Cassazione Civile, Ordinanza n. 19997/2021 del 14/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società di leasing)
La controversia
La controversia riguardava una serie di avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica per gli anni 2010 e 2011, notificati a una società di leasing in relazione a veicoli concessi in locazione finanziaria. I giudici di merito avevano rigettato l’impugnazione, ritenendo, sulla base della normativa sopravvenuta e dell’interpretazione del rapporto di locazione finanziaria, che l’obbligazione tributaria fosse solidale tra concedente e utilizzatore. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme che avevano abrogato la disposizione di interpretazione autentica sostenendo che l’abrogazione dovesse avere effetti solo ex nunc e che le leggi tributarie non potessero operare retroattivamente; con il secondo ha dedotto la violazione della disciplina sulla tassa automobilistica e delle norme civilistiche sulla solidarietà, sostenendo che, per le annualità in contestazione, il soggetto passivo dovesse essere individuato esclusivamente nell’utilizzatore del bene.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che la regione aveva annullato in autotutela gli avvisi di accertamento impugnati. Conseguentemente ha cassato senza rinvio le sentenze della CTR, ritenendo che il venir meno della pretesa fiscale rendesse non più attuali le decisioni di merito. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell’intero giudizio e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di estinzione del processo e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
d.l. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis, conv. in L. n. 125 del 2015
norma di interpretazione autentica la cui abrogazione era oggetto di contestazione in relazione alla sua efficacia temporale.
d.l. n. 113 del 2016, art. 10, commi 6 e 7, conv. in L. n. 160 del 2016
norma abrogatrice della disposizione di interpretazione autentica; la Corte non si pronuncia nel merito perché il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
d.l. n. 953 del 1982, art. 5, comma 32, conv. in L. n. 53 del 1983
richiamato quale disciplina della tassa automobilistica, come modificata nel tempo.
L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2
richiamata come modifica normativa che, secondo la ricorrente, avrebbe individuato l’utilizzatore quale unico soggetto passivo per le annualità in contestazione; la Corte non decide nel merito.
artt. 1292, 1294 e 1299 c.c.
richiamati in relazione alla questione della solidarietà tra concedente e utilizzatore nel rapporto tributario.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46
richiamato come base dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere nel processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché la misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata quale disposizione che ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l’ente impositore annulla in autotutela gli avvisi di accertamento impugnati, viene meno la materia del contendere e il giudizio deve essere dichiarato estinto, con cassazione senza rinvio delle sentenze di merito ormai prive di attualità.
- La cessazione della materia del contendere determina la rimozione delle decisioni impugnate perché la controversia, una volta eliminata la pretesa fiscale, non è più suscettibile di una pronuncia utile sul rapporto tra le parti.
- L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, poiché la disciplina eccezionale si applica solo al rigetto, all’inammissibilità o all’improcedibilità dell’impugnazione.
- Nel processo tributario è ammissibile il ricorso cumulativo avverso più sentenze relative a diverse annualità quando le cause dipendano tutte dalla soluzione della stessa questione di diritto comune al rapporto d’imposta.
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