Cassazione Civile, Ordinanza n. 20001/2021 del 14/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava una serie di avvisi di accertamento emessi dalla Regione Lombardia per tassa automobilistica relativa all'anno 2011, riferita a veicoli di proprietà di una società di leasing concessi a terzi in locazione finanziaria. La Commissione tributaria regionale aveva accolto i ricorsi della società e, in un caso, aveva confermato la decisione favorevole di primo grado. La Regione ha proposto ricorso per cassazione contro le sentenze della CTR. Successivamente, con delibera della Giunta regionale del 1 luglio 2019, gli avvisi impugnati sono stati annullati in autotutela; la Regione, con memoria, ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento e ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Di conseguenza ha cassato senza rinvio le sentenze impugnate. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, rilevando che la questione era controversa e che il principio di diritto sfavorevole all'ente impositore era stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità solo dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
La decisione fa applicazione del principio della cessazione della materia del contendere e della conseguente cassazione senza rinvio, senza richiamare una specifica disposizione codicistica nel testo trascritto.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato, intervenuto nel corso del giudizio di legittimità, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
- Quando sopravviene la cessazione della materia del contendere, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, poiché viene meno l'oggetto della controversia.
- Le spese possono essere compensate integralmente se la lite verteva su questioni giuridiche controverse e l'orientamento di legittimità sfavorevole alla parte poi soccombente virtuale si è formato solo successivamente alla proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
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