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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19996/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società di leasing)

La controversia

La controversia riguardava alcuni avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2011, emessi nei confronti di una società di leasing. I giudici di merito avevano rigettato l'impugnazione degli avvisi, ritenendo applicabile alla fattispecie la disciplina risultante dalle modifiche normative intervenute nel tempo e configurando, per il contratto di locazione finanziaria, un'obbligazione solidale tra concedente e utilizzatore quale soggetti passivi del tributo. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme che avevano abrogato la disposizione di interpretazione autentica sostenendo che l'abrogazione dovesse avere effetto solo per il futuro; con il secondo ha dedotto che, per l'annualità in contestazione e in base alla modifica normativa del 2009, il soggetto passivo della tassa automobilistica dovesse essere individuato esclusivamente nell'utilizzatore, non potendosi configurare la solidarietà passiva tra concedente e utilizzatore richiamata dalla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché la Regione Lombardia aveva annullato in autotutela gli avvisi di accertamento impugnati. Di conseguenza ha cassato senza rinvio le sentenze impugnate, ritenendo che l'intervenuta eliminazione dell'atto impositivo avesse fatto venir meno ogni contrasto tra le parti e rendesse le precedenti decisioni non più attuali. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di causa estinta per iniziativa della parte resistente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario è ammissibile il ricorso cumulativo avverso più sentenze tra le stesse parti, quando le cause, pur riferite a diverse annualità, dipendano integralmente dalla soluzione di una medesima questione di diritto idonea a formare giudicato comune.
  • L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio; in cassazione ciò comporta la cassazione senza rinvio delle sentenze impugnate, perché le decisioni di merito non sono più attuali né idonee a regolare il rapporto tra le parti.
  • La cessazione della materia del contendere, quando interviene per iniziativa della parte che ha emesso l'atto impugnato, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite se la vicenda è caratterizzata da incertezze interpretative e da un quadro normativo stratificato.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi diversi dal rigetto, dall'inammissibilità o dall'improcedibilità dell'impugnazione, e non opera quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpostazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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