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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20000/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (società di leasing)

La controversia

La controversia concerneva una pluralità di avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica per l’anno 2011, impugnati dalla società di leasing e poi confermati nei gradi di merito dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. La ricorrente ha proposto ricorso cumulativo per cassazione avverso cinque sentenze della CTR, deducendo con il primo motivo la violazione delle norme che avevano abrogato la disposizione di interpretazione autentica sulla soggettività passiva della tassa automobilistica, sostenendo che tale abrogazione dovesse avere effetto solo per il futuro. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione della disciplina sostanziale della tassa automobilistica e delle norme sulla solidarietà, sostenendo che, per l’annualità in contestazione e per effetto della modifica normativa del 2009, il soggetto passivo dovesse essere individuato esclusivamente nell’utilizzatore del veicolo in leasing.

La decisione

La Corte ha rilevato, in via pregiudiziale, l’ammissibilità del ricorso cumulativo in materia tributaria quando le cause dipendano dalla soluzione della medesima questione di diritto. Tuttavia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la Regione Lombardia aveva annullato in autotutela gli avvisi di accertamento impugnati. Ne è seguita la cassazione senza rinvio delle sentenze di merito e l’estinzione del giudizio. Le spese dell’intero processo sono state integralmente compensate tra le parti. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché la causa si è estinta per iniziativa della parte resistente e non per rigetto/inammissibilità/improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • d.l. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis, conv. in L. n. 125 del 2015

    Norma richiamata come disposizione di interpretazione autentica poi abrogata; la ricorrente sosteneva che l’abrogazione dovesse produrre effetti solo ex nunc.

  • d.l. n. 113 del 2016, art. 10, commi 6 e 7, conv. in L. n. 160 del 2016

    Disposizione di abrogazione della precedente norma interpretativa; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva perché la lite è stata dichiarata cessata.

  • L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2

    Norma indicata come fonte della modifica della disciplina della tassa automobilistica, rilevante per l’individuazione del soggetto passivo.

  • d.l. n. 953 del 1982, art. 5, comma 32, conv. in L. n. 53 del 1983

    Disposizione di base sulla tassa automobilistica, richiamata insieme alla modifica del 2009 per la questione della soggettività passiva.

  • artt. 1292, 1294 e 1299 c.c.

    Richiamati per sostenere o contestare la configurabilità di una obbligazione solidale tra concedente e utilizzatore nel leasing.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale base normativa della cessazione della materia del contendere nel processo tributario.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Escluso il suo funzionamento nel caso concreto, perché il processo si è estinto e non vi è stato rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è ammissibile il ricorso cumulativo contro più sentenze rese tra le stesse parti quando le controversie, pur formalmente distinte e riferite a diverse annualità, dipendono integralmente dalla soluzione della stessa questione di diritto comune e suscettibile di giudicato rilevabile d’ufficio.
  • L’annullamento in autotutela dell’atto impositivo determina cessazione della materia del contendere e quindi estinzione del giudizio; nel giudizio di cassazione ciò comporta la cassazione senza rinvio delle sentenze impugnate, perché viene meno l’oggetto attuale del contrasto tra le parti.
  • La compensazione integrale delle spese è giustificata quando la questione giuridica è stata oggetto di contrasti interpretativi di merito, di stratificazione normativa e di successivo intervento giurisprudenziale chiarificatore intervenuto in corso di causa.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché la misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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