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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20012/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato sul piano processuale, ritenendolo inammissibile perché i motivi non erano specificamente riferiti alla sentenza impugnata ma sostanzialmente al solo avviso di accertamento, con mera riproposizione delle doglianze di merito. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ai fini IRAP per l'anno 2006, emesso ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, con cui l'Ufficio ha rettificato il reddito contestando maggiori ricavi non contabilizzati. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo legittimo l'atto anche per relationem al PVC della Guardia di Finanza e qualificando l'attività della contribuente come compravendita di veicoli, non come agenzia di affari. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, difetto e incongruità di motivazione, violazione del divieto di doppia imposizione e degli artt. 3, 23 e 53 Cost., sostenendo che l'Ufficio avrebbe erroneamente qualificato il rapporto con il fornitore di autovetture come attività commerciale di vendita e non come agenzia di affari, con conseguente indebita pretesa di rifatturazione; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 51, 54 e 56 del d.P.R. n. 633/1972, degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell'art. 3 L. n. 241/1990 e dell'art. 7 L. n. 212/2000, nonché vizio motivazionale, lamentando che all'avviso di accertamento e al PVC non fossero allegati i documenti extracontabili posti a base dell'accertamento.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non colpiscono specificamente la sentenza impugnata ma si limitano a riproporre le doglianze già svolte nel merito contro l'atto amministrativo o impositivo.
  • Ai fini dell'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., i motivi devono indicare in modo chiaro e specifico il capo della decisione contestato e le ragioni della sua asserita erroneità; la mera elencazione di violazioni di legge o vizi motivazionali, senza confronto con la ratio decidendi, integra un "non motivo".
  • La pluralità di profili eterogenei dedotti in modo confuso e non separatamente riferito alla decisione gravata impedisce di enucleare le singole doglianze e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che prescindano dal "decisum" della sentenza impugnata, perché il controllo della Corte riguarda la decisione e non la mera legittimità dell'atto originariamente contestato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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