Cassazione Civile, Ordinanza n. 19999/2021 del 14/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (finanziario)
La controversia
La controversia riguardava una pluralità di avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica per gli anni 2010 e 2011, emessi nei confronti di una società di leasing e impugnati dinanzi ai giudici tributari. La commissione regionale aveva rigettato gli appelli della società, ritenendo applicabile la disciplina che configurava la soggezione solidale di concedente ed utilizzatore del contratto di locazione finanziaria quale soggetti passivi del tributo. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sull'abrogazione della disposizione di interpretazione autentica introdotta nel 2015, sostenendo che l'abrogazione avesse efficacia solo per il futuro e non potesse incidere sui rapporti pregressi; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme sulla tassa automobilistica e delle regole sulla solidarietà passiva, affermando che, per le annualità in contestazione, il soggetto passivo dovesse essere individuato esclusivamente nell'utilizzatore del veicolo in leasing.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché la Regione aveva annullato in autotutela gli avvisi di accertamento impugnati. Per effetto di tale sopravvenienza, ha cassato senza rinvio le sentenze impugnate, ritenendole non più idonee a regolare il rapporto tra le parti. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio, valorizzando le oscillazioni interpretative emerse nella giurisprudenza di merito e il successivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità. È stato escluso il versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di estinzione del giudizio e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
d.l. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis
quote non presenti nel testo
Il ricorrente invocava l'abrogazione successiva della disposizione di interpretazione autentica, sostenendo che la sua caducazione dovesse operare solo ex nunc.
d.l. n. 113 del 2016, art. 10, commi 6 e 7
quote non presenti nel testo
Richiamato quale norma che ha abrogato la disposizione interpretativa precedente.
L. n. 212 del 2000, art. 3
quote non presenti nel testo
Richiamata dalla ricorrente a sostegno del principio di irretroattività delle leggi tributarie.
d.l. n. 953 del 1982, art. 5, comma 32
quote non presenti nel testo
Norma richiamata per la disciplina della tassa automobilistica.
L. n. 53 del 1983
quote non presenti nel testo
Richiamata quale legge di conversione della disciplina sulla tassa automobilistica.
L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2
quote non presenti nel testo
Richiamata per la modifica della disciplina della soggettività passiva della tassa automobilistica, che la Corte d'appello aveva applicato nel senso della solidarietà tra concedente e utilizzatore.
artt. 1292, 1294 e 1299 c.c.
quote non presenti nel testo
Richiamati dalla ricorrente per contestare la configurabilità della solidarietà passiva nel pagamento del tributo.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46
quote non presenti nel testo
Utilizzato per affermare che l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
quote non presenti nel testo
La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di misura eccezionale applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- In materia tributaria è ammissibile il ricorso cumulativo contro più sentenze tra le stesse parti, riferite a diverse annualità, quando le cause dipendano integralmente dalla soluzione di una medesima questione di diritto comune e tale questione sia suscettibile di giudicato rilevabile d'ufficio.
- L'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento determina la cessazione della materia del contendere e impone, nel giudizio di cassazione, la cassazione senza rinvio delle sentenze impugnate, poiché l'avvenuta composizione della controversia rende i precedenti provvedimenti non più attuali.
- La cessazione della materia del contendere comporta l'estinzione del giudizio e giustifica la compensazione integrale delle spese quando la questione sia stata oggetto di oscillazioni interpretative nella giurisprudenza di merito e di successivi interventi chiarificatori della giurisprudenza di legittimità.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché la norma ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva.
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