Cassazione Civile, Ordinanza n. 19996/2021 del 14/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società di leasing)
La controversia
La controversia riguardava alcuni avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2011, emessi nei confronti di una società di leasing. I giudici di merito avevano rigettato l'impugnazione degli avvisi, ritenendo applicabile alla fattispecie la disciplina risultante dalle modifiche normative intervenute nel tempo e configurando, per il contratto di locazione finanziaria, un'obbligazione solidale tra concedente e utilizzatore quale soggetti passivi del tributo. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme che avevano abrogato la disposizione di interpretazione autentica sostenendo che l'abrogazione dovesse avere effetto solo per il futuro; con il secondo ha dedotto che, per l'annualità in contestazione e in base alla modifica normativa del 2009, il soggetto passivo della tassa automobilistica dovesse essere individuato esclusivamente nell'utilizzatore, non potendosi configurare la solidarietà passiva tra concedente e utilizzatore richiamata dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché la Regione Lombardia aveva annullato in autotutela gli avvisi di accertamento impugnati. Di conseguenza ha cassato senza rinvio le sentenze impugnate, ritenendo che l'intervenuta eliminazione dell'atto impositivo avesse fatto venir meno ogni contrasto tra le parti e rendesse le precedenti decisioni non più attuali. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di causa estinta per iniziativa della parte resistente.
Norme richiamate
d.l. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis
La ricorrente ne invocava l'abrogazione sostenendo che la modifica non potesse incidere retroattivamente; la Corte non si sofferma nel merito perché la causa viene definita per cessazione della materia del contendere.
Norma di conversione richiamata in relazione alla disposizione interpretativa poi abrogata.
d.l. n. 113 del 2016, art. 10, commi 6 e 7
Richiamato come fonte dell'abrogazione della disposizione interpretativa; la Corte non entra nel merito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Norma di conversione richiamata in relazione all'abrogazione della disposizione interpretativa.
L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2
Richiamata come modifica normativa rilevante per l'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica.
d.l. n. 953 del 1982, art. 5, comma 32
Norma sulla tassa automobilistica, come modificata dalla L. n. 99 del 2009.
L. n. 53 del 1983
Norma di conversione del d.l. n. 953 del 1982 richiamata nel testo.
Richiamati nel ricorso in relazione alla pretesa solidarietà passiva tra concedente e utilizzatore nel leasing.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale che fonda i motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46
È la base normativa richiamata per qualificare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato perché il caso non rientra nei presupposti tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito la previsione sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario è ammissibile il ricorso cumulativo avverso più sentenze tra le stesse parti, quando le cause, pur riferite a diverse annualità, dipendano integralmente dalla soluzione di una medesima questione di diritto idonea a formare giudicato comune.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio; in cassazione ciò comporta la cassazione senza rinvio delle sentenze impugnate, perché le decisioni di merito non sono più attuali né idonee a regolare il rapporto tra le parti.
- La cessazione della materia del contendere, quando interviene per iniziativa della parte che ha emesso l'atto impugnato, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite se la vicenda è caratterizzata da incertezze interpretative e da un quadro normativo stratificato.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi diversi dal rigetto, dall'inammissibilità o dall'improcedibilità dell'impugnazione, e non opera quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
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