Cassazione Civile, Ordinanza n. 11100/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di quattro ingiunzioni di pagamento relative a ICI per gli anni 2010 e 2011 e di un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012, emessi da un Comune nei confronti di due contribuenti. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata confermata, ritenendosi utilizzabile la documentazione prodotta tardivamente dal Comune nel giudizio di primo grado e poi acquisita al fascicolo d'ufficio. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno articolato cinque motivi: (1) violazione delle norme sul processo tributario perché la CTR avrebbe valorizzato documenti depositati tardivamente dal Comune e una memoria depositata oltre i termini; (2) violazione delle norme processuali e carenza motivazionale sulla ritenuta regolarità della notifica degli atti presupposti alle ingiunzioni, sostenendo che la notifica fosse stata eseguita da messo notificatore e con relate apocrife; (3) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, per insufficienza motivazionale delle ingiunzioni e degli avvisi quanto a ragioni della pretesa e criteri di calcolo di imposte, interessi e sanzioni; (4) omissione di motivazione sulla pretesa impositiva in relazione alla concessione di un diritto di superficie a una società terza; (5) violazione delle norme su prescrizione e decadenza per mancata considerazione delle relative eccezioni. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili gli altri per difetto di autosufficienza o perché nuove questioni non devolute in appello, rilevando inoltre che gli atti successivi non sono impugnabili per vizi di atti presupposti divenuti definitivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, la tardiva costituzione del resistente non gli preclude la produzione documentale difensiva se non ha esercitato le preclusioni decadenziali a lui negate, e che i documenti prodotti tardivamente in primo grado sono comunque utilizzabili in appello perché confluiti nel fascicolo d'ufficio. Ha poi dichiarato inammissibili gli altri motivi perché non autosufficienti, in quanto mancava la trascrizione degli atti impugnati o l'indicazione specifica della precedente deduzione in appello; ha inoltre ribadito che non possono essere fatti valere, contro un atto successivo, vizi di atti presupposti divenuti definitivi se non nei limiti dei vizi propri dell'atto successivo. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune è rimasto intimato. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la costituzione del resistente entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso evita la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio; la tardiva costituzione non impedisce tuttavia la difesa sui fatti costitutivi e la produzione documentale nei limiti previsti.
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
consente la produzione documentale nel processo tributario secondo le regole proprie del rito, richiamate per affermare l'utilizzabilità dei documenti difensivi del resistente.
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
regola i termini di produzione documentale; in appello la produzione è possibile entro i termini di legge e, se il documento era già presente in primo grado, esso è acquisito al giudizio di impugnazione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiama l'obbligo di motivazione delle decisioni tributarie e viene evocato dai ricorrenti come parametro violato, ma senza accoglimento.
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario, senza i limiti stringenti dell'art. 345 c.p.c.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
rinvia, per quanto compatibile, alla disciplina del giudizio di primo grado anche per l'appello, compresi i termini di produzione documentale.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dai ricorrenti sulla motivazione degli atti tributari, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato quale parametro generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo, ma senza incidenza sull'esito.
art. 8, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
evocato dai ricorrenti in relazione ai presupposti impositivi, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
evocato dai ricorrenti in relazione ai presupposti impositivi, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296
richiamato dai ricorrenti in tema di decadenza e prescrizione della pretesa, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
i ricorrenti hanno formalmente dedotto violazioni di legge e vizio motivazionale; la Corte ha rilevato l'improprio richiamo al n. 5 nei motivi esaminati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario la tardiva costituzione del resistente non preclude la produzione di documenti difensivi quando la parte non abbia esercitato le eccezioni e le istanze precluse dalla tardività; resta comunque salva la possibilità di contestare i fatti costitutivi della pretesa e la legittimità degli atti.
- La documentazione depositata tardivamente in primo grado e confluita nel fascicolo d'ufficio è automaticamente acquisita nel giudizio di appello e può essere utilizzata dal giudice di secondo grado.
- Nel ricorso per cassazione è necessario il rispetto del principio di autosufficienza: se si deducono questioni non esaminate nella sentenza impugnata, occorre indicare specificamente dove e come esse siano state già sottoposte al giudice di merito.
- In materia tributaria non è consentito far valere contro un atto successivo vizi di atti presupposti divenuti definitivi, salvo i soli vizi propri dell'atto impugnato.
- Le censure sulla motivazione degli atti impositivi o sulla ricostruzione del presupposto d'imposta devono essere sorrette dalla puntuale trascrizione o allegazione degli atti rilevanti, altrimenti il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.
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