Cassazione Civile, Ordinanza n. 22747/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego della pensione privilegiata ordinaria per intervenuta decadenza: la Corte dei conti d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e dichiarato il ricorrente decaduto, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 274/1991, dal diritto alla pensione privilegiata perché la domanda era stata presentata il 20 gennaio 2014, oltre il termine quinquennale decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 1 maggio 2004. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha dedotto l'inefficacia della sentenza per asserita decadenza dell'appello dell'INPS ex artt. 325 e 327 c.p.c., sostenendo che la notifica della sentenza di primo grado ricevuta presso la sede provinciale imponeva la proposizione dell'appello entro 60 giorni; 2) ha denunciato violazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 1092/1973, sostenendo che il termine quinquennale dell'art. 14 l. n. 274/1991 non sarebbe applicabile quando i presupposti sanitari della dipendenza da causa di servizio siano già stati accertati in costanza di rapporto; 3) ha ulteriormente affermato che l'art. 5 del d.P.R. n. 1092/1973 renderebbe imprescrittibile il diritto a pensione nei casi in cui la dipendenza da causa di servizio sia già stata riconosciuta durante il rapporto di lavoro; 4) ha infine dedotto violazione del codice di giustizia contabile, lamentando che la Corte dei conti avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio l'inammissibilità dell'appello per mancata istanza di fissazione d'udienza ex art. 420 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che tutte le censure investivano errores in procedendo e in iudicando, cioè violazioni di legge sostanziale o processuale attinenti al modo di esercizio della giurisdizione contabile, e non i limiti esterni della giurisdizione. Poiché il ricorso contro le decisioni della Corte dei conti è esperibile soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, le doglianze non erano scrutinabili in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
termine perentorio quinquennale
la Corte d'appello aveva applicato la decadenza quinquennale alla domanda di pensione privilegiata; la Cassazione non entra nel merito della correttezza di tale applicazione perché la censura è ritenuta non deducibile come motivo inerente alla giurisdizione.
norma invocata dal ricorrente per sostenere che, in caso di già avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la domanda di pensione privilegiata sarebbe proponibile senza limiti di tempo; la Cassazione non ne valuta l'esatta portata perché la questione attiene ai limiti interni della giurisdizione.
richiamato per affermare l'asserita tardività dell'appello dell'INPS rispetto alla notifica della sentenza di primo grado.
richiamato unitamente all'art. 325 c.p.c. per sostenere la decadenza dell'impugnazione proposta dall'INPS.
utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso, ma le doglianze sono state qualificate come errores in procedendo/in iudicando non idonei a fondare il ricorso per cassazione contro la Corte dei conti.
art. 111 Cost.
il controllo delle Sezioni Unite è limitato ai motivi inerenti alla giurisdizione; l'erronea interpretazione delle norme non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale.
codice di giustizia contabile
invocato per sostenere l'inammissibilità dell'appello in assenza di istanza di fissazione d'udienza; la censura è stata ritenuta estranea ai limiti esterni della giurisdizione.
richiamato dal ricorrente come norma processuale la cui inosservanza avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di inammissibilità dell'appello.
comma 1-quater; comma 1-bis
in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti è esperibile soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione: non possono essere veicolate in tale sede doglianze che denuncino soltanto errori di diritto sostanziale o processuale compiuti dal giudice speciale.
- L'erronea interpretazione o applicazione di norme sostanziali o processuali da parte del giudice contabile integra un vizio attinente ai limiti interni della giurisdizione e non un eccesso di potere giurisdizionale, salvo che il giudice neghi in astratto tutela alla situazione soggettiva dedotta per difetto di giurisdizione.
- La negazione concreta della tutela derivante da un'erronea decisione nel merito non equivale, di per sé, a diniego di giurisdizione né legittima il ricorso ex art. 111 Cost., ottavo comma.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è tenuta alle spese del giudizio di legittimità e può essere gravata dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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