Cassazione Civile, Ordinanza n. 19998/2021 del 14/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società di leasing)
La controversia
La società di leasing aveva impugnato una serie di avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica per l'anno 2010, emessi dalla Regione. I giudici di merito avevano rigettato gli appelli della contribuente, ritenendo, sulla base della disciplina sopravvenuta e della normativa richiamata, che per i contratti di locazione finanziaria il tributo gravasse in solido su concedente e utilizzatore. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha sostenuto che l'abrogazione della disposizione di interpretazione autentica contenuta nel d.l. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis, dovesse operare solo per il futuro, non potendo la legge tributaria avere effetto retroattivo; con il secondo ha dedotto che, per l'annualità in contestazione, dopo la modifica dell'art. 5, comma 32, del d.l. n. 953 del 1982 operata dalla l. n. 99 del 2009, il soggetto passivo della tassa automobilistica dovesse essere individuato esclusivamente nell'utilizzatore, e non anche nel concedente, richiamando anche gli artt. 1292, 1294 e 1299 c.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché la Regione aveva annullato in autotutela gli avvisi di accertamento impugnati. Di conseguenza ha cassato senza rinvio le sentenze di merito, ritenendo che il venir meno della pretesa fiscale facesse cessare il giudizio e rendesse non più attuali le decisioni precedentemente emesse. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché la causa estintiva non rientra nelle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
d.l. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis
disposizione di interpretazione autentica
la ricorrente ne invocava l'abrogazione con efficacia solo ex nunc; la Corte non decide nel merito perché la controversia è cessata
d.l. n. 113 del 2016, art. 10, commi 6 e 7
norma che ha abrogato la disposizione richiamata; la Corte ne prende atto ai fini del quadro normativo
l. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2
richiamata per sostenere l'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica
d.l. n. 953 del 1982, art. 5, comma 32
norma base sulla tassa automobilistica, come modificata dalla l. n. 99 del 2009
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della solidarietà passiva
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della solidarietà passiva
richiamato dalla ricorrente in tema di regresso tra condebitori
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato quale vizio dedotto in entrambi i motivi di ricorso
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46
richiamato quale base normativa della cessazione della materia del contendere nel processo tributario
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la causa estintiva non è assimilabile a rigetto o inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo determina la cessazione della materia del contendere e comporta la cassazione senza rinvio delle sentenze di merito, poiché viene meno la ragione del contrasto tra le parti.
- Quando sopravviene la cessazione della materia del contendere, il giudizio di legittimità non richiede una decisione sul merito delle censure, essendo sufficiente prendere atto del venir meno della pretesa tributaria.
- Il ricorso cumulativo contro più sentenze tra le stesse parti è ammissibile se tutte dipendono dalla soluzione di una medesima questione di diritto idonea a fondare un giudicato rilevabile d'ufficio nei diversi giudizi.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nelle ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché la misura è eccezionale e collegata solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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