, inclusi riscatto di periodi di servizio e questioni analoghe.

Massime di principio

  • La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti si estende a tutte le controversie che siano funzionalmente connesse al diritto a pensione dei pubblici dipendenti, non solo a quelle strettamente attinenti alla liquidazione del trattamento pensionistico.
  • Rientrano nella giurisdizione contabile anche le controversie sul riscatto di periodi di servizio o di aspettativa rilevanti ai fini pensionistici, nonché quelle sulla ricongiunzione di periodi assicurativi e sugli assegni accessori.
  • La giurisdizione del giudice contabile non viene meno per il solo fatto che il ricorrente chieda anche l'annullamento del provvedimento amministrativo negativo e la condanna dell'ente previdenziale a provvedere; ciò che rileva è la sostanziale connessione della domanda al diritto pensionistico.

Come è indicizzato

MateriePensioniGiurisdizione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.